Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9979 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9270-2019 proposto da:

IMMOBILIARE PALON SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentata e difesa

dagli avvocati FILIPPO DA PASSANO, CATERINA CORRADO OLIVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DEPAOLI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAE della LIGURIA, depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 179/2008, sez. 10, accoglieva il ricorso proposto dalla Immobiliare Palon spa avverso l’avviso di accertamenti ICI per l’anno 2002 relativo a numerosi appartamenti ubicati in Genova, via (OMISSIS), tutti classificati nella categoria A2 ritenendo illegittima tale attribuzione rispetto alla precedente in A3 per mancanza di preventiva comunicazione alla contribuente..

Avverso detta decisione il Comune di Genova proponeva appello innanzi alla CTR Liguria.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 184/2009, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di cinque motivi.

Questa Corte, con sentenza n. 14908/2016 rigettava i primi quattro motivi ed accoglieva il quinto.

A seguito di riassunzione del giudizio, la Commissione Regionale ha accolto il ricorso limitatamente alla unità immobiliare di via (OMISSIS) ritenuta non di proprietà della Immobiliare Palon.

Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto nuovamente ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Genova hanno resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Immobiliare Palon srl censura la sentenza impugnata deducendo che l’accertamento di una rendita passata in giudicato avviene con riferimento al contesto spazio temporale cui è riferito e non si estende senza limite per decenni.

Con il secondo motivo deduce che l’atto di attribuzione di rendita non è suscettibile di divenire definitivo in eterno ed è contestabile in giudizio allorchè siano significativamente cambiate le condizioni dell’immobile

Con il terzo motivo contesta che non vi sarebbe nel caso impugnazione di un atto di diniego di istanza di modifica di rendita.

I tre motivi che prospettano sotto diversi profili la medesima questione relativa al mancato riesame della rendita catastale degli immobili per cui è causa classati nella categoria A2, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano inammissibili.

Questa Corte con la sentenza 14908/16 in ordine alla proposta questione relativa al classamento ha deciso quanto segue.

“L’ufficio tecnico erariale di Genova aveva regolarmente notificato al contribuente il classamento in categoria A3 classe 2, e la società Palon, non condividendo il classamento attribuito dall’UTE; propose alla CT di primo grado di Genova n. 81 ricorsi, chiedendo la categoria A2. La CT di primo grado, sezione n. 9, in data 11 maggio 1982, con sentenza n. 260 decise in merito ai ricorsi dal n. 7142/1 al n. 7142/81 con accoglimento ed assegnazione della categoria A2 classe 1.

Alla luce di questa inconfutabile realtà, peraltro dalla parte non contestata in corso di dibattimento, si evince che è il contribuente che ha chiesto, a suo tempo, di modificare il classamento da A3 ad A2, ora contestato (…)”.

Essendo questo elemento pacifico in causa (compresa l’avvenuta definitività della statuizione resa sul punto dalla CT di primo grado), la effettiva ratio decidendi adottata dalla commissione tributaria regionale va individuata nel giudicato esterno formatosi tra le parti. Vale a dire, in una circostanza che rivestendo natura di regula juris e comando giuridico conformante il rapporto litigioso tra le stesse parti – è rilevabile, alla stregua del dato normativa, anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (SSUU 226/01; Cass. ord.12159/11 ed altre). Si è in proposito anche affermato (Cass. 1153/03; Cass. 19136/05) che la corte di legittimità ha piena cognizione non soltanto sulla sussistenza in sè del giudicato esterno, ma anche sulla sua portata ed interpretazione. Dai principi giurisprudenziali testè richiamati, e dal fatto che l’effetto preclusivo ha già costituito oggetto dell’accertamento del giudice di merito, consegue altresì l’irrilevanza – se non ai fini delle spese del presente giudizio – della eccepita tardività del controricorso dell’agenzia recante, in allegato, le 81 sentenze della CT di 1^ di Genova in questione”.

Questa Corte ha dunque già esaminato e deciso in ordine alla questione del classamento rilevando che su tale questione si era già formato il giudicato.

A ciò deve aggiungersi che la decisione sul punto di questa Suprema Corte non è suscettibile di ulteriore impugnazione in sede di giudizio di rinvio in quanto in ragione di essa la questione è ormai definitivamente giudicata.

Come è noto infatti il giudizio di rinvio a seguito di una pronuncia di questa Corte è limitato alle sole questioni accolte da questa Corte che vengono rinviate al giudice di merito per nuova valutazione ma non già per ciò che concerne i motivi di ricorso respinti e divenuti quindi irretrattabili.

Sul punto ancora del tutto attuale è il principio affermato da questa Corte con una risalente sentenza secondo cui nel caso in cui la Corte di Cassazione cassi con rinvio la decisione impugnata e la sentenza emessa in sede di rinvio venga anch’essa impugnata per Cassazione, non è possibile dedurre gli stessi mezzi di rinvio già respinti precedentemente neppure sotto prospettazione diversa. Infatti la preclusione che si e verificata, analogamente a quella data dal giudicato, riguarda non soltanto il mezzo di ricorso cosi come enunciato con le argomentazioni dedotte, ma anche ogni altra possibile argomentazione deducibile. (Cass. 1061/70).

A tale principio si è del tutto correttamente attenuta la Commissione regionale laddove ha affermato che il giudice di legittimità aveva precisato che “la classificazione suddetta si è consolidata per effetto del giudicato esterno formatosi tra le parti. La problematica del classamento in conseguenza non può essere riproposta nella presente fase di giudizio neppure con riferimento alla correttezza sostanziale della classificazione nella categoria A2, poichè l’impugnativa non ha per oggetto eventuali provvedimenti reiettivi di istanze volte all’attribuzione di una diversa categoria.”.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuno dei resistenti liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4000,00 in favore di ciascuna delle parti dei resistenti oltre spese forfettarie 15% ed accessori per il Comune di Genova e oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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