Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9974 del 15/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31409/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “GENERAL PACKAGING S.r.l.”, con sede in Milano, in persona
dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Antonio Sala, con studio in Pavia, e dall’Avv. Bruno Sed,
con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in
calce al controricorso di costituzione nel presente giudizio;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia il 12 marzo 2019 n. 1133/03/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 marzo 2021 dal
Dott. Lo Sardo Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 12 marzo 2019 n. 1133/03/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2010, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla “GENERAL PACKAGING S.r.l.” (già “KARTEK S.r.l.”) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 21 novembre 2016 n. 8840/15/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, condividendo i motivi di gravame sui costi relativi alle sponsorizzazioni. La “GENERAL PACKAGING S.r.l.” si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l’appello con motivazione meramente apparente, essendosi limitato a recepire una sintesi delle argomentazioni esposte dalla contribuente nel relativo ricorso.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Secondo questa Corte, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità, nè dei contenuti nè delle modalità espositive (tra le altre: Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642; Cass., Sez. 6-2, 7 novembre 2016, n. 22562; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2017, n. 13285).
1.2 Nella specie, richiamandosi alle argomentazioni esposte nell’atto di appello, che sono riprodotte in modo sintetico e sommario, la sentenza impugnata contiene una motivazione assolutamente insufficiente a giustificare la decisione di parziale accoglimento del gravame.
Invero, la ratio decidendi è apparentemente fondata sul duplice rilievo della deducibilità dei costi di pubblicità e sponsorizzazione per inerenza all’oggetto dell’impresa e della deducibilità delle perdite sui crediti per l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, ma è sostanzialmente inadeguata a sorreggere le statuizioni della sentenza impugnata, non essendo fornita alcuna giustificazione circa le premesse del ragionamento decisorio, che sono state date per scontate a priori senza alcuna dimostrazione o alcun riscontro. 2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021