Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 998 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 998 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 8676-2008 proposto da:
SOMMO MICHELANGELO SMMMHL47L03L219R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso
lo studio dell’avvocato SMEDILE SERGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MIRIELLO VINCENZO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BOGGIO SELLA EDOARDO BGGDRD35H17L219Q, BERSANETTI
ODETTE, PERETTI LAURA, FRANCIONE FABRIZIO;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/01/2014

sul ricorso 11704-2008 proposto da:
BOGGIO SELLA EDOARDO BGGDRD35H17L219Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo
studio dell’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

contro

SOMMO

MICHELANGELO

SMMMHL47L03L219R,

BERSANETTI

ODETTE, PERETTI LAURA, FRANCIONE FABRIZIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1805/2007 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/12/2007 R.G.N.
1877/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;
udito l’Avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, accoglimento
del ricorso incidentale.

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– ricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Michelangelo Sommo propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha
rigettato il suo appello incidentale e , in parziale riforma della sentenza di
primo grado del Tribunale di Torino, ha condannato il ricorrente al
pagamento in favore di Edoardo Boggio Sella di C 24.789,90, oltre
interessi anche anatocistici, di cui C 19.418,75 in solido con Odette

abusiva occupazione di un immobile ad uso abitativo.
Resiste con controricorso Edoardo Boggio Sella, proponendo cinque
motivi di ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc.
civ., delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
2.- La Corte di Appello ha ritenuto precluso da un giudicato l’appello
incidentale del Sommo relativo al contatto ad uso abitativo, mentre ha
ritenuto non provata l’esistenza

inter partes di un contratto ad uso

diverso.
In relazione al contratto ad uso abitativo, il Sommo con il primo
motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole della mancata
considerazione di alcuni documenti da lui prodotti che, se considerati,
avrebbero condotto, a suo avviso, la Corte di Appello a ritenere che fosse
la Bersanetti la reale conduttrice dell’immobile.
2.1.- Il mezzo è inammissibile, in quanto non coglie la

ratio

decidendi. L’appello incidentale del Sommo, relativamente al contratto ad
uso abitativo, è stato infatti rigettato riconoscendosi valore di giudicato al
provvedimento (negativo) di convalida di licenza per finita locazione
16/11/99 del Tribunale di Torino.
3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
ricorrente principale si duole che la Corte di Appello abbia affermatù chP
la morosità è provata dalla sua adesione alle cifre enunciate dal Boggio e
dal difetto di prova dell’adempimento.
3.1.- Il mezzo è infondato. Non si ravvisa infatti alcuna violazione di
legge nel l’affermazione secondo cui il Sommo, avendo confermato la
misura del canone annuo, indicata dal Boggio, era gravato dell’onere di
dimostrare il proprio adempimento.
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Bersanetti, Fabrizio Francione e Laura Peretti, a titolo di indennità di

4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale il Boggio, sotto i profili
della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole innanzitutto
che la Corte di Appello non abbia deciso nulla sulla richiesta di
risarcimento danni per l’abusiva occupazione dell’immobile ad uso
diverso, formulata nei confronti del Sommo
4.1.- Il mezzo è inammissibile, in quanto il Boggio, che si lamenta
della omessa pronuncia della Corte di Appello sulla domanda di

dovuto invocare l’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
5.-

Il Boggio poi, nell’eventualità che la Corte accolga il primo

motivo del ricorso principale, dichiara di estendere l’impugnazione anche
all’immobile ad uso abitativo.
5.1.- Il mezzo, sotto tale profilo, è assorbito dalla declaratoria di
inammissibilità del primo motivo del ricorso principale.
6.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il
Boggio censura come contraddittoria la motivazione con la quale la Corte
di Appello ha ritenuto non provata la stipulazione di un contratto ad uso
diverso, con riferimento a documenti e fatti emersi in causa.
6.1.- Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, in
quanto sostanzialmente si chiede una rivalutazione del materiale
probatorio già valutato dal giudice di merito.
7.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
Boggio si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto inammissibile, in
quanto azione sussidiaria, la sua domanda di arricchimento senza causa.
7.1.- Il mezzo è inammissibile in quanto non coglie la

ratio

decidendi. La domanda di arricchimento senza causa è stata giudicata
inammissibile in quanto non proposta in primo grado e perché
mancherebbe la prova sia dell’arricchimento del preteso debitore che
della diminuzione patrimoniale del preteso creditore.
8.- Inoltre il Boggio censura la sentenza impugnata, sotto il profilo
della violazione di legge, per avere ritenuto inammissibile la domanda di
arricchimento senza causa, in quanto nuova, assumendo che essa
sarebbe ammissibile quando prospettata sulla base delle medesime
circostanze di fatto fatte valere in primo grado, deducendo che, in primo
grado, egli aveva chiesto, in via subordinata, la condanna del Sommo per
l’abusiva occupazione.

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risarcimento danni per abusiva occupazione dell’immobile, avrebbe

8.1.- Il mezzo è inammissibile. La declaratoria di infondatezza (non
di inammissibilità) della domanda di arricchimento senza causa poggia su
una duplice ratio decidenclí: la sua novità ed il fatto che mancherebbe la
prova sia dell’arricchimento del preteso debitore che della diminuzione
patrimoniale del preteso creditore. Tale seconda ratio decidendí è oggetto
del quinto motivo, inammissibile.
9.- Il Boggio deduce poi, con il quinto motivo, difetto di motivazione

9.1.- Il mezzo è inammissibile in difetto della chiara indicazione del
fatto controverso di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla
fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il
20/12/2007.
10.- I ricorsi vanno dunque entrambi rigettati.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

PQM
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 28 novembre 2013.

nella suddetta declaratoria di inammissibilità.

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