Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9975 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9975 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Acero 2/A, presso l’avv. Gino
Bazzani, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Pennesi, giusta delega a
margine del ricgirso;
– ricorrente —
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Contro
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Scuderia Ghirlandina di Tagliavini Italo Franco S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna (Bologna), Sez. 05, n. 68/05/08 del 1 luglio 2008, depositata il
16 settembre 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 aprile 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gino Bazzani per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di tre cartelle di pagamento relativamente alle tasse automobilistiche dovute per gli ani 2001-2003 per
l’autovettura (Ferrari Dino 246GTS targata BG 992128) di proprietà del
contribuente e appartenente alla categoria degli autoveicoli di interesse
storico per i quali l’art. 63, L. n. 342 del 2000 prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche e decorrere dal ventesimo anno dalla loro immatricolazione (condizione ricorrente nel caso di specie).

Oggetto:
Tasse auto. Cartella.
Veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico. Presupposti per l’esenzione
dal pagamento.

Data pubblicazione: 15/05/2015

••••R•1111M-mmum.

‘4 La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li rigettava sulla base della mancata produzione in atti della indispensabile determinazione dell’AST attestante l’esistenza dei requisiti previsti per l’esenzione. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale affermava che
«anteriormente al ricevimento della cartella, il contribuente ha proposto
la richiesta di iscrizione all’AST e successivamente ha ottenuto l’iscrizione
che attesta la preesistenza dei requisiti per ottenere l’esenzione dal bollo».
Avverso tale sentenza l’amministrazione regionale propone ricorso per
cassazione con d
. ue motivi. La società contribuente non si è costituita.
Con il primo motivo l’amministrazione regionale ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art.. 63, L. n. 342 del 2000, rilevando
che l’autovettura di proprietà del contribuente risulta iscritta al Registro
ASI (solo) dal 3 febbraio 2006 (n. d’ordine 164048): l’attestazione AST
non ha efficacia retroattiva, ha validità annuale, ed è documento “imprescindibile” per l’ottenimento del beneficio fiscale.
Il motivo non è fondato. Ha affermato questa Corte che: «L’esenzione
dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
non ha effetto ad rem, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva negato l’appartenenza del
veicolo alla categoria individuata in via generale dall’ASI e la corrispondenza a quelle proprie di essa delle caratteristiche del veicolo, essendosi,
invece, limitata a contestare la spettanza dell’esen-zione a causa della
mancata produzione di uno specifico attestato “individuale”)» (Cass. n.
319 del 2014; nello stesso senso Cass. n.3837 del 2013).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, restando assorbito il secondo
motivo di impugnazione sul supposto vizio di motivazione. Non occorre
provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
DEPOSITATO IN DANCE/MIA

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2015.

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1.5

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MOTIVAZIONE

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