Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9977 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 27/05/2020), n.9977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 15340-2019 proposto da:

ABBATE FERDINANDO EMILIO, in qualità di procuratore dei Sig.ri

A.G., V.F., D.A., B.E.,

I.V., P.P., M.F., P.G.,

E.F., M.G., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso il proprio studio;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21131/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con la sentenza della Sezione Sesta – 2, 19 ottobre 2015 n. 21231, l’Avv. Ferdinando Emilio Abbate, in qualità di procuratore di A.G., V.F., D.A., B.E., I.V., P.P., M.F., P.G., E.F., M.G., ha avanzato, con ricorso notificato a mezzo posta il 16 maggio 2019, istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, accolto il ricorso e per l’effetto, cassato il decreto gravato, decidendo la causa nel merito, ha condannato il Ministero al pagamento di indennizzo di Euro 6.000,00 per ciascun ricorrente, nonchè delle spese di lite, nella misura di Euro 600,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell’Avv. Abbate quale difensore antistatario, così dichiaratosi.

L’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata all’avvocato del ricorrente.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal ricorso introduttivo dinanzi a questa Corte del giudizio proposto da A.G., V.F., D.A., B.E., I.V., P.P., M.F., P.G., E.F. e M.G., definito dalla sentenza di questa Corte n. 21131 del 2015, l’avv. Ferdinando Emilio Abbate, loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come “procuratore antistatario”.

Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).

Pertanto, la sentenza n. 21131 del 2015 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei ricorrenti A.G., V.F., D.A., B.E., I.V., P.P., M.F., P.G., E.F. e M.G. devono essere distratte in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate.

Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 21131 del 2015 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l’espressione “liquidate come in dispositivo”, nella motivazione, e dopo “accessori di legge” e prima del punto, nel dispositivo, si aggiunga quanto segue: “, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.”

Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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