Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9978 del 08/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 9978 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

Ud. 07/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 20065-2008 proposto da:

PU

RAFFAELLI MIRKO RFFMRK77B05E715Y, GIAMBASTIANI
GIULIANA GMBGLN30S59E715A, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio
dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CESARETTI CESARE, LUISO FRANCESCO PAOLO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

QUILICI

AGNESE

QLCGNS45E54E715I,

elettivamente

Data pubblicazione: 08/05/2014

domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA, 27, presso lo
studio dell’avvocato PIPERNO PAOLO DAVIDE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIPERNO
ALBERTO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 966/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, SEZIONE AGRARIA, depositata il
25/07/2008, R.G.N. 481/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Agnese Quilici convenne innanzi alla sezione specializzata
agraria del Tribunale di Lucca

Mirko Raffaelli e Giuliana

Giambastiani e, dedotto che gli stessi detenevano
illegittimamente porzioni di terreno di sua proprietà, chiese

I convenuti contestarono le avverse pretese. Sostennero di
detenere i predi in forza di contratti verbali di mezzadria
intercorsi con i danti causa dell’attrice.
Il giudice di prime cure, rilevata la nullità dei rapporti
dedotti in giudizio,

ex art. 45 legge n. 203 del 1982, accolse

la domanda.
Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di
Firenze, in data 25 luglio 2007, lo ha respinto.
Nel motivare il suo convincimento, ha rilevato il decidente
che i terreni in contestazione erano estesi, l’uno, 2.400 e
l’altro 3.600 metri, e che ad essi non erano annesse
abitazioni di sorta. Conseguentemente nella fattispecie non
erano ravvisabili gli elementi costitutivi di un rapporto di
tipo mezzadrile, posto che questo presuppone la concessione di
un podere – e cioè di una casa rurale con circostante terreno
agricolo – a una famiglia colonica che si impegna a coltivarlo
e a ripartire utili e spese con il concedente.
Peraltro, secondo la Corte, i profili associativi presenti nei
patti conclusi tra le parti – le quali si erano accordate per
la divisione sia delle spese, al 50%, che dei frutti, ancorché

3

che venissero condannati a rilasciargliele.

in percentuale diversa – neppure consentivano di ritenere
fondata la tesi difensiva degli appellanti, secondo cui
contratti si prestavano a essere qualificati come affitti a
coltivatore diretto, ricorrendo piuttosto la fattispecie della
compartecipazione agraria. Ne derivava che le allegate

legge n. 203 del 1982, non potevano essere convertite in
affitto per mancanza dei requisiti minimi previsti dall’art.
29 della medesima fonte; e, se convenute dopo, incorrevano nel
divieto sancito dal successivo art. 45.
Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione Mirko
Raffaelli e Giuliana Giambastiani, formulando due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, Agnese
Quilici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione

degli artt. 27 e 45 della legge n. 203 del 1982,

ex art. 360,

n. 3, cod. proc. civ.
La scelta decisoria adottata dal giudice di merito
sostengono – farebbe malgoverno del disposto delle norme
innanzi indicate, posto che i contratti agrari dedotti in
giudizio, in quanto stipulati dopo l’entrata in vigore della
legge n. 203 del 1982 secondo uno schema non riconducibile
all’affitto, andavano a questo ricondotti.
1.2 Con il secondo mezzo, lamentando violazione dell’art. 420

cod. proc. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., si

4

convenzioni, se concluse prima dell’entrata in vigore della

dolgono della mancata ammissione delle prove orali volte a
dimostrare la stipulazione del contratto agrario e la loro
qualità di coltivatore diretto.
2

Le censure, modulate in modo da evidenziare il definitivo

abbandono della linea difensiva volta a prospettare

antecedente alla entrata in vigore della legge n. 203 del
1982, si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la
loro evidente connessione.
Esse sono infondate per le ragioni che seguono.
Occorre muovere dalla considerazione che l’art. 45 della legg
n. 203 del 1982 ha tassativamente negato la possibilità di
stipulare contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di
compartecipazione agraria, espressamente prevedendo, per
contro, la conversione in affitto dei contratti associativi in
essere alla data di entrata in vigore della legge, a richiesta
di una delle parti ed entro quattro anni da quel momento (art.
25). Ed è significativo che, ove la richiesta di conversione
avanzata dal concedente non trovi l’adesione della
controparte, il contratto si risolve alla fine della terza
annata agraria successiva a quella comunicazione (art. 28,
secondo comma).
In tale assetto normativo è stato allora da questa Corte a più
riprese affermato che la prosecuzione di fatto del rapporto di
mezzadria al termine della durata stabilita dall’art. 34 della
legge 3 maggio 1982, n. 203 non determina il venir meno del

5

l’insorgere dei rapporti dedotti in giudizio in epoca

diritto del concedente di chiedere

tout court,

senza alcun

onere di disdetta, la declaratoria di avvenuta cessazione del
contratto e, conseguentemente, il rilascio del terreno.
L’assunto si giova del rilievo che in base al menzionato
articolo 45 deve ritenersi preclusa qualsivoglia possibilità

associativo, posto che questa si risolverebbe, a ben vedere,
nell’instaurazione di nuove convenzioni di quel tipo, in
contrasto con il divieto di legge (confr Cass. civ. 13 aprile
2007, n. 8834).
3

Siffatte considerazioni consentono di ricostruire con

maggiore consapevolezza l’area fattuale oggetto del disposto
dell’art. 27 legge n. 203 del 1982.
E invero, se la possibilità di convertire in affitto i
contratti associativi agrari esistenti nel momento in cui il
legislatore ha deciso di negarne l’ammissibilità
(riconoscimento avvenuto nell’ottica, affatto eccezionale, di
dare ad essi uno sbocco), è stata temporalmente limitata e
adeguatamente blindata, la previsione secondo cui le norme
regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche
a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore
della legge, aventi per oggetto la concessione di fondi
rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di
fondi rustici, deve ragionevolmente ritenersi operativa nei
confronti dei soli contratti atipici omogenei, sotto il
profilo causale, all’affitto, in quanto caratterizzati dallo

6

di una tacita rinnovazione dei rapporti agrari di tipo

scambio tra concessione in godimento di un fondo rustico e
altre utilità. Il che, specularmente, significa che deve
considerarsi preclusa ogni possibilità di pretendere la
conversione in affitto dei contratti associativi che, per
avventura, fossero stati stipulati nella vigenza della legge

4

Proprio in applicazione di siffatto approccio esegetico la

giurisprudenza di questa Corte ha ammesso la conversione in
affitto con riferimento a casi in cui la concessione della
disponibilità di un fondo a un coltivatore diretto era
avvenuta nell’ambito di accordi che prevedevano la gestione
dell’impresa agricola da parte del concessionario, con oneri e
rischi solo su di lui gravanti, verso il pagamento di un
canone periodico al concedente, e senza alcuna ingerenza,
tanto meno direttiva, del concedente medesimo nell’attività
agricola del concessionario (confr. Cass. civ. 3 dicembre
2009, n. 25404), laddove la conversione è stata negata quelle
volte in cui la detenzione di un fondo era avvenuta in forza
di un titolo nullo, o senza titolo, o ancora per mera
tolleranza, rispetto a un possesso precario del fondo stesso
da parte dei presunti affittuari (confr. Cass. civ. 3 dicembre
209, n. 25404; Cass. civ. 20 gennaio 2006, n. 1114).
5

Se tutto questo è vero, se cioè la conversione non può

operare in assenza di un valido contratto agrario, avente ad
oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui

7

n. 203 del 1982.

prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, entrambi
i motivi di ricorso sono infondati.
Segnatamente, quanto al secondo, non par dubbio, che, così
ricostruito il quadro normativo di riferimento, la rispondenza
al vero del contenuto del contratto posto a base della pretesa

ragione, perché il

tipo di contratto voluto dalle parti – dai

caratteri inequivocabilmente associativi – esulerebbe in ogni
caso dall’area dei contratti convertibili, in base al disposto
dell’art. 27 della legge n. 203 del 1982.
Del resto il giudice di merito ha ragionato senza porre in
discussione le caratteristiche del rapporto negoziale, per
come dedotte dai convenuti, di talché ha poi correttamente e
coerentemente ritenuto irrilevanti le prove articolate dai
ricorrenti per dimostrarne la rispondenza al vero.
Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e
CPA, come per legge.
Roma, 7 marzo 2014

azionata non consentirebbe comunque ai ricorrenti di avere

Q

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA