Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9971 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/04/2017), n. 9971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
P.A., domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri 5,
presso l’avv. Andrea Reggio D’Aci, che lo rappresenta e difende con
gli avv. Giuseppe Celona e Barnaby Dosi, come da mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
contro
M.M.O.
-.i.-.
c.
F.L.s.
-.i.-.
c.
I.M.
-.i.-.
c.
C.s.
-.i.-.
c.
L.R.s.
-.i.-.
c.
Va.Ma.;
– intimato –
contro
Scavi Villa snc;
– intimato –
contro
Cosmocal spa;
– intimato –
contro
C.P.;
– intimato –
contro
La Viscontea srl
– intimato –
contro
Co.Ma.;
– intimato –
contro
Lodi Agostino srl;
– intimato –
contro
Centro Ceramiche Pagnoncelli spa;
– intimato –
contro
CABEFER spa
– intimato –
contro
Padane Strade srl
– intimato –
contro
Edil Brianza sas
– intimato –
contro
Banca di credito cooperativo di Treviglio scarl;
– intimato –
contro
Mapelli srl;
– intimato –
contro
Officine Vittorio Colombo sas;
– intimato –
contro
Pilenga e Pellegrini snc;
– intimato –
contro
Progetto scale di Dorici sas;
– intimato –
contro
F.O.;
– intimato –
contro
Ditta Chiappa snc;
– intimato –
contro
T.M.;
– intimato –
contro
Inps Ufficio fallimenti;
– intimato –
contro
Equitalia Esatri spa;
– intimato –
contro
Centro Edile Robbiate srl;
– intimato –
avverso il Decreto n. 285 del 2010 della Corte d’appello di Brescia,
depositato il 20 aprile 2011
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.A., fallito quale socio illimitatamente responsabile della Edil Pellegrini sas, impugna per cassazione il decreto della Corte d’appello di Brescia che ha ribadito il rigetto della sua richiesta di esdebitazione, ritenuta preclusa dal mancato pagamento almeno parziale di tutti i creditori.
Propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce che l’interpretazione restrittiva della L.Fall., art. 142, proposta dalla Corte d’appello di Brescia contrasta con la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza in tema di esdebitazione di questa corte, infatti, “la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla L.Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto” (Cass., sez. 1, 8 agosto 2016, n. 16620, m. 641037, Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214, m. 619470, Cass., sez. 1, 14 giugno 2012, n. 9767, m. 623193).
Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio.
PQM
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017