Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 998 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 17/01/2020), n.998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10885-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, anche nella qualità di

procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti

Inps (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATTINA, 119,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA VALERI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FEDERICO MANFREDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1993/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 13.11.2017, ha respinto l’appello proposto dall’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A., avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di D.P., in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

ha resistito, con controricorso, D.P.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e allo Statuto INARCASSA, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.L. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonchè del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, in merito all’eccezione di prescrizione, riproposta in sede di appello e non valutata dalla Corte territoriale perchè ritenuta assorbita;

il primo motivo è manifestamente fondato essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite; segue, ex plurimis, Cass., sez. VI., n.14445 del 2019);

il secondo motivo relativo all’eccezione di prescrizione sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata, atteso il rigetto della pretesa dell’Inps di pagamento dei contributi, resta assorbito;

in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, attenendosi all’orientamento richiamato, esaminerà ogni ulteriore questione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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