Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9975 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24590/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 17.5.07, depositata il 06/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza n. 95/27/07 del 6/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Rieti nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti di parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal sig. M.G. in relazione ad avviso di accertamento n. (OMISSIS) in rettifica emesso a titolo di IRPEF per l’anno d’imposta 1999, quale socio della società Immobiliare Malfatti s.a.s..

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Va preliminarmente osservato come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in oggetto attiene ad avviso di accertamento emesso a titolo di IRPEF, per l’anno d’imposta 1999, nei confronti del M. quale socio della società di persone società Immobiliare Malfatti s.a.s., e che il giudizio di merito si è invero svolto senza la partecipazione della società e degli altri soci.

Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

A tale stregua, pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza andrà cassata, con declaratoria di nullità dell’intero giudizio e conseguente rimessione delle medesime avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati;

atteso che va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e procedere a nuovo esame;

ritenuto che le ragioni della decisione costituscono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio dichiarato nullo.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.

Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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