Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9972 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9972 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 28613-2010 proposto da:
FIORA

SPA

02118670120

in persona

del

legale

rappresentante PIERO GIORGIO FIORA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo
studio

dell’avvocato

AGOSTINI

PAOLA,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2014
530

FORMENTI MONICA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE STEFANO SRL in persona del legale

1

Data pubblicazione: 08/05/2014

rappresentante

pro

tempore

OTTORINO

RUFFATO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI FRANCESCO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CRESPI EZIO, CRESPI MARIO ERCOLE giusta procura

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 964/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 25/05/2010, R.G.N.
4054/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato FRANCESCO CRISCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

speciale a margine del controricorso;

Ric.n. 28613/10 rg – Ud.27.2.14

Svolgimento del giudizio.
Con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. del febbraio 2006, la
conduttrice Fiora S.p.A. chiedeva che il tribunale di Busto
Arsizio accertasse: – la risoluzione del contratto di locazione ad
uso diverso 23 luglio 2005 per grave inadempimento della locatrice

tempo utile il certificato di agibilità dei locali;
conseguente obbligo della Immobiliare Stefano di risarcire i danni
derivatile dalla impossibilità di utilizzo dei locali e, in
particolare, di cedere i medesimi in sublocazione ad una terza
società, la Bieffe Cars srl; – l’entità del minor canone da essa
dovuto alla locatrice nel periodo dal luglio al dicembre 2005, in
considerazione del ridotto godimento dei locali rispetto all’uso
convenuto (esposizione, vendita, assistenza e riparazione
autoveicoli), con conseguente condanna della locatrice alla
restituzione di quanto pagato in eccedenza.
Nella costituzione della Immobiliare Stefano Sri – e previa
riunione al giudizio così introdotto dei due giudizi di
opposizione successivamente instaurati dalla Flora S.p.A. avverso
i decreti ingiuntivi nei suoi confronti nel frattempo ottenuti
(settembre 2006 e febbraio 2007) dalla locatrice per canoni
impagati – interveniva la sentenza n. 801/07 con la quale il
tribunale rigettava tutte le domande proposte da Fiora S.p.A..
Proposto da quest’ultima appello, interveniva la sentenza n.
964 del 25 maggio 2010 con la quale la corte di appello di Milano
confermava la statuizione di primo grado.
3

Immobiliare Stefano Srl, la quale aveva omesso di consegnarle in

Ric.n. 28613/10 rg – Ud.27.2.14

Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da
Fiora S.p.A. sulla base di sette motivi; ai quali resiste con
controricorso la Immobiliare Stefano srl che ha preliminarmente
eccepito la tardività dell’impugnazione.
Motivi della decisione.

cui all’art.325 cod.proc.civ..
La Fiora spa ha dichiarato in ricorso di voler impugnare la
sentenza della corte di appello di Milano n.964 pubblicata il 25
maggio 2010 e “non notificata ai difensori costituiti”.
Contrariamente a tale assunto, è in atti (doc.1 controricorso)
la copia della sentenza di appello notificata dalla controparte,
ai fini di impugnazione, il 1^ luglio 2010 al legale
domiciliatario di Fiora spa, avv. Giuseppe Aglialoro, con studio
in Milano, Via Manzoni 45.
Stante l’idoneità di tale notificazione a far decorrere il
termine breve di impugnazione, il ricorso per cassazione andava
proposto – tenuto conto della sospensione dei termini in periodo
feriale – non oltre il 15 ottobre 2010; esso è stato invece
notificato il 30 novembre 2010.
Ne segue l’inammissibilità del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20
luglio 2012 n.140.
Pcpa

La Corte
4

Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di

Ric.n. 28613/10 rg – Ud.27.2.14

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del

giudizio di cassazione che liquida in euro 20.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre
accessori di legge.

in data 27 febbraio 2014.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile

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