Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9973 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31359/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.F.B., rappresentato e difeso dall’Avv.

Carmine Di Zenzo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato,

giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna il 18 giugno 2019 n. 1605/05/2019, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137,art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 marzo 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 18 giugno 2019 n. 1605/05/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2010 nei confronti dell’associazione “Teatro Nuovo Ferrara” di Ferrara e dei suoi legali rappresentanti, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.F.B. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara il 25 maggio 2015 n. 430/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che la breve durata della carica rappresentativa (in periodo non coincidente con gli adempimenti relativi all’IVA) escludesse la responsabilità solidale del contribuente con l’ente associativo D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ex art. 11. P.F.B. si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.c. e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la titolarità per un breve periodo della carica di legale rappresentante non giustificasse l’applicazione delle sanzioni amministrative per le omissioni contestate all’ente associativo.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale, ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (tra le altre: Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4747).

1.2 Nella specie, il contribuente, pur non avendo ricoperto il ruolo di legale rappresentante dell’associazione “Teatro Nuovo Ferrara” al momento della presentazione dei dati inerenti all’IVA per l’anno 2010 (cioè, il 28 febbraio 2011), era stato, comunque, tale per una frazione dell’anno 2010 (cioè, dall’8 febbraio 2010 al 29 aprile 2010), a cui si riferisce l’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Per cui, non basta la breve durata dell’incarico ad escludere, di per sè, la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie insorte nel corso dell’anno di imposta in cui lo stesso è stato legale rappresentante dell’ente associativo.

1.3 Sotto tale aspetto, dunque, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, desumendo che il legale rappresentante fosse esente da responsabilità solidale D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ex art. 11, per la breve durata dell’incarico e per la carenza probatoria di un qualche coinvolgimento nell’inadempimento delle obbligazioni tributarie.

2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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