Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9976 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9976 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore e Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Ardito Cosimo;
– intimato —

nonché
Equitalia Sestri S.p.A., Agente della riscossione per le province di Asti,
Biella, Genova, Imperia. La Spezia, Novara, Savona, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola, ed appartenente al gruppo Equitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte, rappresentata e difesa dagli av v.ti Ersilio
Gavino e Giovanni Calisi, con Studio in Genova, via Maragliano 10, giusta delega in calce al ricorso;
– intimata costituita —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 10, n. 20/10/09 del 20 gennaio 2009, depositata il 5 marzo
2009, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 aprile 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Marchini, per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Oggetto:
Tasse auto. Cartella.
Condono. Omissione
pagamento rate successive alla prima.
Provvedimento di
fermo amministrativo.

Data pubblicazione: 15/05/2015

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di fermo
amministrativo di beni registrati conseguente al mancato pagamento di
una cartella (tasse automobilistiche) rispetto alla quale il contribuente
aveva chiesto la “definizione agevolata” ai sensi dell’art. 12, L. n. 289 del
2002, provvedendo tuttavia al pagamento della sola prima rata.
timare la definizione della lite il solo pagamento della prima rata. La decisione era sostanzialmente confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo in quanto non preceduto da un espresso atto di diniego di condono.
Av-verso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione
con due motivi. Il concessionario deposita atto di costituzione “adesivo”
alla posizione dell’amministrazione ricorrente. Il contribuente, invece,
non si è costituito.
MOTIVAZIONE

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta che sia sufficiente
il pagamento della sola prima rata per perfezionare il condono previsto
dall’art. 12, L. n. 289 del 2002 e che sia necessario un espresso provvedimento di diniego prima di procedere al fermo amministrativo di beni registrati.
Le censure sono fondate. Ha affermato questa Corte: «In tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente
con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR (mentre
nel caso di specie si tratta di tasse automobilistiche), nel disciplinare una
speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da
uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del
pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul
contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il
ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria
costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece
deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della
legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con re2

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo sufficiente a legit-

gole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in
ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla
prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della
del 2010 e n. 104 del 2014).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. L’affermazione
dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2015.

lite pendente» (Cass. n. 20746 del 2010; nello stesso senso, Cass. n. 24316

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