Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9971 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

P.A., domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri 5,

presso l’avv. Andrea Reggio D’Aci, che lo rappresenta e difende con

gli avv. Giuseppe Celona e Barnaby Dosi, come da mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

contro

M.M.O.

-.i.-.

c.

F.L.s.

-.i.-.

c.

I.M.

-.i.-.

c.

C.s.

-.i.-.

c.

L.R.s.

-.i.-.

c.

Va.Ma.;

– intimato –

contro

Scavi Villa snc;

– intimato –

contro

Cosmocal spa;

– intimato –

contro

C.P.;

– intimato –

contro

La Viscontea srl

– intimato –

contro

Co.Ma.;

– intimato –

contro

Lodi Agostino srl;

– intimato –

contro

Centro Ceramiche Pagnoncelli spa;

– intimato –

contro

CABEFER spa

– intimato –

contro

Padane Strade srl

– intimato –

contro

Edil Brianza sas

– intimato –

contro

Banca di credito cooperativo di Treviglio scarl;

– intimato –

contro

Mapelli srl;

– intimato –

contro

Officine Vittorio Colombo sas;

– intimato –

contro

Pilenga e Pellegrini snc;

– intimato –

contro

Progetto scale di Dorici sas;

– intimato –

contro

F.O.;

– intimato –

contro

Ditta Chiappa snc;

– intimato –

contro

T.M.;

– intimato –

contro

Inps Ufficio fallimenti;

– intimato –

contro

Equitalia Esatri spa;

– intimato –

contro

Centro Edile Robbiate srl;

– intimato –

avverso il Decreto n. 285 del 2010 della Corte d’appello di Brescia,

depositato il 20 aprile 2011

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A., fallito quale socio illimitatamente responsabile della Edil Pellegrini sas, impugna per cassazione il decreto della Corte d’appello di Brescia che ha ribadito il rigetto della sua richiesta di esdebitazione, ritenuta preclusa dal mancato pagamento almeno parziale di tutti i creditori.

Propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce che l’interpretazione restrittiva della L.Fall., art. 142, proposta dalla Corte d’appello di Brescia contrasta con la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza in tema di esdebitazione di questa corte, infatti, “la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla L.Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto” (Cass., sez. 1, 8 agosto 2016, n. 16620, m. 641037, Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214, m. 619470, Cass., sez. 1, 14 giugno 2012, n. 9767, m. 623193).

Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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