Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 998 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. III, 21/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 21/01/2010), n.998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14620/2005 proposto da:

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRILLO Paolo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1092/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile emessa il 16/02/2004, depositata il 30/03/2004;

R.G.N. 3101/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. L.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 aprile 2004, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva sostanziale della convenuta s.p.a. Unipol avverso la domanda da essa ricorrente proposta, per ottenere il pagamento della somma di L. 6.000.000 a titolo di indennizzo oltre al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, sulla base di una polizza globale fabbricati civili stipulata dal Condominio di (OMISSIS) ed in relazione a danni sofferti dall’immobile di sua proprietà, facente parte di detto condominio, nell'(OMISSIS), in dipendenza di ingenti infiltrazioni di acqua provenienti dalla proprietà condominiale.

p.2. L’appello è stato rigettato confermandosi l’insussistenza della legittimazione passiva sostanziale dell’Unipol, previa esclusione della fondatezza del motivo con cui la L. aveva sostenuto che la polizza assicurativa aveva natura di contratto per conto di chi spetta a favore, nonchè di quello postulante che la natura di ente di gestione del condominio comportava che legittimati alle azioni nascenti dal contratto assicurativo fossero i singoli condomini.

p.3. Non v’è stata resistenza della Unipol al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il ricorso prospetta sei motivi.

Con il primo si denuncia “errata qualificazione delle domanda quale azione di risarcimento danni in luogo della corretta determinazione di istanza pagamento somma a titolo di indennizzo, violazione e omessa applicazione degli artt. 1891 c.c. (rectius: dell’art. 1891), omesso esame di punti decisivi della controversia, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo ci si duole di “violazione ed omessa applicazione dell’art. 100 c.p.c., erronea dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della s.p.a. Unipol, omessa dichiarazione di esistenza della legittimazione attiva della sig.ra L.M., omesso esame di punti decisivi della controversia, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il terzo motivo si prospetta “omessa dichiarazione di inadempimento contrattuale della s.p.a. Unipol ovvero violazione e mancata applicazione degli artt. 1076 e 1218 c.c. (rectius: art. 1706), omessa condanna della s.p.a. Unipol al pagamento della somma di L. 6.000.000 a titolo di indennizzo a favore della signora L. M., anche a seguito di omesso esame di punti della controversia decisivi per accoglimento della domanda in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il quarto motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1882 c.c., omesso esame di punti decisivi della controversia, omessa motivazione, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5”.

Con il quinto motivo si denuncia “violazione ed omessa applicazione delle norme del c.p.c. vigente libro primo con particolare riferimento alla trattazione della causa e all’istruzione probatoria, a seguito di errato rigetto dell’appello per i motivi sopra enunciati, omesso esame di punti decisivi della controversia, omessa motivazione, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il sesto motivo, in fine ci si duole di “violazione ed omessa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

p.2. I primi due motivi sono relativi alla questione del difetto di legittimazione passiva e sono i soli ad avere autonomia, in quanto gli altri pongono questioni che ineriscono lo svolgimento processuale che si sarebbe potuto avere se la detta questione fosse stata risolta in senso positivo.

Ora, i primi due motivi appaiono inammissibili per palese difetto di autosufficienza della loro esposizione, in quanto si fondano sul contenuto della polizza di assicurazione globale fabbricati pacificamente stipulata dal condominio, ma non solo non riproducono il suo contenuto nelle parti che sarebbero state in ipotesi rilevanti ai fini della qualificazione del relativo contratto alla stregua dell’art. 1891 c.c., ma nemmeno indicano la sede in cui in questo giudizio di legittimità la polizza sarebbe stata eventualmente prodotta, atteso che la si dice del tutto genericamente “in atti”.

Con specifico riguardo al primo aspetto viene in rilievo il principio di diritto, secondo il quale: “In tema di ricorso per cassazione ed in ipotesi di censura della pronunzia del giudice di merito per violazione dei canoni legali d’ermeneutica e per vizio di motivazione nell’indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare nell’atto introduttivo il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità – il quale non può desumere “aliunde”, neppure dalla stessa sentenza impugnata, gli elementi di giudizio necessari alla decisione che non risultino dal ricorso – in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all’inammissibilità del motivo ex art. 366 cod. proc. civ., nn. 3 e 4″ (Cass. n. 16132 del 2005, ex multis; con specifico riferimento alla polizza assicurativa ed al vizio di violazione di legge, si veda Cass. n. 5444 del 2006. Con specifico riferimento al vizio di motivazione, si veda Cass. n. 10598 del 2005, seguita da numerose conformi, secondo cui: “Il ricorrente che in sede di legittimità denunci che, contro le risultanze testuali ricavabili dalla prova documentale, il giudice di merito è incorso in errore traducentesi in vizio della motivazione, ha l’onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare con chiarezza il documento ed il passo dello stesso sul quale si sarebbe determinata l’erronea valutazione”).

In riferimento al secondo aspetto viene in rilievo il principio di diritto, secondo cui: “con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità,essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1” (Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi, fra le quali: Cass. n. 20594 del 2007; n. 20437 del 2008;

n. 26688 del 2008; n. 4059 del 2009).

In ogni caso, se il difetto di autosufficienza fosse – in ipotesi denegata – superato l’esposizione dei due motivi risulterebbe caratterizzata da un’assoluta apoditticità e mancanza di specifica individuazione delle parti della motivazione della sentenza impugnata che sarebbero incorse nei vizi denunciati. Donde comunque l’inammissibilità dei motivi anche sotto tale profilo, atteso che il vizio di violazione di legge postula l’individuazione della parte della motivazione della sentenza impugnata che l’avrebbe commessa.

L’inammissibilità dei primi due motivi comporta il rigetto del ricorso.

p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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