Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9979 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.A. e F.M.P., rappr. e dall’avv.

Alberto Bucolo e dall’avv. Nicola Marotta, elett. dom. in Roma, via

Michele Mercati n. 51 presso lo studio del secondo, come da procura

a margine dell’atto;

– ricorrenti –

contro

F.G. e M.G., rappr. e dif. dagli avv.

Giorgio De Nova, Sara De Nova e Domenico Porcaro, elett. dom. presso

lo studio del terzo, in Roma, via Ottavilla n. 19, come da procura a

margine finale dell’atto;

– controricorrenti –

R.G.L.;

FIBS FINANZIARIA ITALIANA BENI E SERVIZI S.R.L., in persona del

liquidatore F.G.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Milano, 9.4.2013 n. 1505/13 in

RG 2564/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito l’avvocato S. De Nova per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Pratis Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A. e F.M.P. impugnano la sentenza App. Milano 9.4.2013, n. 1505/2013 con cui era stato rigettato il proprio appello proposto avverso la sentenza Trib. Milano 15.5.2007, n. 5896, in particolare dichiarando l’inammissibilità del gravame verso Progeco – Progetti per la cooperazione s.r.l. e il rigetto nel merito quanto alle domande già avanzate verso F.G., M.G., R.L.G. e FIBS s.r.l..

2. Rilevò la corte territoriale che: a) F.M.P. e F.A. avevano alfine chiesto in giudizio l’accertamento della composizione societaria di FIBS s.r.l. e PROGECO s.r.l., nonchè il riconoscimento di crediti e responsabilità, dopo che il fratello F.G. aveva assunto la gestione delle predette società di famiglia a seguito del decesso del genitore F.C., così amministrando in autonomia e senza rendiconto beni immobili ed aziende; b) respinta la domanda dal tribunale, con l’appello gli attuali ricorrenti chiedevano b.1.) l’accertamento della qualità di soci di Progeco, la dichiarazione d’invalidità della messa in liquidazione della società assunta il (OMISSIS), nonchè della cancellazione del 18.10.2002, darsi ordine a R.L.G. (liquidatore di Progeco) di mettere a disposizione documenti e contabilità, accertare un credito per rimborsi e anche risarcitorio verso Progeco, il liquidatore R., l’amministratore di fatto e procuratore F.G., in ragione altresì di fatti di responsabilità, dichiararsi il debito nei loro confronti di M.G. per prelievi e dazioni non spettanti; b.2.) l’accertamento della qualità di soci di FIBS, la dichiarazione d’invalidità della messa in liquidazione della società assunta il (OMISSIS), darsi ordine a F.G. (amministratore e poi liquidatore) di mettere a disposizione documenti e contabilità, accertare un credito verso FIBS, da pagarsi in subordine dal predetto F.G., dichiararsi la responsabilità di F.G. per violazioni societarie, accertarsi il debito nei loro confronti di M.G. per prelievi e dazioni non spettanti.

3. Ritenne la corte d’appello: a) sanato l’atto di appello, nonostante l’inosservanza del termine a comparire; b) l’inammissibilità dell’impugnazione verso Progeco, perchè cancellata dal registro delle imprese il 18.10.2002; c) l’inammis,sibilità delle domande verso R.L.G. e F.G., come liquidatore e amministratore di fatto di Progeco, per difetto di specificità delle censure avverso la sentenza di primo grado; d) quanto a FIBS, parimenti cancellata il 22.11.2011 ma senza incidenza interruttiva del processo, perchè evento comunicato dopo la precisazione delle conclusioni in secondo grado, il rigetto della domanda di accertamento della qualità di soci, perchè inammissibilmente variata rispetto a quella iniziale, formulata ex art. 2932 c.c., ed altresì il rigetto della domanda di ritrasferimento coattivo, non avendo gli appellanti puntualmente precisato il titolo costitutivo della rivendicata qualità, nè la rispettiva dimensione partecipativa, stante anche la genericità ed equivocità dei documenti provenienti dal fratello F.G.; e) il rigetto delle domande di credito verso FIBS, perchè non provate quanto a titolo ed entità, risultando poi il titolo avanzato dalle banche per i debiti della società attinente ad una posizione delle parti quali eredi del padre F.C., che aveva prestato fidejussioni per la società ed essendo emerso come ambigui i rapporti tra finanziamenti a FIBS e Progeco, per come fatti da F.A.; la conferma del corretto rigetto delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, in quanto indeterminate ed irrilevanti le prove orali sui rapporti di debito ancora con FIBS.

4. Il ricorso è su cinque motivi, ai quali resistono con controricorso F.G. e M.G.. Le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2495 c.c., avendo trascurato la sentenza che per un verso la composizione di capitale della Progeco, per quanto cancellata, era dubbia e controversa e, per altro verso, nei fatti al giudizio erano stati chiamati due soci veri, cioè F.A. e M.G..

2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, laddove la corte ha affermato la novità della domanda di accertamento della qualità di soci FIBS in capo ai ricorrenti, non raccordabile alla iniziale richiesta di pronunciare un ritrasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., delle quote della s.r.l., stante in realtà la mera differente qualificazione giuridica del bene richiesto, ricompreso nella stessa nozione.

3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 342 c.p.c., ove la corte ha ritenuto difettare di specificità il gravame avverso la reiezione delle domande già proposte verso R.G.L. e F.G., liquidatore e rispettivamente amministratore di fatto di Progeco, con riguardo ai pretesi crediti verso quest’ultima, domanda non assorbita dall’inammissibilità dell’appello verso la società nel frattempo estinta ed invero sufficientemente riportata nel gravame.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2932 c.c. e art. 100 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, avendo la sentenza da un canto riconosciuto la commistione e non chiarezza di rapporti patrimoniali e la confusione nell’assetto societario, ma dall’altro sbrigativamente assunto la indeterminatezza delle istanze istruttorie dei ricorrenti.

5. Con il quinto motivo si fa valere il vizio di motivazione, essendosi limitata la sentenza a confermare in modo acritico la decisione di primo grado.

6. Il primo motivo è infondato. E’ pacifico in causa che la società Progeco è stata cancellata dal registro delle imprese in data anteriore al 1.1.2004, data di entrata in vigore della riforma societaria e per l’effetto l’art. 2495 c.c., applicabile alla vicenda, determina l’inammissibilità del mezzo di impugnazione – come ritenuto, l’appello – non proposto nei confronti dei soci della medesima. Opera dunque il principio, cui va data continuità, per cui “in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data.” (Cass. s.u. 4060/2010, Cass. 22548/2010, Cass. 22830/2010). E conseguentemente va ribadito che “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L.Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.” (Cass. s.u. 6070/2013, Cass. – 968/2017). Nè tale statuizione può essere superata mediante un aggiramento della prospettata composizione del capitale di detta società, presupponendo la completezza di legittimazione passiva degli affermati soci che la relativa qualità sia sussistente al momento della domanda e permanga al momento della decisione, circostanze escluse. Ne consegue, per gli stessi principi, che è inammissibile l’odierna impugnazione per come tuttora rivolta nei confronti di FIBS, società parimenti cancellata dal registro delle imprese il 22.11.2011, senza che il ricorso per cassazione sia stato notificato a tutti i rispettivi soci e per tale qualità lato sensu successoria.

7. Il secondo motivo è infondato. La domanda di trasferimento coattivo delle quote di FIBS, originariamente diretta a carico di F.G. ed in favore dei ricorrenti, poi mutata in quella di accertamento della qualità di soci degli attori – appellanti, è stata correttamente giudicata, nella sua versione finale, come inammissibile – per tardività ed irritualità di introduzione ex art. 183 c.p.c – anche dal secondo giudice, senza che, sul punto, possano essere recuperate le suggestioni dell’indirizzo (evocato per la questione posta con ordinanza n. 2096/2014 e quale ripresa da Cass. s.u. 11310/2015) dettato più di recente in tema di rapporto fra domanda svolta ex art. 2932 c.c., per l’esecuzione di un contratto preliminare immobiliare e l’accertamento dell’avvenuto effetto traslativo. Va invero escluso che la connessione con la vicenda sostanziale già dedotta in giudizio dai ricorrenti possa predicarsi ove essi hanno mutato la citata domanda in quella di accertamento non tanto di un atto di trasferimento bensì di una qualità originaria di socio, che in nulla si collega alla causa petendi introdotta con l’azione avanti al primo giudice. Nel primo caso la lite verte sull’esistenza di un titolo che comunque procuri a chi agisce la titolarità della partecipazione societaria al cui trasferimento altri si sarebbe obbligato, nel secondo si controverte – agendo per l’accertamento sulla qualità di socio che – già sarebbe sussistente, non in forza di uno. specifico atto bensì per,vicende costitutive della stessa società. In tal senso, la diversità di fattispecie non è stata specificamente assunta dai ricorrenti in una relazione coerente con il citato principio di salvezza della domanda.

8. Il terzo motivo è inammissibile, posto che la pur avvenuta trascrizione delle parti dell’appello che i ricorrenti ritengono trascurate dalla corte territoriale non va oltre un generico richiamo a documenti recati a sostegno delle domande e a mezzi istruttori invocati e non ammessi. Si osserva però che manca una interlocuzione critica con specifici punti decisivi assunti invero dalla sentenza, ove essa ha contrapposto una scrittura di F.A. in cui egli dichiarava al liquidatore di Progeco di non avere crediti verso la società e ha ribadito che l’assenza di prove del credito di F.M.P. era affermazione del tribunale non colpita da alcuna contestazione. Nè, infine si dà atto, la censura si impegna a connettere i documenti e le prove allo specifico titolo del credito e alla sua estensione quantitativa, così da interfacciarsi criticamente con gli eventuali limiti della sentenza impugnata (Cass. 20124/2015, 15071/2012).

9. Il quarto motivo è inammissibile, per difetto di specificità della censura che, riportando in blocco (in nota, a pag. 31) un passaggio della propria comparsa conclusionale, omette del tutto di correlarla alle specifiche ragioni di reiezione dei mezzi istruttori e della domanda anche nel merito respinta dalla corte, che invece sanziona di genericità – e comunque di tardività di prospettazione – le difese con cui i ricorrenti hanno invocato il titolo fiduciario alla cui stregua le quote sarebbero rimaste intestate a F.G., per il resto evidenziando in modo puntuale i limiti e le contraddizioni nella ricostruzione dei fatti costitutivi dell’invocato diritto al trasferimento. La censura contravviene al principio, qui condiviso, per cui “nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle, processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione.” (Cass. 9888/2016).

10. Il quinto motivo è inammissibile, per l’assoluta genericità del riferimento di pretesa contraddizione dell’intera pronuncia con quella di primo grado, cui viene contrapposto l’impianto difensivo, in ogni caso dovendosi fare applicazione del principio per cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014).

11. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 10.200 (di cui 20.0 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.’Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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