Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9977 del 24/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9977 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

legale

in persona del

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
ANGELINA DE RITA SRL in Liquidazione, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

con sede a
INTIMATA

Forino,
4
AVVERSO

la sentenza n.128/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.02,
in data 26.11.2009, depositata 1’08 aprile 2010;

01\1)

Data pubblicazione: 24/04/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

l

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.128/02/2010, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
Staccata di Salerno n. 02, del 26.11.2009, DEPOSITATA
1’08 aprile 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando valida
ed efficace l’istanza di condono presentata dalla
contribuente ai sensi dell’art.9 bis della Legge
n.289/2002.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
diniego di condono, relativo ad IRPEF dell’anno 2006,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione degli artt. 9 bis Legge n.289/2002 e 13
D.Lgs n.471/1997.
3 –

L’intimata società, non ha svolto difese in questa

sede.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.10738/2011 è stata

”Il condono previsto all’art.
n. 289 del 2002, relativo

9 bis della legge

alla

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti

di
delle

imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento

ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni,

costituisce

clemenziale

e

una

non premiale

forma
come,

di

condono

invece

deve

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

attribuiscono

al

di

potestativo

contribuente

chiedere

2002,
il

le

diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del

“quantum”, esattamente indicato

nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
condizionato
dovuto

e

definizione

dall’integrale pagamento
il

pagamento
lite

della
3

di

,

quanto

rateale determina la
pendente

solo

se

dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero

integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive”

(Cass.

n

n.20966/2010,

20745/2010,

n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
5 – Si propone di procedere alla trattazione del

375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato

che

il

Collegio

condivide

le

argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che alla stregua di tali considerazioni e
del richiamato principio, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassata
l’impugnata decisione;
Considerato,

altresì,

che non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la
circostanza del mancato pagamento di tutte le somme
dovute in base alla domanda di condono presentata, può
adottarsi pronuncia nel merito con il rigetto
dell’originario ricorso del contribuente avverso il
4

ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.

diniego di condono oppostogli dall’amministrazione;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
all’originario contrasto giurisprudenziale in punto
operatività del condono, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del
contribuente e la domanda di condono; compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA