Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9978 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 27/05/2020), n.9978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31445-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE 11,

presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3487/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, e condannava la ricorrente, P.R., al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio;

a fondamento della pronuncia sulle spese, argomentava che la ricorrente non aveva dichiarato, nè negli atti introduttivi (ricorso per ATP e ricorso in opposizione), nè nelle certificazioni sostitutive allegate agli atti “in termini numerici” il proprio reddito, così non consentendo di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp.att.c.p.c.;

per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso P.R., cui ha resistito l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; la parte ricorrente riferisce che nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio per ATPO e del giudizio di opposizione era presente la dichiarazione prevista dalla richiamata disposizione, che richiamava la dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata agli atti, con la quale dichiarava che il suo unico reddito familiare rientrava nel D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11; assume, pertanto, che risultavano integrati i presupposti per l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e da quelle di C.T.U.;

il motivo è, in primo luogo, ammissibile, risultando assolte le prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il contenuto essenziale delle dichiarazioni ivi valorizzate è riprodotto nel ricorso e ne è indicata la collocazione processuale, con riferimento agli atti processuali contenuti nei fascicoli di merito pure prodotti;

nel merito, esso è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte cha ha stabilito (v. Cass. n. 24303 del 2016; Cass., VI, n. 16616 del 2018) che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, che disciplina il contenuto dell’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi;

peraltro, la disposizione va interpretata nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v. Cass. n. 16284 del 2011);

a tanto consegue l’idoneità della dichiarazione in atti a determinare, ai sensi dell’art. 152 disp. att c.p.c., l’esonero dalle spese di lite;

la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alla statuizione sulle spese;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di irripetibilità delle spese del procedimento davanti al Tribunale ed esonero della parte dal pagamento delle spese di c.t.u., che vanno poste a carico dell’Inps.;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e vanno distratte in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazionei

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese processuali del giudizio dinanzi al Tribunale e pone a carico dell’INPS le spese di C.T.U.

Condanna l’INPS al pagamento alla parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ester Ferrari Morandi.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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