Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9973 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9973 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 16379-2008 proposto da:
CHIERCHIA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE SANTO 14, presso lo studio
dell’avvocato FALCONE SERGIO, rappresentata e difesa
dagli avvocati AFELTRA MARIO, FALANGA MARIA ROSARIA,
FALANGA ANNA SONIA giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

USL/35 CASTELLAMMARE DI STABIA REG CAMPANIA GESTIONE
LIQUIDATORIA 09624171006, in persona del Direttore

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Data pubblicazione: 08/05/2014

Generale e legale rappresentante dott.

GENNARO

D’AURIA in qualita’ di Commissario Liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al

AVIS COM NAPOLI, in persona del Suo Presidente dott.
ANTONIO FILIPPO GIACOMO ESPOSITO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI,35, presso
lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata
e difesa dall’avvocato AUGERI ERASMO giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1273/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2007 R.G.N.
5357/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato CHIARA PESCE per delega;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giovanna Chierchia convenne, davanti al tribunale di Torre
Annunziata, l’USL 35 di Castellammare di Stabia, Ospedale “San
Leonardo” chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
per il contagio da emotrasfusioni, alla stessa effettuate

attiva di tipo “C” – HCV.
Si costituì la USL n. 35 che contestò il fondamento della
domanda e chiamò in causa, a fini di garanzia e manleva,
l’Avis Comunale di Napoli.
Il tribunale, con sentenza del 28.6.2004, riconosciuta la
responsabilità della convenuta USL n. 35, la condannò al
risarcimento dei danni come quantificati in sentenza
dichiarando, nel contempo, la nullità della chiamata in causa
dell’AVIS Comunale di Napoli.
A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello di Napoli
che, con sentenza del 26.4.2007, in accoglimento dell’appello
proposto dalla USL n. 35 di Castellammare di Stabia – Gestione
Liquidatoria, rigettò la domanda proposta dalla Chierchia,
nonché quella di garanzia proposta dalla USL n. 35 nei
confronti dell’AVIS Comunale di Napoli.
Giovanna Chierchia ha proposto ricorso per cassazione affidato
a quattro motivi.
Resistono con controricorsi, il primo illustrato da memoria,
la USL n. 35 di Castellammare di Stabia – Gestione
Liquidatoria -, ed il secondo l’AVIS Comunale di Napoli.
3

presso tale Ospedale, dalle quali era derivata epatite cronica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione delle norme di cui agli artt. 113, 292, 325, 326,
c.p.c. 74 e 87 disp. Att. c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c. in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3) c.p.c..

La censura, infatti, riguarda l’affermazione contenuta nella
sentenza che, nell’esaminare l’eccezione di inammissibilità
dell’appello sollevata dall’odierna ricorrente, perché
proposto oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., ha
concluso per la sua infondatezza sul presupposto che
l’impugnazione era stata tempestivamente proposta e che ” non
vi è traccia nei fascicoli di altra e precedente notificazione
della suddetta sentenza (riferita dalla difesa dell’appellata
nella propria comparsa di risposta al 12.8.2004) dandosi nel
contempo atto del fatto che, contrariamente alla pronuncia del
G.O.A. che aveva ritenuto invalida la costituzione in giudizio
della Usl dichiarata contumace, la notifica della sentenza è
stata effettuata presso i procuratori costituiti della ex Usl
35″.
Sostiene, invece, la ricorrente che una tale affermazione
sarebbe “infondata” perché copia della sentenza che si assume
notificata in data 12.8.2004, sarebbe stata “regolarmente
inserita nel fascicolo di parte all’atto del deposito di
quest’ultimo in atti e che il deposito sarebbe stato

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Il motivo è inammissibile.

confermato dal timbro apposto dal cancelliere ” in calce al
foliario di cui alla produzione di parte appellata”.
Ma una tale censura

integra un supposto travisamento del

fatto.
Ed il travisamento del fatto non può costituire motivo di

percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte
come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto
risulta dagli atti del processo, costituisce un errore
denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4,
c.p.c. (fra le varie Cass. 29.7.2011 n. 16659; Cass. 19.2.2009
n. 4056; Cass. 3.8.2007 n. 17057; Cass. 10.3.2006, n. 5251).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione della norma di cui all’art. 182 c.p.c. in
relazione alle statuizioni di cui all’art. 360 primo comma n.
3 c.p.c..
Il motivo – al limite della inammissibilità – non è fondato.
In ordine al supposto difetto di

rappresentanza della

gestione liquidatoria della Usl 35, la Corte di merito, con la
seconda ratio decidendl, ha ritenuto la correttezza della sua
costituzione, poiché il mandato era stato conferito ai
difensori dal direttore generale della Asl, che, a norma del
d.l. 502/1992, ha anche la rappresentanza legale della
gestione liquidatoria della disciolta USL.
La statuizione è corretta.

5

ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta

Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e
della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie
locali (aventi natura di enti strumentali della Regione),
infatti, si è realizzata una fattispecie di successione
lege

ex

delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti

ogni ipotesi di successione in universum ius delle A.S.L. alle
preesistenti U.S.L..
Tuttavia, tale successione delle Regioni è caratterizzata, ai
sensi dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994, da una
procedura di liquidazione, che è affidata ad un’apposita
gestione stralcio, la quale è strutturalmente e
finalisticamente diversa dall’ente subentrante, ed individuata
dalla legge nell’ufficio responsabile della medesima unità
sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti
inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della
soggettività dell’ente soppresso (che viene prolungata durante
la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore
generale della nuova azienda sanitaria nella veste di
commissario liquidatore (Cass. 4.1.2010 n. 13; Cass. 20.9.2006
n. 20412).
Un tale rilascio della procura avrebbe avuto

come ha

correttamente ritenuto la Corte di merito -, in ogni caso,
effetto sanante dell’attività processuale svolta in primo
grado, tenuto conto che l’eventuale relativo difetto non era

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capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di

stato oggetto di pronuncia da parte del primo giudice (Cass.
8.2.2007 n. 2744; v. anche Cass. 7.6.2013 n. 14423).
A questo punto deve, però, anche rilevarsi che, in tema di
ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si
fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed

logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure
mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per
sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle
altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza.
E ciò perché queste ultime non potrebbero, comunque condurre,
per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione
della decisione stessa (fra le varie S.U. 29.3.2013 n. 7931;
Cass. 14.2.2012 n. 2108; Cass. 24.5.2006 n.12372; Cass.
16.8.2006 n. 18170).
La mancata impugnazione di questa seconda

ratio decidendi,

quindi, renderebbe, sotto questo profilo, anche inammissibile
il motivo per le ragioni dette.
Con il terzo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 113, 115, 116, 194 primo comma
c.p.c., nonché dell’art. 90 comma secondo disp. Att. Al
c.p.c.. nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione
a quanto statuito ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Manifesta

omissione,

insufficienza,

contraddittorietà

illogicità incongruità della motivazione circa profili
fondamentali e decisivi della controversia prospettati da

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autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano

parte appellata. Mancato e comunque inadeguato ed incongruo
apprezzamento delle circostanze di fatto evidenziate dalle
prove documentali esistenti e/o prodotte in atti di causa.
Tanto, in relazione a quanto statuito dall’art. 360 primo
comma n. 5 c.p.c..

La ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta la Corte
di merito in ordine all’affermata assenza di nesso di
causalità tra le trasfusioni subite dalla ricorrente e la
positività, accertata successivamente, al virus dell’HCV.
Ma la Corte di merito ha motivatamente aderito alle
conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio
sui seguenti rilievi.
Il consulente d’ufficio, aveva accertato: che le sacche di
sangue era testate; aveva individuato i tre donatori ed
accertato che erano negativi al virus dell’HCV; che la
trasfusione, effettuata nel 1991, non poteva portare alla
cirrosi epatica allo stato in cui era nel 1995, “giacchè la
riferita patologia impiega almeno quindici anni per giungere
alla stadio presente nell’appellata”; che dalla documentazione
raccolta dal ctu emergeva un’epatopatia già nel 1982 (pagg.
12, 13, 14 della sentenza impugnata).
E nel condividere motivatamente l’accertamento peritale
pagg. 10-11 della sentenza), la Corte di merito ha censurato
le conclusioni cui, sul punto, era immotivatamente giunto il
primo giudice che si era discostato dalla relazione del
8

Il motivo non è fondato.

consulente d’ufficio
conclusioni

del

attestandosi

consulente

di

N\

sulle osservazioni e

parte

attrice,

senza

giustificare minimamente tale sua scelta che coinvolge
conoscenze scientifiche altamente specializzate che non
possono certo riconoscersi al magistrato”.

motivato ( v. anche sul punto Cass.4.5.2009 n. 10222; Cass.
6.9.2007 n. 18688).
Le censure svolte non possono, quindi, essere condivise
apparendo, piuttosto, finalizzate ad ottenere una nuova
inammissibile rivalutazione del merito.
Con il quarto motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione delle norme di cui agli artt. 112, 113, 115 e 116
c.p.c. in relazione a guanto statuito dall’art. 360 primo
coma n. 3 c.p.c..
Il motivo non è fondato.
E’ principio più volte affermato nella giurisprudenza della
Corte di cassazione che, in tema di liquidazione delle spese
processuali, le spese sostenute dal terzo chiamato in
garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda
principale, vadano poste a carico della parte che, rimasta
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in
garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione
nel principio di causalità, che governa la regolamentazione
delle spese di lite (Cass. 10.11.2011 n. 23552; Cass.
21.3.2008 n. 7674; Cass. 2.3.2007 n. 4958).
9

Il percorso argomentativo è condivisibile, perché puntuale e

Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha posto le spese
della chiamata in causa AVIS a carico dell’attrice
soccombente, anche se non aveva provveduto direttamente a tale
chiamata, effettuata invece dalla convenuta.
Conclusivamente il ricorso è rigettato.

di conversione del d.l. n. 159 del 2007 e dalla 1. 24.12.2007
n. 2444 per il componimento dei giudizi risarcitori per
effetto di trasfusioni con sangue infetto ( pur lasciando
libera la Pubblica Amministrazione se pervenire o meno alla
transazione), denota un sostanziale trend legislativo di

favor

per la definizione stragiudiziale del contenzioso e tanto
integra giusto motivo di compensazione delle spese
processuali, a norma dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile nella specie – anteriore alla modifica apportata
dall’art. 2 c. 1 1. n. 263 del 2005.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa spese.
Cosi deciso in Roma, il giorno 6 marzo 2014, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di
cassazione.

La procedura transattiva prevista dalla 1. 29.11.2007 n. 222,

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