Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9979 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9979 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

Ud. 07/03/2014
SENTENZA
PU

sul ricorso 20095-2008 proposto da:
NATALI GIULIO NTLGLI55P02H501D erede di COLANTONI
MARGHERITA, NATALI AURORA NTLRRA86D6OH501X in qualità
di erede di NATALI FRANCO a sua volta erede di
COLANTONI MARGHERITA, NATALI VITALE NTLVTL26C15F549G
h

2014
605

erede

di

COLANTONI

MARGHERITA,

NATALI

FABIO

NTLFBA62B02H501M erede di COLANTONI MARGHERITA,
NATALI ANDREA NTLNDR84L03H501E in qualità di erede di
NATALI FRANCO a sua volta erede di COLANTONI
MARGHERITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato DE

1

Data pubblicazione: 08/05/2014

CARIA ALDO, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

AGENZIA REGIONALE SVILUPPO INNOVAZIONE AGRICOLTURA

Generale Dott. ROSARIA MARINO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo
studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
COLANTONI CLARA CLNCLR45H5OH501M, COLANTONI ROSALBA
CLNRLB59H55H501F quale erede universale di COLANTONI
GIUSEPPE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato STIVALA
LUIGI RODOLFO, che le rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del conroricorso;
– controricorrenti nonchè contro

COLANTONI ORESTE, COLANTONI GIAMPIERO, COLANTONI
IOLE, COLANTONI LUCIA, COLANTONI ERSILIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2461/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2007, R.G.N.
8747/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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DEL LAZIO ARSIAL 04838391003 in persona del Direttore

udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato ALDO DE CARIA;
udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata tra il mese di febbraio e il mese di
marzo del 1996, Margherita, Giuseppe e Clara Colantoni
convennero innanzi al Tribunale di Roma l’Arsial – Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del

Colantoni, nonché Iole, Lucia ed Ersilia Colantoni e, premesso
che con contratto del 20 luglio 1952 l’Ente Maremma, al quale
era poi subentrato l’Arsial, aveva assegnato al loro genitore,
Oreste Colantoni, con patto di riservato dominio, un
appezzamento di terreno; che l’assegnatario era deceduto prima
di maturare il diritto al riscatto; che l’Ente aveva autorizzato
il subentro nel rapporto di Claudio Colantoni, poi anche lui
deceduto, sul presupposto che tutti gli altri eredi avessero
dato la loro autorizzazione, laddove Margherita Colantoni non si
era mai espressa in tal senso; che, malgrado ciò, il concedente
aveva consentito a che Claudio Colantoni riscattasse il cespite;
che peraltro gli attori avevano costruito sul terreno assegnato,
sia pure abusivamente, delle abitazioni che avevano posseduto e
possedevano ininterrottamente

uti domini

da oltre venti anni,

chiesero che venisse affermato il loro comune diritto di
proprietà sul bene, il loro diritto di proprietà esclusiva per
usucapione sulle rispettive costruzioni nonché, ancora, che
l’Arsial, Oreste e Giampiero Colantoni venissero condannati al
risarcimento dei danni cagionati dalla loro illecita condotta.

4

i

Lazio – Oreste e Giampiero Colantoni, eredi di Claudio

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse
pretese.
Con sentenza n. 2352 del 2001 il giudice adito dichiarò
inefficace il passaggio di proprietà, dall’Ente concedente a
Claudio Colantoni, del terreno in contestazione, rigettando ogni

La sentenza, gravata da impugnazione principale da parte di
Oreste e Giampiero Colantoni e incidentale da parte di Arsial
nonché di Margherita, Giuseppe e Clara Colantoni, è stata
parzialmente riformata dalla Corte d’appello che, in data 30
maggio 2007, ha dichiarato acquisita per usucapione, in favore
di Clara, Giuseppe e Margherita Colantoni, la proprietà degli
immobili dagli stessi rivendicati; rigettando nel resto le
proposte impugnazioni.
Avverso detta decisione propongono ricorso per cassazione Andrea
Natali e Aurora Natali, eredi di Franco Natali, erede, a sua
volta di Margherita Colantoni, Vitale Natali, Giulio Natali e
Fabio Natali, eredi di Margherita Colantoni, formulando un
solo, articolato motivo.
Resiste con controricorso l’ARSIAL, mentre Clara Colantoni e
Rosalba Colantoni, eredi di Giuseppe Colantoni hanno, nel loro
atto difensivo, chiesto l’accoglimento della impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l

Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso

incidentale adesivo proposto da Clara e Rosalba Colantoni. E
invero, l’atto che, ancorché denominato controricorso, non

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altra domanda.

contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve
qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, e ciò
quand’anche esso contenga la richiesta di cassazione della
sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere
dal ricorrente in via principale. A tale ricorso incidentale è

in tema di impugnazione incidentale tardiva, il che significa
che, ai fini della sua ammissibilità, è necessario che la
proposizione sia avvenuta nel rispetto del termine di cui
all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 17
dicembre 2009, n. 26505).
Nella fattispecie, a fronte di una sentenza d’appello depositata
il 30 maggio 2007, il controricorso, qualificabile, per quanto
innanzi detto, in termini di ricorso incidentale adesivo, è
stato notificato il 7 ottobre 2008, ben oltre, dunque, il
termine innanzi indicato.
2 Passando quindi al ricorso principale, con l’unico motivo gli

impugnanti denunciano mancanza, insufficienza e
contraddittorietà della motivazione nonché violazione degli
artt. 2043 cod. civ. e 7 legge n. 379 del 1967, ex art. 360, nn.
3 e 5, cod. proc. civ.
Assumono segnatamente gli esponenti che, una volta accertata con
sentenza passata in giudicato l’inefficacia del passaggio di
proprietà dall’Arsial a Claudio Colantoni, non poteva essere
rigettata la loro domanda risarcitoria fondata sulla

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allora inapplicabile il disposto dell’art. 334 cod. proc. civ.

vanificazione del diritto di pretendere i beni o gli importi a
essi riconosciuti dall’art. 7 della legge n. 379 del 1967.
3 Le critiche non hanno pregio.

Esse, implicitamente contestando la rilevata, assoluta mancanza
di prova dei pregiudizi lamentati dagli istanti, prospettano

quali si è occupato il giudice di merito.
Il decidente ha invero scrutinato la domanda risarcitoria
esclusivamente con riferimento, da un lato, alla asserita,
ingiusta resistenza dei convenuti alle richieste avanzate dagli
attori, e, dall’altro, alla condotta illegittima dell’Arsial, in
relazione, per quanto è dato cogliere dalla sentenza impugnata,
al mancato riconoscimento del loro diritto all’attribuzione di
una quota del fondo originariamente assegnato ad Oreste
Colantoni. E rispetto a tali pretese ne ha giustificato il
rigetto, rispettivamente, con la genericità dell’allegazione e
con la mancanza, negli istanti, dei requisiti richiesti per
l’assegnazione.
In nessun punto della impugnata sentenza la Corte territoriale
si è occupata della

frustrazione – qui per la prima volta

allegata – delle aspettative dei coeredi di monetizzare la loro
esclusione dalla titolarità del fondo assegnato, di talché
siffatta prospettazione è, in definitiva, assolutamente nuova.
Ne deriva che gli impugnanti avrebbero dovuto dedurre e
dimostrare che la domanda volta a far valere, nei confronti
dell’Ente, in chiave di illecito extracontrattuale, la lesione

7

profili di danno assolutamente nuovi, rispetto a quelli dei

dei diritti nascenti dal quarto comma dell’art. 7 della legge n.
379 del 1967 in base al quale i coeredi esclusi
dall’assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità
di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con
l’attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso

delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato
dall’incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei
miglioramenti da lui recati – faceva già parte del
decidendum

thema

del giudizio di merito, denunciando nelle forme

appropriate il silenzio serbato sul punto dalla Corte
territoriale.
4

Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che

siffatta domanda sarebbe stata, in ogni caso infondata. È
sufficiente al riguardo osservare che, ove l’assegnazione a
Claudio Colantoni fosse stata valida, nulla impediva ai
ricorrenti di pretendere dallo stesso quanto stabilito dalla
legge, così come, una volta passata in giudicato la declaratoria
di inefficacia di quell’attribuzione, nulla impediva, a chi
riteneva di averne diritto, di chiedere all’Ente le annualità
versate dai loro danti causa, aumentate dall’incremento di
valore conseguito dal predio per effetto dei miglioramenti
apportati, di talché non si vede quale sia il

damnum iniuria

datum di cui dovrebbe rispondere l’Agenzia.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

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l’assegnatario, nei limiti della somma risultante dall’ammontare

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti
principali e l’ARSIAL, mentre appare opportuno compensare
integralmente quelle relative al rapporto processuale tra i
ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali nonché tra
questi ultimi e l’ARSIAL.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile
il ricorso incidentale adesivo di Clara e Rosalba Colantoni;
condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese di
giudizio in favore dell’ARSIAL, liquidate in complessivi euro
4.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come
per legge; compensa le spese tra i ricorrenti principali e i
ricorrenti incidentali nonché quelle tra i ricorrenti
incidentali e l’ARSIAL.
Roma, 7 marzo 2014
Il Consigliere est.

Il Pres brnte

e(mg,

P.Q.M.

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