Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9980 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.A. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso l’avvocato

CARLA RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CARTA EMANUELE, SGROI LUCIO, giusta procura speciale per Notaio

DANIELA CORSARO di BELPASSO (CATANIA) – Rep. n. 54376 del 18.2.2011;

– ricorrente –

contro

C.U.A.;

– intimato –

sul ricorso 3140-2008 proposto da:

C.U.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TRIESTE 19, presso l’avvocato LIPERA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1144/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. RIZZO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

G. LIPERA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. C.U. il 3 giugno 2004 chiedeva al tribunale di Catania che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la sig.ra M.M. A.. Il tribunale, nella contumacia della convenuta, accoglieva la domanda con sentenza in data 30 novembre 2005, affidando alla madre la figlia minorenne per il mantenimento della quale stabiliva un assegno di Euro 500,00 mensili. La sentenza non veniva notificata alla convenuta che solo in data 20 febbraio 2007 proponeva appello, chiedendo che fosse pronunciata la nullità della sentenza di primo grado in relazione a vizi della notifica dell’atto introduttivo del giudizio per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, che fu: negata con ordinanza 24 maggio 2007. Deduceva l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 327 c.p.c., u.c., per l’appello tardivo, per la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio e avendo l’attore, per tenerla ignara del giudizio contumaciale, continuato a corrisponderle l’importo dell’assegno di separazione sino a che non era decorso il termine per impugnare la sentenza di divorzio. Nel merito chiedeva un assegno di mantenimento per sè, per la figlia minore a lei affidata e per i due figli maggiorenni non autosufficienti. Il convenuto si costituiva deducendo la tardività dell’appello e allegando un atto notarile del 12 maggio 2006 che a suo dire dimostrava la conoscenza del procedimento di divorzio da parte della sig.ra M..

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 15 novembre 2007, dichiarò inammissibile l’appello perchè proposto oltre il termine di legge. La sig.ra M. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza e l’ordinanza di diniego della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado con atto notificato il 13 dicembre 2007 formulando due motivi. Il sig. C. resiste con controricorso e ricorso incidentale notificati il 19 gennaio 2008. La ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Il ricorso principale va pregiudizialmente dichiarato inammissibile nella parte in cui con esso s’impugna l’ordinanza di diniego dalla sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado che costituisce atto non ricorribile in cassazione.

2. Quanto all’impugnazione della sentenza, con il primo motivo del ricorso principale si chiede innanzitutto a questa Corte di dichiarare la nullità della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania per violazione degli artt. 139, 140, 149 e 327 c.p.c., comma 2. Si deduce al riguardo che nell’ipotesi di notifica ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., in caso d’irreperibilità del destinatario, l’ufficiale notificatore ha l’obbligo di specifici adempimenti, quali il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e la spedizione della raccomandata con r.r. che ne dia avviso. Si deduce che, pertanto, “il conclamato presupposto della mancata conoscenza del procedimento alieno incoato (in primo grado) dovuta sia all’incontrovertibile mancato adempimento a quanto disposto dagli artt. 139 e 140 c.p.c., sia alla comprovata assenza di consapevolezza acquisita dal destinatario avrebbe imposto l’accoglimento del motivo procedurale di gravame avverso la sentenza di primo grado nonchè la pronuncia di ritualità dell’appello tardivo proposto ex art. 327 c.p.c., comma 2”.

A conclusione dell’illustrazione della censura di deduce che “conseguentemente il pronunciamento del giudice del gravame è inficiato da radicale nullità sia perchè costituisce la naturale propagazione del giudizio di primo grado come detto radicalmente nullo, sia perchè precipita nel medesimo errore di nullità in relazione all’art. 327 c.p.c., comma 2”.

Sotto un secondo profilo si denuncia la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, perchè la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere rituale la proposizione dell’appello tardivo e dichiarare nullo il procedimento di primo grado o procedere nell’esame del merito. Si deduce che nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’ammissione dell’appello tardivo, sia oggettivi che soggettivi, essendo dimostrato che la ricorrente non era stata mai raggiunta dalla “vocatio in jus” e non aveva avuto “aliunde” conoscenza del giudizio.

La censura così si conclude: “Voglia la Corte ritenere e dichiarare nulla la sentenza di secondo grado per violazione della prefata normativa, nullità che travolge l’intero giudizio fin dal primo grado”.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’assoluta carenza di motivazione in ordine a circostanze decisive dedotte con l’appello a riprova della nullità del processo di primo grado e dell’ammissibilità dell’appello tardivo, per non avere la Corte d’appello preso in esame nè il motivo di gravame inerente alla nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nè le deduzioni di essa appellante in ordine all’ammissibilità dell’appello tardivo, omettendo di motivare in relazione ad esse.

2. Con il primo motivo di ricorso, ancorchè le norme di cui formalmente si deduce la violazione siano anche altre, nella sostanza si formula una censura di violazione dell’art. 327 c.p.c., u.c., a norma del quale la parte contumace non decade dall’impugnazione per la scadenza del termine annuale previsto dal comma 1, ove dimostri “di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa”. Ciò per avere la sentenza d’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame per tardività nonostante che l’esistenza dei su detti presupposti di ammissibilità dell’appello tardivo.

Secondo l’interpretazione della norma di questa Corte (Cass. 3 luglio 2008, n. 18243; Cass. sez. un. 22 giugno 2007, n. 14570) per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume “iuris tantum” la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell’atto.

Nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto l’inesistenza della notificazione, ma la sua nullità. Ne deriva che, perchè possa cassarsi la sentenza impugnata per violazione dell’art. 327 c.p.c., u.c., la parte ricorrente con il motivo, oltre a dover dedurre e offrire la dimostrazione di tale nullità, doveva parimenti indicare in modo specifico le fonti di prova della sua mancata conoscenza del processo, con la precisa indicazione della loro collocazione negli atti processuali e con le relative produzioni. Doveva altresì formulare un adeguato quesito, come richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. Il motivo, mancando dei su detti elementi e non concludendosi con un adeguato quesito va dichiarato inammissibile.

3. Quanto al secondo motivo – con il quale si prospettano vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per avere la sentenza impugnata dichiarato tardiva l’impugnazione senza verificare le condizioni per l’ammissibilità dell’appello ex art. 327 c.p.c., comma 2, dedotte nell’atto d’impugnazione (e cioè “omessa notifica del giudizio di primo grado, difetto assoluto di conoscenza di esso, nullità radicale di tutto il procedimento di primo grado, ritualità e ammissibilità dell’appello tardivo”) va considerato che in effetti con esso, pur formalmente denunciandosi un vizio motivazionale, in sostanza si torna a dedurre la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, non essendo prospettabile un vizio motivazionale in relazione alla violazione di una norma processuale, cosicchè il motivo è inammissibile sia sotto tale profilo, sia – ove interpretato sostanzialisticamente come deduzione ulteriore di violazione dell’art. 327 – in relazione alle medesime ragioni indicate riguardo al precedente motivo, sia in relazione all’art. 366 bis c.p.c., non concludendosi con il prescritto e adeguato quesito.

4. Con il ricorso incidentale si deduce l’illogicità della statuizione di compensazione delle spese, pur riconoscendosi la tardività dell’appello.

Il motivo è inammissibile per la mancanza della sintesi prevista dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 1 ottobre 2007, n. 20603).

In relazione alla particolarità della fattispecie ed alla reciproca soccombenza di ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili. Compensa le spese. In caso di divulgazione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e delle persone in esso indicate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA