Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9977 del 20/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19593/2014 proposto da:

S.G., in proprio e quale socio accomandatario dichiarato

fallito, nonchè come legale rappresentante, della (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 25, presso

l’avvocato Prunas Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato

Mimola Gaetano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Apulia S.p.a., D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 668/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

LUIGI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G., in proprio e quale socio accomandatario della (OMISSIS), proponeva reclamo avverso la sentenza del 18 giugno 2013 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato il fallimento della società, e quindi di esso socio accomandatario. Deduceva al riguardo che la notifica al debitore del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti era avvenuta in un luogo diverso dall’indirizzo della sede legale della società nonchè da quello del socio accomandatario; e che la sottoscrizione figurante nell’avviso di ricevimento postale, peraltro sotto l’erronea indicazione di “titolare”, non era quella di esso accomandatario bensì di suo figlio S.L., per il che proponeva querela di falso nei riguardi di tale sottoscrizione.

Nella contumacia della Curatela e del creditore istante Banca Apulia s.p.a., la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 18 giugno 2014 notificata in pari data, ha rigettato il reclamo. La Corte distrettuale, per quanto qui ancora rileva, ha osservato in sintesi; a) che la notifica alla società debitrice era stata legittimamente eseguita a mezzo posta presso la sede sociale effettiva in (OMISSIS), risultante dal provvedimento del Tribunale di Pescara con cui era stata dichiarata l’incompetenza per territorio di tale Ufficio giudiziario sulla istanza di fallimento presentata da Banca Apulia;

b) che la falsità, dedotta con la querela, della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento è da ritenere priva di rilevanza, atteso che, quand’anche la sottoscrizione risultasse apposta non dal legale rappresentante S.G. ma da suo figlio S.L., quest’ultimo, quale socio accomandante della S.G. s.a.s., dovrebbe comunque ritenersi addetto alla sede, nel senso, generalmente attribuito a tale previsione normativa (art. 145 c.p.c.), di persona che si trovi presso la sede non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto.

Avverso tale sentenza S.G., in proprio e quale socio accomandatario della Sisti s.a.s., ha proposto, con atto notificato a mezzo posta dall’Ufficiale giudiziario il 24 luglio 2014 in esecuzione della richiesta inoltratagli dal ricorrente il precedente 18 luglio, ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va evidenziato come il ricorso risulti proposto nel termine, stabilito dalla L.Fall. art. 18, comma 14, di trenta giorni decorrente dalla data (18.6.2014) di notifica della sentenza impugnata. Deve infatti tenersi presente la nota distinzione, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte (cfr. tra le tante: Cass. n. 24346/2013), dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, secondo la quale non va considerata ai fini della tempestività della impugnazione la parte del procedimento notificatorio sottratta alla disponibilità del notificante. E poichè quest’ultimo risulta (dal timbro apposto a pag. 1 del ricorso) aver richiesto all’Ufficiale Giudiziario competente la notifica il 18 luglio 2014, deve ritenersi tempestiva l’impugnazione.

2. Il ricorso si basa su due motivi. Con il primo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in tema di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, lamentando che si sia ritenuta legittima la notifica compiuta nelle mani di persona diversa dal destinatario senza che l’agente postale abbia provveduto a darne notizia al destinatario a mezzo raccomandata. Con il secondo motivo lamenta che la corte distrettuale non abbia, in violazione dell’art. 221 c.p.c., ammesso la querela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione figurante apposta dal ricevente sull’avviso di ricevimento della notifica postale in questione.

3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono prive di fondamento.

Il ricorrente non considera che destinatario della notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare era la società da lui rappresentata, come del resto emerge dalla riproduzione testuale dell’avviso di ricevimento figurante a pag. 21 del ricorso; e che la corte distrettuale ha ritenuto tale notifica valida per la ragione -che non è stata specificamente censurata in ricorso- che era stata effettuata nel luogo in cui la società aveva la sua sede effettiva, mediante consegna a persona che comunque, anche nella ipotesi da lui prospettata in reclamo (che cioè si trattasse non di esso accomandatario bensì del figlio, socio accomandante), doveva ritenersi addetta alla sede, per le ragioni esposte dalla corte distrettuale e non specificamente censurate dal ricorrente.

Ne deriva che l’obbligo di avviso previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., non è nella specie applicabile, perchè qui l’atto da notificare è stato consegnato dall’agente postale al destinatario, cioè alla s.a.s (OMISSIS), tenendo presente il significato peculiare da attribuirsi all’avverbio “personalmente” figurante nella norma stessa – che non appare dettata per la notifica alle persone giuridiche, ma si ritiene ad essa estensibile (cfr. Cass. n. 20473/05)-, alla luce del disposto dell’art. 145 c.p.c., comma 2, quando la notifica è eseguita nella sede sociale mediante consegna a persona addetta alla sede, in assenza del legale rappresentante.

Le due ipotesi sono dunque indifferenti ai fini della validità della notifica alla società destinataria, sì che rettamente la corte distrettuale ha ritenuto irrilevante l’accertamento di falsità richiesto con la querela. Vero è che, nel secondo motivo, il ricorrente appare anche dolersi, in proprio, della dichiarazione di fallimento emessa nei suoi confronti quale socio illimitatamente responsabile, in difetto di notifica nei suoi confronti. Ma tale doglianza è formulata in termini generici e astratti (“…a fallire è proprio S.G.. G. che era e resta l’unico titolare del diritto a ricevere notifica valida”), senza cioè considerare quanto risulta dagli atti, che questa Corte ha il potere – dovere di esaminare stante la natura del vizio denunciato: che cioè S.G. ebbe a depositare, il giorno successivo alla udienza di audizione, memoria nella quale prospettava difese formulando richieste che il tribunale nella sentenza di fallimento, pur ritenendole tardive, ha anche esaminato e giudicato motivatamente non meritevoli di accoglimento, senza ricevere sul punto specifiche censure nel reclamo. Dal che l’inammissibilità della doglianza, con la quale ci si limita ad enunciare in astratto un vizio del processo senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia nella concreta fattispecie processuale in esame comportato, per la parte, una lesione del proprio diritto di difesa (cfr. ex multis Cass. n. 26831/2014; n. 6330/2014).

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque. Non vi è luogo per regolare le spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA