Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 998 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.S.D., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. Grasso Rosalba,

nello studio del quale, in Roma Via G. Mazzini, 113, è elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/15/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n. 15, in data 22.05.2006, depositata il

18 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19506/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 59/15/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 15, il 22.05.2006 e DEPOSITATA il 18 luglio 2006.

La Commissione Regionale, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, considerando illegittimo il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, per mancanza del previo parere del Consiglio di Stato, e, quindi, ritenendo illegittima l’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP, per l’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 188, della L. n. 400 del 1988, art. 17 nonchè del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, deducendosi la legittimità del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ancor quando non assistito dal parere del Consiglio di Stato.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Il ricorso va esaminato, richiamando il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato non comporta l’illegittimità del decreto ministeriale 29.01.1996, adottato in base al disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, atteso che nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma del regolamento governativo, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (Cass. n. 9129/2006, Corte Costituzionale n. 297/2004).

5 – Data la realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 27.10.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè, attenendosi ai richiamati principi, proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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