Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9977 del 24/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9977 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
legale
in persona del
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
ANGELINA DE RITA SRL in Liquidazione, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
con sede a
INTIMATA
Forino,
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AVVERSO
la sentenza n.128/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.02,
in data 26.11.2009, depositata 1’08 aprile 2010;
01\1)
Data pubblicazione: 24/04/2013
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
l
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.128/02/2010, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
Staccata di Salerno n. 02, del 26.11.2009, DEPOSITATA
1’08 aprile 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando valida
ed efficace l’istanza di condono presentata dalla
contribuente ai sensi dell’art.9 bis della Legge
n.289/2002.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
diniego di condono, relativo ad IRPEF dell’anno 2006,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione degli artt. 9 bis Legge n.289/2002 e 13
D.Lgs n.471/1997.
3 –
L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
2
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10738/2011 è stata
”Il condono previsto all’art.
n. 289 del 2002, relativo
9 bis della legge
alla
possibilita’
definire gli omessi e tardivi versamenti
di
delle
imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni,
costituisce
clemenziale
e
una
non premiale
forma
come,
di
condono
invece
deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali
attribuiscono
al
di
potestativo
contribuente
chiedere
2002,
il
le
diritto
un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del
“quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
condizionato
dovuto
e
definizione
dall’integrale pagamento
il
pagamento
lite
della
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di
,
quanto
rateale determina la
pendente
solo
se
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive”
(Cass.
n
n.20966/2010,
20745/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato
che
il
Collegio
condivide
le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che alla stregua di tali considerazioni e
del richiamato principio, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassata
l’impugnata decisione;
Considerato,
altresì,
che non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la
circostanza del mancato pagamento di tutte le somme
dovute in base alla domanda di condono presentata, può
adottarsi pronuncia nel merito con il rigetto
dell’originario ricorso del contribuente avverso il
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ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
diniego di condono oppostogli dall’amministrazione;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
all’originario contrasto giurisprudenziale in punto
operatività del condono, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del
contribuente e la domanda di condono; compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.
P.Q.M.