Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9977 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3206-2019 proposto da:

IMMOBILIARE MCM SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/A, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE DI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELIO DI FILIPPO;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 630/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Teramo, con sentenza n. 106/17, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto dalla Immobiliare MCM srl avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) per Ires ed Iva 2010.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Abruzzo che, con sentenza 630/2/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti costituito dal fatto che le opere realizzate nell’ambito dell’appalto erano state terminate nel 2009 per cui i ricavi erano riferibili al detto anno e non al 2010.

Con il secondo motivo deduce la violazione del Tuir, art. 109, comma 2, lett. b), e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per non avere la Commissione regionale individuato il termine finale non con l’ultimazione dei lavori ma con l’accettazione delle opere che comunque era avvenuta entro il 2009 con la richiesta di agibilità.

I due motivi tra loro connessi e per certi versi sovrapponibili possono essere esaminati congiuntamente.

I motivi appaiono fondati nei termini che seguono.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, che, in virtù del principio di competenza nell’imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l’accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all’espressione, per “facta concludentia”, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione, secondo quanto stabilito nell’art. 1665 c.c., comma 2 e 3 (da ultimo Cass. 32958/18 vedi in senso conforme Cass. 10818/10 e Cass. 26665/09).

E’ dunque infondata la censura della società ricorrente che sostiene che l’imputazione dei redditi doveva coincidere con la data di ultimazione dei lavori tout court poichè in realtà l’ultimazione dei lavori in siffatto contesto deve intendersi avvenuta nel momento dell’accettazione degli stessi da parte della stazione appaltante.

La censura è invece fondata in relazione alla circostanza dedotta e non esaminata dalla Commissione regionale secondo cui sin dal 2009 vi era stata una accettazione implicita da parte dell’appaltante in ragione della intervenuta richiesta di agibilità. L’accertamento infatti della avvenuta accettazione è di pertinenza del giudice di merito (Cass. n. 13966/05, in motivazione; Cass. 2841/76).

Ne deriva che la C.T.R., per non incorrere nella lamentata violazione di legge, avrebbe dovuto verificare che le prestazioni di servizio nell’esercizio di competenza fossero non solo state ultimate, ma che, in relazione alle stesse, fosse intervenuto il relativo collaudo o, almeno, l’accettazione tacita, della prestazione, a prescindere dall’epoca di fatturazione.

Pertanto, la decisione impugnata va cassata, in relazione al profilo di censura accolto e la causa va rinviata ad altra Sezione della medesima C.T.R., che provvederà a nuovo esame – essendo necessarie le descritte ulteriori indagini relativamente alla intervenuta accettazione tacita o meno dell’opera – e che determinerà le spese incluse quelle relative al presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i motivi nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Abruzzo in diversa composizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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