Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9979 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia, con decreto del 23 giugno 2008 ha respinto la domanda di P.C. di indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la durata irragionevole del processo di equa riparazione intrapreso davanti alla Corte dei Conti con ricorso del 28 gennaio 1997 e definito con sentenza di rigetto del 23 agosto 2005: ciò perchè il ricorrente era consapevole dell’infondatezza della sua pretesa attesa la disposizione inequivoca della L. n. 196 del 1995, art. 31 e l’interpretazione che ne aveva dato la giurisprudenza della Corte dei Conti.

Che il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione CEDU, nonchè art. 102 e segg. art. 111 Cost., ha censurato la decisione per un motivo con il quale ha insistito per la durata irragionevole del precedete giudizio di equa riparazione e per il proprio diritto ad ottenere l’indennizzo non pregiudicato dall’essere rimasto soccombente nel giudizio presupposto. E che il Ministero della Economia e Finanze ha resistito con controricorso, osserva:

Questa Corte, nella elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto, del quale deve essere corredato ciascun motivo di ricorso per il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ha ripetutamente affermato, anche a sezioni unite, che i quesiti di diritto rispondono alla esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie; sicchè gli stessi devono costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire, da un lato, che il quesito di diritto deve rappresentare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale; e, dall’altro, che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

Consegue che ove tale articolazione logico – giuridica manchi, il quesito si risolve in un’ astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica; per cui esso non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo. Ed a maggior ragione risolversi in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso “sub iudice” (Cass. 28536/2008); nè per converso nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma,essendo ciascuna di queste formulazioni del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Nessuno di questi principi è stato osservato dal ricorrente,che si è limitato a chiedere alla Corte se nell’accertare la tempistica per la durata ragionevole del processo debba calcolarla discrezionalmente e formulare conseguentemente un giudizio di congruità ovvero attenersi ai criteri elaborati dalla CEDU, che già presuppongono la risposta tuttavia del tutto estranea al thema decidendum svolto dalla sentenza impugnata (Cass. 11650/2008). Il tutto senza osservare il principio che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., tali motivi cumulativi debbono concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati (Cass. sez. un. 5624/2009, 1906/2008).

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, ed il P., rimasto soccombente, condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso,e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero in complessivi Euro 600,00,oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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