Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9978 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9978 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 21554-2010 proposto da:
FALLIMENTO CARROZZERIA ARIASI & FIGLI SAS E DEL
LIQUIDATORE SOCIO ACCOMANDATARIO AMOS GIUSEPPE RENATO
ARIASI in persona del Curatore pro tempore, ARIASI
AMOS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.
FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
2015
1411

BERLIRI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURO BUSSANI giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatohu in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 15/05/2015

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 26/10/2009;

udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
uditi per i ricorrenti gli Avvocati BERLIRI e BUSSANI
che hanno chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lombardia con sentenza 26.10.2009 n. 117 ha
rigettato l’appello proposto dal Fallimento di Carrozzeria ARIASI e figli s.a.s. nonché da
Ariasi Amos (già socio accomandatario), e confermato la decisione di prime cure che

avente ad oggetto il disconoscimento del credito IVA esposto nella dichiarazione della
società relativa all’anno 2001 per l’importo di € 2.245.394,66 e chiesto a rimborso per il
minore importo di € 1.500.000,00.
I Giudici di appello rilevavano che dal PVC redatto in data 21.9.2005 dalla Guardia di
Finanza di Lecco era emerso il coinvolgimento della società in una frode carosello che
vendeva implicate la fornitrice AMB Import Export s.r.l. e la ditta Eurocar, soggetti che
si collocavano, rispettivamente/ a monte ed a valle delle operazioni “soggettivamente”
inesistenti di acquisto e rivendita eseguite da Carrozzeria ARIAS s.a.s., essendo
utilizzate le fatture emesse da AMB esclusivamente per creare un fittizio credito di
imposta a favore della società contribuente.

La sentenza di appello è stata tempestivamente impugnata per cassazione dal
Fallimento della società e da Ariasi Amos, con sette mezzi con i quali sono stati dedotti
vizi di nullità processuale, violazioni di norme di diritto e vizi logici di motivazione.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione
Il primo motivo con il quale i ricorrenti deducono il vizio di nullità della sentenza per
violazione degli artt. 132co 1 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360co1
n. 4 c.p.c., non essendo ravvisabile il contenuto minimo della motivazione “per

RG n. 21554/2010
ric. Fail.Carrozzeria ARIASI s.a.s. I socio c/Ag,Entrate

Cons. est.
Stefano Yieri

aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società ed

I

, relationem” alla decisione di prime cure richiesto per assolvere al requisito di validità
della motivazione, è da ritenersi fondato.

Premesso che il vizio di nullità processuale dedotto concerne uno dei requisiti
essenziali della sentenza, nella specie individuato dall’art. 36co2, n. 4), Dlgs n. 546/1992
nella “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, con formula lessicale

esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto della decisione”, e -dopo
le modifiche dell’art. 45co17 della legge n. 69/2009- “la concisa esposizione delle ragioni in fatto
e diritto della decisione “, o come ulteriormente precisa l’art. 118col disp. att. c.p.c. la “succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi”), rileva il Collegio che l’accertamento del vizio in

questione si risolve nella mera individuazione, nel documento-sentenza, della esistenza
di una “relatio” tra la questione controversa -defmita in premessa- e la statuizione
applicativa della “regula juris” -individuata nel dispositivo-, indipendentemente quindi da
ogni valutazione attinente alla logicità della argomentazione giustificativa della
decisione (che, pertanto, può sussistere nella sua materialità -così rimanendo integrato l’elemento
costitutivo di validità del provvedimento giurisdizionale- pur potendo risultare, invece, logicamente
inadeguata a sorreggere la soluzione scelta dal Giudice di merito).

Con specifico riferimento alla motivazione ed. “per relaiionem” alla sentenza di

prime cure (ipotesi che ricorre nella specie), questa Corte ha ritenuto pienamente
legittima la cd. motivazione “per relationem” agli argomenti in punto di diritto sui quali
è fondata la sentenza di primo grado (o ad altra sentenza intervenuta in un diverso giudizio tra
le stesse parti), sempre che il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed

agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che venga comunque dato
conto delle argomentazioni delle parti i nonché dell’identità di tali argomentazioni con
quelle che erano state esaminate dalla pronuncia oggetto del rinvio (cfr. Corte cass. Sez. 5,
Sentenza n. 7347 del 11/05/2012). In particolare qualora il Giudice di appello non ravvisi la

esigenza di discostarsi, con nuove valutazioni in fatto od in diritto, dalla motivazione del
giudice di prime cure, bene può richiamare la motivazione della sentenza impugnata
2
RG n. 21554/2010
ric. Fall.Carrozzeria AR1ASI s.a.s. + I socio c/Ag,Entrate

Con est.
Stefano “v ieri

sostanzialmente ripresa dal]’ art. 132co2 n. 4) c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa

t

riportando il contenuto della decisione evocata, purchè non si limiti a richiamarla
genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Corte cass. V sez.
3.2.2003 n. 1539): la “relatio”, operata dal Giudice di appello, deve realizzare, pertanto,
una saldatura tra il contenuto motivazionale dell’atto richiamato e l’esame e la
valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268
del 02/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 18625 del

Va ravvisato, al contrario, il vizio di motivazione quando il giudice non indichi affatto
le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al
quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina
logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Corte cass.
Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012): incorre, pertanto, nel vizio di nullità processuale

per violazione dell’obbligo ex artt. 132 col n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (nel processo
tributario ex art. 36c02 n.4) Dlgs n. 546/92) il giudice del gravame che, nel richiamare “per

relationem” la sentenza impugnata, ometta di dare conto di aver valutato criticamente

sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (Corte cass. V sez. n. 354/2002
cit.) ovvero, richiamando nella sua pronuncia punti essenziali della motivazione della
sentenza di primo grado, si limiti a farli propri, senza confutare le censure contro di
questa formulate con il gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile
dall’integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito (cfr. Corte cass. Il sez
4.3.2002 n. 3066 ; Corte cass. I sez. 14.2.2003 n. 2196).

Nella specie la motivazione della sentenza impugnata non è conforme ai principi di
diritto enunciati, in quanto -nel richiamare la motivazione della sentenza di prime cure, e
nel rilevare che gli appellanti non avevano dedotto “nuovi determinanti elementi”- la
CTR non evidenzia in alcun modo i fatti e gli argomenti in diritto mutuati dalla decisione
di prime cure che fondano la legittimità della contestazione del credito IVA, limitandosi
ad affermare di “aver esaminato gli atti e vista la sentenza emessa dai giudici di prime
cure”, e finendo per aderire anapoditticamente alle conclusioni della CTP secondo cui
3
RG n. 21554/2010
rie. Fall.Carrozzeria ARIASI s.a.s. + 1 socio c/Ag,Entrate

12/08/2010).

nei rapporti tra AMB Import Export s.r.l. e Carrozzeria ARIASI s.a.s dovevano
ravvisarsi “operazioni soggettivamente inesistenti” (ma senza indicare gli elementi
circostanziali o le prove dirette o presuntive sulle quali tale conclusione veniva ad essere
fondata), o ancora che la società contribuente risultava coinvolta nel meccanismo
frodatorio (ma senza indicare le condotte significative della partecipazione all’illecito
ascrivibili alla società o agli amministratori della società contribuente).

non è tuttavia “ex se” idoneo a sorreggere il “decisum”, in quanto attiene alla questione
preliminare della contestabilità da parte della Amministrazione finanziaria del credito
IVA esposto e chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale oggetto di “condono
tombale” ai sensi dell’art. 9 legge n. 289/2002: in questo caso l’adesione alla decisione
di prime cure è, infatti, chiaramente esplicata nella motivazione della sentenza di appello
che fa espresso riferimento ai principi dettati in materia dalla Corte costituzionale nella
ordinanza n. 340/2005 -secondo cui la preclusione a nuovi accertamenti concerne esclusivamente
i maggiori debiti d’imposta e non anche i crediti indebiti od inesistenti vantati dal contribuente- ,

ma tale argomento di decisione, conforme a diritto ed alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte, pur se indispensabile a consentire l’accesso alla verifica della fondatezza
della pretesa fiscale, non è tuttavia sufficiente a giustificare la risoluzione della questione
di merito relativa alla ritenuta legittimità della pretesa ed alla corrispondente negazione
del diritto al rimborso del credito d’imposta esposto in dichiarazione.

Il vizio di legittimità riscontrato determina la nullità della sentenza di appello,
rimanendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione.

In conclusione il ricorso trova accoglimento, quanto al primo motivo, dichiarati
assorbiti gli altri motivi; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della
causa alla Commissione tributaria della regione Lombardia, in diversa composizione,
che provvederà ad emendare la nullità processuale riscontrata nonché a liquidare le spese
del presente giudizio.
4
RG n. 21554/2010
ric. Fall.Carrozzeria AR1ASI s.a.s. + 1 socio c/Ag,Entrate

Cons.
Stefano O1ieri

L’unico elemento della motivazione che assolve al requisito di validità della sentenza

•11111~111~1.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi di
impugnazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della
Commissione tributaria della regione Lombardia, che provvederà ad emendare la nullità

Così deciso nella camera di consiglio 13.4 .2015

processuale riscontrata nonché a liquidare le spese del presente giudizio.

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