Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9975 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26906/2013 proposto da:

B.P.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma, Via Bergamo n. 43, presso l’avvocato De Ciccio Bruno,

rappresentata e difesa dall’avvocato Della Monica Ugo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.P., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Sima S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 347/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal cons. CRISTIANO MAGDA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUIGI LUDOVICI, con delega, che

ha chiesto preliminarmente un rinvio per la rinotifica del ricorso

all’avv. Milia difensore del Fallimento o comunque l’accoglimento

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da B.P.P. – ex amministratrice e titolare della maggioranza delle quote della (OMISSIS) s.r.lr, già sottoposte a sequestro giudiziario in suo danno – contro la sentenza del Tribunale di Lanciano dichiarativa del fallimento della società, emessa ad istanza della creditrice Sima s.p.a..

La corte del merito ha ritenuto ampiamente provato lo stato di insolvenza della (OMISSIS), rilevando che non solo i debiti scaduti ed esigibili di cui era onerata erano stati accertati dal curatore in un ammontare enormemente superiore a quello delle attività, ma che la società era priva di liquidità, risultava gravata da protesti e pignoramenti e non era stata ricapitalizzata dai soci di minoranza, nonostante il suo capitale sociale si fosse ridotto, per perdite superiori ad un terzo, al di sotto del limite legale.

La sentenza, pubblicata il 9.4.013, è stata impugnata dalla soccombente con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, che denuncia violazione della L.Fall., art. 1, comma 2, B. imputa alla corte del merito di aver omesso di accertare l’effettiva ricorrenza dei requisiti dimensionali di fallibilità della S(OMISSIS) s.r.l..

2) Col secondo motivo, che denuncia violazione della L.Fall. art. 5, e correlato vizio di motivazione, la ricorrente contesta la sussistenza dello stato di insolvenza: lamenta, in particolare, che la corte del merito non abbia considerato che, dopo aver ottenuto il dissequestro delle proprie quote ed essere perciò tornata a gestire la società medio tempore amministrata dal custode giudiziario- ella era riuscita in un solo giorno a tacitare tutti i creditori istanti, che avevano depositato atto di desistenza, fatta eccezione per Sima, il cui procuratore aveva però inutilmente chiesto un rinvio dell’udienza, per consentire alla propria cliente di valutare la serietà dell’offerta di pagamento che le era stata prospettata; osserva, ancora, che il curatore aveva ricavato dalla cessione dell’azienda della fallita la somma di Euro 300.000, ampiamente idonea a soddisfare il credito di Sima, e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del reclamo, risultava acquisita al patrimonio della (OMISSIS) anche una liquidità di Euro 134.000 rinveniente da una fideiussione da lei prestata.

3) Con il terzo motivo, che denuncia ulteriore vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia totalmente omesso di considerare che la particolare disciplina e le particolari prassi economiche e finanziarie che regolano le società calcistiche imponevano una diversa valutazione dei dati di bilancio.

4) Con il quarto, che denuncia violazione dell’art. 2482 ter c.c., assume che sarebbe stato compito del custode giudiziario, che invece non vi aveva provveduto, convocare l’assemblea dei soci per deliberare l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale, sceso al di sotto dei limiti legali proprio durante la sua amministrazione. Tutti i motivi sono inammissibili.

5) Il primo prospetta una questione che non ha formato oggetto della cognizione devoluta al giudice del reclamo e che non era rilevabile d’ufficio, spettando al debitore di eccepire e di provare di non aver superato neppure una delle tre soglie dimensionali di fallibilità.

6) Il secondo attiene, nella sua prima parte, ad una circostanza di fatto che non risulta essere stata allegata in sede di reclamo e che è, comunque, priva di decisività rispetto all’accertamento dello stato di insolvenza, sorretto, nella sentenza impugnata, da una molteplicità di elementi istruttori (l’ammontare dei debiti ammessi allo stato passivo, pari ad Euro 1.500.000, a fronte della sostanziale, assoluta mancanza di liquidità della fallita, il cui patrimonio era costituito unicamente dal valore dell’azienda; la notifica di decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti per somme ingenti; la mancata ricapitalizzazione) la cui rilevanza non è stata in alcun modo contestata.

Priva di decisività è anche l’ulteriore ragione di censura dedotta nel motivo, atteso che l’eventuale inclusione nel patrimonio della fallita di un credito di Euro 134.000 (e persino la sua effettiva riscossione) non avrebbe comportato nè una situazione di pareggio patrimoniale nè, tantomeno, il recupero delle liquidità necessarie al soddisfacimento dei crediti concorsuali.

7) Il terzo mezzo è illustrato in via del tutto generica e non chiarisce quali peculiarità, nella valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della (OMISSIS), avrebbero dovuto condurre i giudici del merito ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza.

8) Il quarto, oltre a porsi in contrasto con l’accertamento compiuto dalla corte territoriale in ordine all’avvenuta convocazione dell’assemblea da parte del custode giudiziario, attiene, ancora una volta, a questione priva di decisività ai fini della verifica dell’incapacità dell’imprenditore di assolvere con mezzi normali alle proprie obbligazioni che, ai sensi della L.Fall., art. 5, costituisce unico presupposto, ad un tempo necessario e sufficiente, della dichiarazione di fallimento.

Poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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