Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9978 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24798/2008 proposto da:

F.LLI GALLUZZI SRL in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato LUCIA PATRIZIA

SCALONE DI MONTELAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato CECCHETTI

Pietro Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Bari (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di BARI del 12.12.06, depositata il 10/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 10/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia dichiarava cessata la materia del contendere per l’anno 1996 e accoglieva, per l’anno 1995, il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Bari (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accoglimento delle riunite opposizioni spiegate in relazione ad avvisi di rettifica emessi a titolo di I.V.A..

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la società F.lli Galluzzi s.r.l. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324, 325 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 16, D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, art. 2697 c.c., artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5^ motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6^ motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dai motivi di ricorso risultano formulati in termini tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza sottacersi che nella specie i motivi risultano altresì formulati in violazione del principio di autosufficienza.

Quanto al motivo (3^) con il quale viene denunziato vizio di motivazione, va osservato che il medesimo non reca, in una parte del motivo ad essa specificamente destinata, autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), la chiara indicazione secondo cui essa deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.) delle ragioni del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come sopra rilevato nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi sì palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dal ricorrente esposte nella memoria, sostanziantesi nella dedotta idoneità dei formulati quesiti di diritto;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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