Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9971 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23728/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

ITALMOBILIARE SPA in appresso “Italmobiliare” in persona del suo

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE Giandomenico, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANCIANI CESARE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI LEGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 14.3.08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Daniela Jouvenal Long (per

delega avv. Gian Domenico Magrone) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 13/5/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia Delle Entrate Milano (OMISSIS) nei confronti pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla contribuente società Italmobiliare s.p.a. del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di INVIM. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Italmobiliare s.p.a..

L’intimato Comune di Legnano non ha svolto attività difensiva.

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che l’impugnata sentenza sia priva di ogni motivazione effettiva, per la verità anche soltanto di una motivazione apparente, e si limita a dichiarare di fare proprie le motivazioni del giudice di primo grado.

Il motivo si appalesa fondato.

Risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483).

Orbene, essendosi nell’impugnata sentenza limitato a meramente affermare che Questo giudice, esaminati gli atti, considerata la sentenza emessa dai giudici dì prime cure, ampiamente articolata e motivata, che, non meritando censura alcuna, deve essere confermata, non essendo emersi nuovi determinanti elementi emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nel caso invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, assorbiti i restanti motivi con i quali la ricorrente denunzia, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione dell’art. 1283 c.c., s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

vista la memoria presentata dalla controricorrente Italmobiliare s.p.a..

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1 motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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