Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9979 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12435/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI Livia, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 21/02/06, depositata il 07/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di C.C. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, premesso che l’appello del contribuente doveva ritenersi ammissibile posto che i motivi, ancorchè stringati, esplicitavano le ragioni per le quali era stata chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, lo accoglieva affermando che il contribuente, agente di commercio, non era assoggettabile all’Irap per mancanza del presupposto impositivo, essendo emerso che il predetto, per lo svolgimento dell’attività, utilizzava la propria abitazione in assenza di supporti organizzativi e tecnici e che il compenso che risultava erogato non riguardava le spese di produzione del reddito professionale ma gli adempimenti fiscali del professionista.

Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, è inammissibile.

In proposito, è innanzitutto da rilevare che la violazione di una norma di legge (in epigrafe contestata) ricorre, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, quando il giudice ha errato nella individuazione della norma applicabile alla fattispecie (v. tra molte altre Cass. n. 18782 del 2005, 15499 del 2004 e 2622 del 2004) mentre la falsa applicazione di una norma (peraltro neppure invocata nella fattispecie) ricorre quando il giudice ha esattamente individuato la norma regolatrice della fattispecie concreta ma ha errato nell’interpretarla (v. tra le altre Cass. n. 15499 del 2004, 1044 del 2000 e 11310 del 1999). Tanto premesso, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che i giudici d’appello abbiano errato nell’individuare e/o nell’interpretare la norma regolatrice della fattispecie, avendola correttamente citata ed avendone correttamente (seppur implicitamente) considerato il contenuto precettivo, risultando invece che essi hanno ritenuto, interpretando l’atto d’appello, che i motivi ivi esposti rispondessero ai requisiti previsti dalla norma (come correttamente individuata ed interpretata) perchè, ancorchè stringati, esplicitavano le ragioni per le quali veniva chiesta la riforma della pronuncia di primo grado e non si limitavano ad una pedissequa riproduzione delle precedenti difese. E’ inoltre appena il caso di rilevare che l’interpretazione della portata dell’atto di impugnazione è indagine di fatto che compete al giudice d’appello e può essere censurata in sede di legittimità colo per vizio di motivazione, censura nella specie non proposta.

Il secondo motivo, col quale l’Agenzia deduce che il contribuente, quale agente di commercio, doveva essere considerato imprenditore ai sensi dell’art. 2195 c.c., e che il requisito dell’autonoma organizzazione deve ritenersi intrinseco alla natura stessa dell’attività imprenditoriale, risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SSUU di questa Corte, che, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SSUU n. 12108 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Alla luce dello sviluppo della vicenda processuale e del sopravvenire della citata giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso, deve essere disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA