Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9976 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24813/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N.G., in persona del Curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di BARI del 24.5.07, depositata il 13/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 13/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Gioia del Colle nei confronti pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accoglimento dell’opposizione spiegata dal Fallimento N. G. nei confronti dell’avviso di accertamento emesso a titolo di IVA per l’anno d’imposta 1991.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dolendosi che erroneamente il giudice del gravame di merito abbia ritenuto tardivo l’appello, non avendo tenuto nel caso in considerazione la sospensione ex lege ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il motivo dovrà essere ritenuto fondato, nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare, ai sensi dell’art. 16, comma 6, secondo periodo (che, per quanto riguarda la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, riproduce, meglio esplicitandoli, i contenuti dell’abrogato comma 7), L. n. 289 del 2002, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, concernenti liti che possono essere definite ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, sono sospesi a decorrere dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) fino al 1 giugno 2004. Il computo del termine è eseguito secondo la regola ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (e, analogamente, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51 e art. 38, comma 3), integrati dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale decorso tra il 1 gennaio 2003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione, determinato secondo la regola processuale emergente dal combinato disposto degli artt. 325 o 327 c.p.c. (e, analogamente, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38, comma 3) e della L. n. 742 del 1969, art. 1. Se, per effetto di tale recupero, il termine effettivo d’impugnazione (tenuto conto della sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16) scade nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2004 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere spostata di tanti giorni quanti sono necessari per completarne il computo. Qualora, inoltre, in pendenza del termine per proporre l’impugnazione, determinato secondo gl’indicati criteri, il contribuente presenti domanda per la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, l’ultimo giorno utile di detto termine è spostato ope legis, ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dello stesso art. 16, al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’eventuale provvedimento di diniego del condono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2005, n. 22891).

Orbene, nel pronunziare la declaratoria d’inammissibilità dell’atto di appello proposto il 29 giugno-5 luglio 2005 e quindi oltre il termine annuale decorrente dal 18 febbraio 2003 avverso pronunzia del 18 febbraio 2003, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, in applicazione del quale la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., è da indicarsi al 18 luglio 2005, posteriormente quindi all’indicata proposizione del gravame di merito in questione.

Dell’impugnata sentenza s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

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