Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9974 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9974 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 21637-2008 proposto da:
FURIN GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO
NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RINALDI TIZIANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
OLEARI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VINCENZI ANTONIO giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 08/05/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1090/2008 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, SEZIONE AGRARIA, depositata il 14/07/2008
R.G.N. 466/2008;

06/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO VINCENZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2006 alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
Reggio Emilia Oleari Sergio chiedeva la condanna di Furin Gianni al
rilascio del podere sito in località Coticella del Comune di Reggio
Emilia e dal predetto condotto in affitto in virtù di convenzione del 10
ottobre 2003, con durata triennale ex art. 45 della legge n. 203 del
1982.
Il Furin si costituiva e, per quanto ancora rileva in questa sede,
rappresentava che il rapporto in questione riguardava la gestione di un
centro ippico finalizzato alla diffusione degli sport equestri ed eccepiva
l’invalidità delle clausole in deroga alla disciplina legale quanto alla
durata del contratto, alla misura del canone e alla rinuncia
all’indennizzo per le migliorie, sostenendo che il testo del contratto era
stato predisposto a cura del proprietario e che i rappresentanti delle
associazioni sindacali di categoria si erano limitati ad assistere alla
sottoscrizione del detto atto senza svolgere una effettiva attività di
consulenza e di indirizzo. A tale rilievo l’Oleari replicava deducendo
che il Furin era stato assistito, nel corso delle trattative, da un
professionista di sua fiducia, il quale aveva esaminato il testo
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

contrattuale prima della lettura e della sottoscrizione di fronte ai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali che, in quella circostanza
avevano, comunque, scrutinato la volontà delle parti.
Il Tribunale adito, con sentenza del 5 novembre 2007, disattesa
l’eccezione di incompetenza funzionale, rigettava la domanda e

rappresentante sindacale dell’affittuario aveva determinato la nullità
delle clausole in deroga ed in particolare di quella relativa alla durata
triennale del contratto.
Avverso tale decisione l’Oleari proponeva appello, cui resisteva il
Furin.
La Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con
sentenza del 14 luglio 2008, accoglieva l’appello e, in riforma
dell’impug-nata sentenza, dichiarava cessata al 10 novembre 2006
l’efficacia del contratto di affittanza agraria posto in essere tra le parti
con la convenzione del 10 ottobre 2003, ordinava il rilascio del fondo
alla data del 10 novembre 2008 e condannava il Furin alle spese del
doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Furin ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l’Oleari.
Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (14 luglio 2008).

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compensava le spese, ritenendo che l’accertato difetto di assistenza del

2. In relazione all’unico motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa
applicazione dell’art. 45 della legge 203/1982 in relazione all’art. c.p.c.,
e all’art. 360, I c. n.3 c.p.c.”, il ricorrente pone il seguente quesito di
diritto: “se l’art. 45 della L 20312982 si applichi in caso di accla rata
insufficiente e inidonea assistenza alla stipulaione del contratto agrario in

agricola dell’affittuario, in deroga alle norme di legge in tema di durata del
contratto”.
Il Furin censura la sentenza impugnata per aver i Giudici di merito
ritenuto che il Tribunale avrebbe valutato in astratto la effettività
dell’assistenza del delegato sindacale nell’interesse dell’affittuario al
contratto del 10 ottobre 2003 “ignorando le caratteristiche della singola
fattispecie”, laddove, invece, secondo la Corte di appello, il
rappresentante sindacale della categoria degli affittuari, sapendo che il
suo assistito si era avvalso, per l’elaborazione del contratto, della
consulenza di un esperto privato professionista a lui noto, aveva
potuto far ragionevole affidamento sul fatto che il Furin fosse già a
conoscenza del contratto e del significato delle pattuizioni in esso
previste.
Lamenta il ricorrente che tale assunto non sarebbe sorretto da
adeguata motivazione ed assume che dalle prove testimoniali
risulterebbe che il predetto rappresentante non avrebbe partecipato alla
predisposizione del contratto; sostiene che il consulente privato
dell’affittuario avrebbe dichiarato di non aver svolto alcun ruolo attivo
nella stipula del contratto, che il Tribunale avrebbe accertato che il
predetto rappresentante sindacale non era stato presente alla
sottoscrizione del contratto e contesta l’affermazione della Corte di
merito secondo cui la qualificazione dell’affittuario quale contraente
debole non può essere acriticamente accertata.
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precedenza descritto da parte del rappresentante della organiucqione professionale

2.1. Il motivo – pur a voler prescindere dall’adeguatezza o meno della
formulazione del quesito di diritto proposto e dall’omessa indicazione
del cd. quesito di fatto in relazione alle censure motivazionali pure
sollevate nell’illustrazione del mezzo e neppure indicate nella rubrica
dello stesso – è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.,

risulta la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole sia stato depositato, quando sia stato depositato e
dove attualmente si trovi, onde poterlo rinvenire.
Questa Corte ha più volte affermato il principio, che va in questa sede
ribadito, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della
riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366, primo
comma, n. 6 c.p.c., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti
e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in
quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti
prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento
prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto
nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4,
c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., sez. un.,
2 dicembre 2008, n. 28547).
In particolare, questa Corte ha precisato che in tema di ricorso per
cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., novellato dal d.lgs. n.
40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione degli atti, dei documenti e
dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige
che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti
prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di
procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., per cui
deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia
stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel
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poiché dal ricorso non si evince se il contratto per cui è causa e da cui

fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel
ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il
documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto,
nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il
documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di

del documento, ai sensi dell’art. 369,secondo comma, n. 4, c.p.c., per il
caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si
costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;
c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito,
relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art.
372 c.p.c.) oppure dì documento attinente alla fondatezza del ricorso e
formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della
possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa
individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del
ricorso (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161).
A quanto precede va aggiunto che non sono riportate in ricorso
testualmente le deposizioni testimoniali cui, nell’illustrare il motivo, il
Furin nel predetto atto fa riferimento e delle quali, sostanzialmente,
lamenta la non corretta valutazione (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952;
Cass. ord., 30 luglio 2010, n. 17915), né può valere che a tanto si sia, in
parte, provveduto nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal
ricorrente, in cui sono riprodotti brani di tali deposizioni (arg. ex Cass.
28 gennaio 2008, n. 1756), sicché il ricorso risulta inammissibile anche
sotto tale profilo.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del controticorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo 5.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre accessoti di legge.

Civile della Corte Su ema di Cassazione, il 6 marzo 20 4.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

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