Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9975 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/05/2011), n.9975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 221, presso l’avvocato AROMOLO

SANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato BONANNO ANTONIO

GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 27/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per:

ricorso improponibile, inammissibile in subordine

accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto in data 21/27 dicembre 2006 (con dispositivo affetto da errore materiale corretto in data 19.4.2007) la Corte d’appello di Caltanissetta condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di T.G. della complessiva somma di Euro 12.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo promosso dinanzi alla Corte dei conti il 9 agosto 1983, e definito in data 15 maggio 2006.

1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito, considerata ingiustificata l’eccessiva dilatazione dei tempi processuali, rilevava tuttavia che (avuto riguardo alla consistenza marginale del pregiudizio, desumibile dal rigetto della domanda a dalla mancanza di qualsiasi attività difensiva successiva alla proposizione della domanda) il danno non patrimoniale potesse determinarsi attribuendo _ 600,00 per ogni anno di ritardo oltre il periodo, di tre anni, entro il quale il procedimento avrebbe dovuto ragionevolmente concludersi.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto il T. ricorre sulla base di un unico e complesso motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Assume rilievo preliminare ed assorbente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel controricorso, ma, in ogni caso rilevabile d’ufficio, correlata alla sua tardività, in quanto proposto nel gennaio del 2008, ben oltre il termine previsto dall’art. 326 c.p.c., in relazione alla notificazione della sentenza nel luglio dell’anno precedente.

Il ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., afferma che il termine breve per l’impugnazione nella specie non sarebbe invocabile, in quanto la notifica era stata effettuata (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la sua sede in Roma e presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato) esclusivamente ai fini della sua esecuzione, e comunque mai all’Avvocatura quale ufficio che aveva prestato la propria difesa in favore della controparte.

2.1 – Deve affermarsi l’inammissibilità del ricorso. Costituisce, infatti, opinione unanime nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che la notificazione della sentenza produce, ai fini dell’art. 326 c.p.c., una efficacia bilaterale, in quanto fa decorrere il termine breve per l’impugnazione tanto per il notificato, quanto per il notificante, stante la comunanza del termine ad entrambe le parti, ed prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente) rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio (cfr.

Cass. n. 13732/2007).

Deve altresì richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte (cfr Cass. n. 14642/2001; Cass. n. 7480/2003), per cui la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore, anzichè al procuratore quale destinatario della notificazione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è egualmente idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione, dal momento che anch’essa soddisfa l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame.

Tale principio, che conferma la separazione del regime della notificazione del titolo esecutivo rispetto alla notificazione ai fini dell’impugnazione, non essendo, come noto, la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato (cfr. ad es. Cass. n. 437/2007;

Cass. n. 24147/2006), risulta in concreto operante anche con riferimento alle amministrazioni dello Stato, alle quali il titolo esecutivo può essere notificato in persona dei rispettivi legali rappresentanti, essendo la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle pubbliche amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato circoscritta all’attività giudiziaria (Cass., 2 aprile 2009, n. 8071).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento il favore della controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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