Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9972 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.S., domiciliata in Roma, via Durazzo 9, presso l’avv.

Giuseppe Scapato, che la rappresenta e difende con l’avv. Francesco

Iaderosa, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) spa, in liquidazione, domiciliato in Roma,

via Lucrezio Caro 62, presso l’avv. Sabina Ciccotti, rappresentato e

difeso dall’avv. Attilio Cheso, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena spa, domiciliata in Roma, via degli

Scipioni 288, presso l’avv. Michela Reggio D’Aci, che la rappresenta

e difende con gli avv. Antonio Cimino, Alessandro Pizzato e Maria

Dalla Serra, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1602/2013 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 25 ottobre 2013;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso o

in subordine il rinvio per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ne ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) spa in liquidazione, di cui la ricorrente era socia ed era stata amministratrice.

Propone quattro motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso il Fallimento di (OMISSIS) spa, che ha depositato a sua volta memoria, e la Banca Monte ei Paschi di Siena.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del suo ricorso S.S. eccepisce la nullità della procura rilasciata al difensore che propose per la Banca Monte dei Paschi di Siena l’istanza di fallimento, perchè conferito dal legale rappresentante della banca in un momento in cui la stessa banca aveva delegato ad altra società (MPS gestione crediti Banca spa) la gestione dei crediti classificati come in sofferenza o a incaglio. Inoltre il mandato al difensore fu conferito dal responsabile della banca per l’ufficio periferico di Padova, privo di rappresentanza.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchè non viene chiarito a quale procura si faccia riferimento, posto che la stessa ricorrente ne richiama più d’una, e quale sia il fatto impeditivo del potere di rappresentanza allegato dalla banca.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione della L.Fall. art. 5, lamentando che i giudici del merito abbiano fondato l’accertamento dello stato di insolvenza esclusivamente sullo squilibrio tra attivo e passivo risultante dai bilanci della società debitrice e senza considerare che lo sbilancio sarebbe risultato insussistente una volta esclusi i contestati crediti delle banche.

Il motivo è inammissibile, perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti alla decisione sul fatto.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L.Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass., sez. L, 30 maggio 2013, n. 13644, m. 626448, Cass., sez. L, 7 dicembre 2016, n. 25167, m. 642141).

Sicchè è manifestamente infondata, perchè contraria a una giurisprudenza consolidata, la censura relativa alla valutazione esclusiva dello sbilancio patrimoniale, mentre per il resto il motivo tende inammissibilmente a estendere il sindacato di questa corte alla decisione sul fatto. La Corte di cassazione può infatti eseguire un controllo di mera legittimità sul giudizio di fatto solo se limiti il suo controllo alla motivazione, senza estenderlo alla correttezza della decisione, che può risultare corretta, in quanto fondata su premesse vere, benchè risulti mal giustificata; o, al contrario, può risultare scorretta, in quanto fondata su premesse false, benchè plausibilmente giustificata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di considerare, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, l’intervenuto accollo dei debiti sociali da parte dei soci della società fallita, proprietari di beni di valore di molto superiore al passivo.

Il motivo è inammissibile per più di un profilo.

Innanzitutto, come rilevato dal Procuratore generale, la ricorrente non censura l’accertamento in fatto dei giudici del merito circa la sopravvenuta inoperatività dell’accollo; e quindi non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

In secondo luogo la ricorrente, pur riconoscendo la natura non liberatoria dell’accollo, non considera che l’assunzione solidale del debito da parte dei soci non era comunque idonea a escludere l’insolvenza della società, che rimaneva debitrice insolvente.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso l’applicabilità al procedimento prefallimentare della sospensione prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, per le vittime di attività usurarie o estorsive, benchè fosse stata proposta denuncia querela nei confronti delle banche per l’esazione di interessi illegali.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può ritenersi cominciata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura” (Cass., sez. 1, 18 maggio 2016, n. 10172, m. 639803, Cass., sez. 1, 28 maggio 2012, n. 8432, m. 622543).

5. Si deve pertanto concludere con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidate in Euro 7.200 le spese anticipate dal fallimento e in Euro 7.200 le spese anticipate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa. (Ndr: testo originale non comprensibile).

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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