Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9976 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9976 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 19775-2008 proposto da:
DE ANGELIS ANGELO DNGNGL40D11H501H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo
studio dell’avvocato ANTINUCCI MASSIMO, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

SALTARELLI

GIUSEPPINA

SLTGPP54B60G484N,

BRUNDU

FRANCESCO BRNFNG49C08A895R, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SANT’EVARISTO 157, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 08/05/2014

dell’avvocato ASSOGNA ANDREA, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
CASTELLANI

MAURIZIO

O

CASTELLANI

FABRIZIO

CSTFRZ41A19H501Y, CASTELLANI CARLO CSTCRL36E28H501R,

ROMAGNOSI 1-B, presso lo studio dell’avvocato DE
ANTONI CRISTIANO, rappresentati e difesi
dall’avvocato SOLVENI MARCO giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1047/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2007, R.G.N.
6679/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato ANNA RODINO’ TOSCANO per delega
dell’Avvocato ANDREA ASSOGNA e MARCO SOLVENI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

2

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIANDOMENICO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11 novembre 2004 il Tribunale di Roma
dichiarò che Francesco Brundu e Giuseppina Saltarelli avevano
diritto di subentrare nella posizione giuridica di Angelo De
Angelis, già conduttore del fondo di proprietà dei signori

Il gravame proposto dal De Angelis avverso tale decisione è
stato rigettato dalla Corte d’appello in data 27 luglio 2007.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Angelo De
Angelis, formulando un solo motivo.
Resistono con due distinti controricorsi Giuseppina Saltarelli e
Francesco Brundu nonché Fabrizio e Carlo Castellani.

moTrvI
1

DELLA DECISIONE

Preliminare e assorbente è il rilievo della inammissibilità

del ricorso per mancata ottemperanza al disposto dell’art. 366
bis

cod. proc. civ., nel testo applicabile

ratione temporis.

Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della
sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al
4 luglio 2009), e in base al comb. disp. degli artt. 27, comma
2, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e 58 legge 18 giugno 2009, n.
69, il ricorso deve ritenersi soggetto, quanto alla sua
formulazione, alla disciplina di cui agli artt. 360 e segg. cod.
proc. civ., nel testo risultante dal menzionato d.lgs. n. 40 del
2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366
bis

cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, primo

comma, numeri 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si

3

Fabrizio e Carlo Castellani.

deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione
di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art.
360, primo comma, numero 5, l’illustrazione della censura va
completata con la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o

insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione. (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).
2 La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che la
funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di
inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla
Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso
come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale
sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da
applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui
l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della
corretta formulazione del quesito stesso, della sua conferenza,
rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonché della sua
rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass.
civ. 4 gennaio 2011).
3

Nella fattispecie l’unico motivo, con il quale l’impugnante

lamenta violazione dell’art. 21 della legge 3 maggio 1982, n.
203, manca totalmente del richiesto quesito.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4

contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in

oltre IVA e CPA, come per legge.
Roma, 7 marzo 2014

complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),

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