Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9972 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31299/2019 R.G., proposto da:

la “CALIFORNIA BAKERY S.r.l.”, con sede in Milano, in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Bernardo Cartoni, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con

sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

sede in Roma, ove per legge domiciliate;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 25 marzo 2019 n. 1346/08/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 marzo 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “CALIFORNIA BAKERY S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 25 marzo 2019 n. 1346/08/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l’IRPEF relativa all’anno 2013, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 16 gennaio 2018 n. 356/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che, in assenza di pregiudizio al diritto di difesa, la irregolarità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione costituiscono con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 160 c.p.c., comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20, comma 1-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 2, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata sulla base della sola ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c..

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, degli artt. 2712 e 2719 c.c., dell’art. 24 Cost. e del D.P.R. 29 settembre 1975, n. 602, art. 26, comma 2, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la contribuente non avesse addotto alcuno specifico pregiudizio del diritto di difesa in conseguenza della difformità tra il testo recapitato in forma telematica e il testo depositato in forma cartacea.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Con orientamento di recente formazione, questa Corte ha avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anzichè “p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (da ultime: Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417).

1.2 Nella specie, come è stato evidenziato dal giudice di appello, la notifica aveva raggiunto lo scopo di assicurare alla contribuente la conoscenza della cartella esattoriale, consentendole la tempestiva proposizione dell’impugnazione dinanzi al giudice tributario, senza che la censurata irritualità inficiasse o pregiudicasse l’esercizio del diritto di difesa.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

2.1 Invero, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (tra le altre: Cass.,Sez. 6-5, 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., Sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16557, le quali specificano, altresì, che la suddetta contestazione va operata a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale).

Tale principio deve essere esteso anche alle copie cartacee del documento informatico in virtù del D.Lgs. 12 febbraio 2005, n. 82, art. 23, comma 2.

2.2 Nella specie, come è stato già rilevato dal giudice di appello, la ricorrente si è limitata ad una contestazione vaga e generica della conformità della copia cartacea della cartella di pagamento all’originale informatico, senza specificare i termini oggettivi della lamentata difformità.

2. Stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle controricorrenti, che liquida nella somma complessiva di Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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