Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9979 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9979 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 3415-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatct in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lotrappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1412

ARIASI FABIO MASSIMO;
– intimato –

Nonché da:
ARIASI FABIO MASSIMO in qualità di socio accomandante
della CARROZZERIA ARIASI E FIGLI S.A.S., elettivamente

Data pubblicazione: 15/05/2015

domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio
dell’avvocato

CLAUDIO BERLIRI,

difende unitamente all’avvocato

che lo rappresenta e
MAURO BUSSANI giusta

delega a margine;
– controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato,

avverso la sentenza n. 218/2011 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 05/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI / che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il
rigetto del ricorso incidentale;
uditi per il controricorrente gli Avvocati BERLIRI e
BUSSANI i che hanno chiesto il rigetto del ricorso
principale e l’accoglimento del ricorso incidentale e

gr
in subordine integrazione del contraddittorio;
udito

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
)5ì?”12-i VA:141
61.-17.r:
e i t’1404t
CwyyJ
per a riunione e i rinvio de

contro

Svolgimento del processo

Con sentenza 5.12.2011 n. 218 la Commissione tributaria della regione Lombardia ha

incidentale proposto da Ariasi Fabio Massimo (già socio accomandante di Carrozzeria
AR1ASI e figli s.a.s.) nonchè ha rigettato l’appello principale proposto dall’Ufficio di
Lecco della Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di prime cure che aveva
annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio ed avente ad oggetto la
maggiore imposta dovuta a titolo IRPEF per l’anno 20031 in relazione ai maggiori redditi
di impresa accertati nei confronti della società di persone Carrozzeria ARIASI ed
attribuiti pro quota per trasparenza al socio accomandante i ai sensi dell’art. 5 Dpr n.
917/1986 TUIR.
I Giudici di appello rilevavano che al rapporto controverso, relativo all’anno
d’imposta 2003, si estendeva la efficacia del giudicato esterno formatosi, inter partes,
sulla sentenza della CTR Lombardia in data 28.10.2010 n. 116, che aveva annullato
l’analogo avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2002, atteso che in
entrambi i giudizi veniva in questione il “medesimo presupposto”. La CTR procedeva,
inoltre, ad abundantiam, ad esaminare anche il merito della controversia, ritenendo che il
socio avesse fornito adeguata prova contraria alla presunzione legale ex art. 5 TUIR —
relativa alla attribuzione per trasparenza dei maggiori redditi d’impresa accertati nei confronti della
società-, in quanto aveva riferito di essere affetto da lieve deficit mentale e di essere

rimasto estraneo alla gestione societaria, ed aveva inoltre dichiarato modeste proprietà
immobiliari ed una situazione patrimoniale incompatibile con i maggiori redditi accertati
dall’Ufficio finanziario, dovendo quindi presumersi che gli utili allo stesso spettanti
fossero stati in realtà percepiti in via esclusiva dal fratello Ariasi Giuseppe Alberto, che
aveva gestito l’impresa approfittando del deficit mentale del socio accomandante.
1
RG n. 3415/2013
ric. Ag.Entrate c/Ariasi Fabio Massimo

Co
t.
Stefano livieri

dichiarato inammissibile -per difetto di specificità dei motivi di gravame- l’appello

La sentenza non notificata è stata tempestivamente impugnata per cassazione dalla
Agenzia delle Entrate con quattro mezzi , deducendo vizi di nullità processuale, vizi di
“errores in judicando” e vizi logici di motivazione.
Resiste il contribuente intimato con controricorso e ricorso incidentale affidato a due

Motivi della decisione
Con il primo motivo la Agenzia fiscale deduce il vizio di nullità assoluta dell’intero
procedimento per violazione degli artt. 101 e 111 Cost e dell’art. 14 Dlgs n. 546/1992, in
relazione all’art. 360co1 n. 4 c.p.c., non essendo stato integrato il contraddittorio nei
confronti della società di persone e degli altri soci Ariasi Alberto Giuseppe ed Ariasi
Amos, da ritenersi litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 5 TUIR come interpretato dalla
giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è fondato.

La causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti, dovendo la Corte
rilevare “ex officio”, in via pregiudiziale, la nullità insanabile del giudizio di merito in
quanto svolto in difetto di partecipazione di tutte le parti necessarie, configurandosi un
litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i singoli soci nelle cause aventi ad
oggetto l’accertamento del reddito di impresa della società in considerazione della
presunzione legale, derivante dall’accertamento del maggior reddito d’impresa, di
attribuzione a ciascun socio, pro quota, del maggior reddito di partecipazione da
assoggettare ad imposta sui redditi.
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5
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RG n. 3415/2013
ric. Ag.Entrate c/Ariasi Fabio Massimo

Co est.
Stefan
livieri

motiviiconcernenti vizi di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione.

d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione
dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta infatti che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società

riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci –

salvo il caso in cui questi

prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso

essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione

dedotta nell’atto autoritativo impugnato,

con conseguente configurabilità di un caso di

litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il
giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr.
Corte cass. SU 4.6.2008 n. 14815; ; id. Sez. 5, Sentenza n. 23096 del 14/12/2012; id. Sez. 5,
Sentenza n. 1047 del 17/0112013. Vedi in generale sul litisconsorzio necessario nel processo
tributario Corte cass. SU 18.1.2007 n. 1052). E’ stato ulteriormente precisato che qualora,

però, l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla
società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati

esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con
un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati,
la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la
questione della violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, può legittimamente
disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 cod. proc.
civ., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la
“ratio” del litisconsorzio necessario (cfr. Corte cass. V sez. 10.2.2010 n. 2907) quando la
complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte
processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e
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RG n. 3415/2013
ric. Ag.Entrate c/Ariasi Fabio Massimo

procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di

quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il
sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica
delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3)
simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
(4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la
ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole
durata del processo (derivante dall’alt 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la

(altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di
merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire
l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di
salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio. (cfr. Corte cass. V sez.
18.2.2010 n. 3830; id. Sez,. 5, Sentenza n. 22122 del 29/10/2010; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2014

del 29/01/2014).

Tanto premesso] dalla lettura delle sentenza di appello risulta che il giudizio
concernente impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF anno 2003,
notificato al socio accomandante, non si è svolto anche nei confronti della società di
persone e nei confronti degli altri soci Ariasi Giuseppe Alberto ed Ariasi Amos, con
conseguente vulnus arrecato alla integrità del contraddittorio / tanto con la società quanto
con gli altri soci legittimati a contestare l’accertamento in virtù del principio di
“trasparenza”, che regola i redditi di impresa prodotti dalla società.
Tale vulnus non è emendabile mediante il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c.
non risultando dalla sentenza impugnata, e non essendo stata neppure allegata dalla parte
ricorrente, la eventuale proposizione e pendenza di autonomi giudizi tributari da parte
della società e dell’altro o degli altri soci.
Dal registro di Cancelleria della sezione tributaria della Corte, risulta, infatti, che la
esigenza di una ricomposizione, in sede di legittimità, della unitarietà del contraddittorio
4
RG n. 3415/2013
ric. Ag.Entrate c/Ariasi Fabio Massimo

i
I
I

delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva

tra le predette parti, si pone per l’anno d’imposta 2002 (cfr. ordinanza VI-5 in data
11.2.2014 n. 3063 che dispone la trasmissione alla Quinta sezione civile del fascicolo
iscritto al n. 28011/2001 concernente il ricorso proposto dal socio accomandante Ariasi
Fabio Massimo avverso la sentenza della CTR n. 116/2010, per la eventuale riunione al
procedimento pendente al n. 11664/2012 concernente il ricorso proposto dalla Agenzia
delle Entrate, nei confronti di Fall. Carrozzeria ARIASI s.a.s. e del socio accomandatario

concerne l’anno d’imposta 2003, oggetto della presente controversia -con ondivaga
prospettazione- la difesa del socio accomandante Ariasi Fabio Massimo, nel
controricorso, ha sostenuto che non sussisterebbe litisconsorzio necessario con la società
e gli altri soci, in quanto le questioni dedotte con il ricorso introduttivo e devolute al
Giudice di appello, consisterebbero in “eccezioni esclusivamente personali” del socio
accomandante, mentre, nel corso della discussione, ha instato per la riunione della causa
ad altra pendente avanti questa Sezione concernente la società di persone ed il socio
accomandatario, onde recuperare il difetto originario del contraddittorio necessario.

Osserva il Collegio :
quanto alla natura esclusivamente personale delle eccezioni dedotte dal socio
accomandante, che dalla intestazione della sentenza di appello emerge che gli atti
impugnati dal socio accomandante erano l’avviso di accertamento n. 85601 T2006
638 /2006 (relativo alla debenza IRPEF 2003 del socio) nonché l’avviso di
accertamento n. 85602 T2006 633 /2006 (relativo sia ad IVA ed IRAP dovute
dalla società di persone , sia all’IRPEF dovuta dai soci, per l’anno 2003). La CTR
da atto inoltre che il contribuente aveva proposto appello incidentale avverso la
sentenza della CTP di Lecco in data 21.12.2009 n. 114 sul capo concernente il
rigetto dei vizi -denunciati dall’Ariasi- “inficianti l’avviso prodromico e cioè
quello a carico della società anch’esso impugnato” (cfr. sentenza CTR, svolgimento
del processo, pag. 2).

Entrambe le parti, peraltro, riferiscono nei rispettivi atti

difensivi che il socio accomandante aveva impugnato con lo stesso ricorso
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RG n. 3415/2013
ric. Ag.Entrate c/Ariasi Fabio Massimo

Co est.
Stefan
livieri

fallito Ariasi Amos, avverso la medesima sentenza di appello), mente per quanto

introduttivo entrambi gli avvisi di accertamento, notificati in data 3.12.2008,
relativi al reddito d’impresa della società, ed al reddito di partecipazione attribuito
per trasparenza (cfr. ricorso Agenzia fiscale, pag. 4-5 ove è riferito che l’avviso relativo
alla società era stato notificato anche ad Ariasi Fabio Massimo “per conoscenza”;
controricorso pag. 2-3) e che la CTP di Lecco aveva annullato l’avviso relativo alla

debenza IRPEF del socio affermando invece la legittimità dell’avviso relativo al

confronti della società di persone (cfr. ricorso pag. 7-8; controricorso pag. 4 e 5) /
statuizione che veniva gravata da appello incidentale del contribuente (ricorso pag.
9; controricorso pag. 5). Pur non riproducendo alcuna delle parti il contenuto
integrale del ricorso introduttivo, dal riassunto schematico dei motivi dedotti in
primo grado e dei motivi dell’appello incidentale, indicati alle pag. 3 e 5 del
controricorso, risulta evidente come, accanto ad eccezione sicuramente personali
al socio accomandante (tali sembrano essere la eccezione di mancata effettiva percezione
di utili -in prova contraria alla presunzione legale ex art. 5 TUIR- e la eccezione di giudicato
esterno formatosi sulla sentenza della CTR n. 116/2010 1 che aveva annullato l’avviso di
accertamento del maggiore reddito di partecipazione relativo al precedente anno d’imposta

2002), Ariasi Fabio Massimo avesse introdotto, fin dall’origine, nel “thema
decidendum”, anche motivi di opposizione specifici all’avviso di accertamento
emesso nei confronti della società (tra cui: la infondatezza per difetto di prove del
maggiore reddito di impresa della società; la nullità dell’avviso per carenza di motivazione
ex art. 42 Dpr n. 600/73 ed art. 56 Dpr n. 633/72; la illegittimità dell’avviso per violazione
dell’art. 39 Dpr n. 600/73).

Pertanto alla stregua degli elementi indicati, deve

certamente escludersi che la controversia di merito avesse ad oggetto eccezioni
riferibili esclusivamente alla persona del socio accomandante e non anche invece
questioni concernenti l’accertamento del maggiore reddito d’impresa contestato
alla società di persone, con la conseguenza che la mancata partecipazione al
processo, ab origine, della società e degli altri soci inficia la validità dell’intero
procedimento per omessa instaurazione del contraddittorio con gli altri
litisconsorti necessari
6
RG n. 3415/2013
ric. Ag.Entrate c/Ariasi Fabio Massimo

Cons. t.
Stefano livieri

maggiore reddito d’impresa (ed alla debenza IVA ed IRAP) accertato nei

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– quanto alla istanza di riunione ad altro procedimento pendente avanti questa
Sezione Quinta, volta a recuperare l’originario difetto di contraddittorio, la stessa
non può essere accolta in quanto dal registro di Cancelleria di questa Corte risulta
pendente esclusivamente il ricorso per cassazione proposto, avverso la sentenza
della CTR 8.11.2004 n. 122, dal socio accomandatario, dichiarato fallito, Ariasi

636 /2006 avente ad oggetto l’attribuzione del maggior reddito di partecipazione,
ai fmi IRPEF, per l’anno 2003. Ne consegue che la riunione delle due cause non
potrebbe comunque soddisfare alle essenziali condizioni richieste per la
“sanatoria” -secondo l’indirizzo giurisprudenziale, ormai stabilizzato, introdotto dal
precedente della sentenza Corte cass. V sez. 10.2.2010 n. 2907- in quanto difetterebbe

comunque la partecipazione in causa sia della società di persone, sia dell’atro
socio Ariasi Alberto Giuseppe, come è dato evincere dall’estratto della
motivazione della sentenza di prime cure della CTP di Lecco n. 114/2009
(riportato a pag. 7 ricorso Ag. Entrate) ove viene fatto riferimento ai “procedimenti n.

58/07 e n. 59/07” (verosimilmente pendenti in primo grado avanti la medesima CTP, ma
non riuniti) in cui “dalla società e dal socio ricorrente” sarebbero state svolte

eccezioni e deduzioni “speculari” a quelle formulate dal socio accomandante
Ariasi Fabio Massimo nella causa sottoposta all’esame di questa Corte; ed ancora
come è dato evincere dalle stesse allegazioni della difesa del resistente, laddove
viene affermato che i soci della società di persone sono tre (controric. pag. 7):
Ariasi Fabio Massimo (accomandante), Ariasi Giuseppe Alberto

(sembra

accomandante) ed Ariasi Amos (accomandatario, dichiarato personalmente fallito:
controric. pag. 8). Pertanto la riunione delle cause , pendenti avanti la Corte, che

vedono come parti il socio accomandante Ariasi Fabio Massimo ed il fallimento
del socio accomandatario Ariasi Amos non potrebbe, comunque, sanare il vizio
originario di nullità dei procedimenti, non consentendo di integrare il

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RG n. 3415/2013
ric. Ag.Entrate c/Ariasi Fabio Massimo

Amos Giuseppe Renato e concernente l’avviso di accertamento n. 85601 T2006

contraddittorio nei confronti della società di persone e dell’altro socio Ariasi
Alberto Giuseppe.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, per nullità dei giudizi di
primo e secondo grado, con rinvio ex art. 383co3 c.p.c. avanti il primo giudice (CTP di

legittimità.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa per integrazione necessaria del
contraddittorio alla Conunissione tributaria provinciale di Lecco. Il Giudice di merito
provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio 13.4.2015

Lecco). Il Giudice di merito provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di

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