Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9975 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31414/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “TABU’ S.r.l.”, con sede in Cremona, in persona

dell’amministratore unico pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 12 marzo 2019 n. 1178/26/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 marzo 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 12 marzo 2019 n. 1178/26/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2010, ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “TABU’ S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona l’1 ottobre 2015 n. 236/03/2015, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado in relazione all’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di intrattenimento di ballerine con i clienti in salette private. La “TABU’ S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sull’appello in ordine alle doglianze inerenti l’accertamento analitico-induttivo.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum (tra le altre: Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020, n. 8427).

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha motivato in modo ampio e dettagliato sul parziale accoglimento (in relazione all’applicazione di una maggiore aliquota per l’IVA relativa alle prestazioni di intrattenimento delle ballerine con i clienti in salette private), ma ha omesso ogni motivazione sul parziale rigetto (in relazione all’attendibilità delle risultanze dell’accertamento analitico-induttivo sui ricavi presuntivi della contribuente) dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria.

Invero, dopo aver premesso che “quanto al merito non si ritiene di condividere la decisione dei giudici di prime cure relativamente alla violazione in materia di applicazione delle aliquote IVA”, il giudice di appello si è soffermato sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di intrattenimento delle ballerine con i clienti in salette private, rispetto alle quali le prestazioni di somministrazione di bevande ed alimenti assumerebbero un carattere meramente accessorio, per concludere nel senso dell’applicazione alle medesime dell’aliquota IVA nella misura del 20% anzichè del 10%.

Dunque, nessuna argomentazione è stata spesa con riguardo alle ragioni della conferma della decisione di prime cure in ordine all’accertamento analitico-induttivo sui ricavi presuntivi della contribuente, rispetto al quale l’amministrazione finanziaria aveva formulato le censure riportate e trascritte nel ricorso per cassazione (pagine 7 e 8).

2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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