Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9971 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9971 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 6023-2010 proposto da:
COLORIFICIO MONTENERO SRL in persona dell’Amm.re Unico
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato.. in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo
studio dell’avvocato RUGGERO LONGO, che lo.. rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GELMINI
2015

giusta delega a margine;

– ricorrente –

1316

contro

AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI MILANO EQUITALIA
ESATRI SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato.. in ROMA VIA

Data pubblicazione: 15/05/2015

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE TORRISI, rappresentatq e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega a
margine;
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la„ rappresenta e difende;

contranicorrentl

avverso la sentenza n. 69/2009 della

COMM.TRIB.REG.

di

MILANO, depositata il 24/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/04/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

tempore, elettivamente domiciliato.. in ROMA VIA DEI


RITENUTO IN FATTO
1. Con tre separati ricorsi introduttivi, poi riuniti, la Soc. Colorificio
Montenero chiedeva alla commissione tributaria provinciale di Milano
l’annullamento di altrettanti avvisi di mora, delle presupposte cartelle di
pagamento e delle relative iscrizioni a ruolo per gli anni d’imposta 1993,
1994 e 1995 (IVA). La contribuente eccepiva, tra l’altro, l’omessa
notificazione delle cartelle di pagamento e l’intervenuta sanatoria del
carico fiscale mediante la c.d. rottamazione dei ruolo (art. 12 della legge
289/02).
2. Il primo giudice.rigettava i ricorsi osservando che la concessionaria
della riscossione aveva documentato la regolare notificazione delle
cartelle a mani di un dipendente della società contribuente, sicché
questa, a distanza di anni, non poteva rimettere in discussione il debito
d’imposta cristallizzatosi per la mancata impugnazione delle cartelle.
Tale decisione, appellata dalla parte privata, era confermata il 24 giugno
2009 dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, “risultando
in atti, come rilevato dalla decisione di prime cure, la prova
dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoria!’ in data 15/4/1999 a mani
di persona idonea a riceverla (dipendente della appellante prima e legale
rappresentante successivamente), il tutto presso la sede della società,
con presunzione di conoscenza da parte della destinataria”. Indi, per il
giudice d’appello, “ne consegu(iva) la tardività dei ricorsi proposti a
distanza di anni dalla notifica dell’atto contestato”.
3. Per la cassazione di tale decisione, la Soc. Colorificio Montenero
propone ricorso affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate e la Soc.
Equitalia-Esatri resistono con controricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo e relativo quesito di diritto la ricorrente interroga
la Corte chiedendo “se alla stregua di quanto disposto dall’art. 32, 1°
comma, del D.Lgs. n. 546/1992 non sia viziata ex art. 360, n.3, c.p.c. la
sentenza di merito che, come nella fattispecie in esame, abbia fondato la
propria decisione in merito all’avvenuta notifica delle cartella di
pagamento – notifica negata dal contribuente – esclusivamente su
documenti (referti di notifica) prodotti oltre il termine previsto dal
predetto art. 32”. Il motivo non è fondato.
1-bis. A parte l’erronea indicazione del n.3 dell’art. 360 in luogo del n.4,
la ricorrente denuncia un insussistente

error in procedendo.

Dal

contenuto dei ricorso si comprende che la concessionaria della

201006023_5def.doc

1

..
..

riscossione ha prodotto i cd.

“referti di notifica” delle cartelle nel

costituirsi il 30 gennaio 2008 per l’udienza di trattazione in primo grado
del 18 febbraio 2008, cioè quando il termine previsto dall’art. 32,
comma 1, proc. trib. era già scaduto, ma ciò non rileva. Si ricorda che,
nel contenzioso tributario, 11r – rituale produzione di un documento, non
rilevata dal primo giudice, non assume rilievo nella definizione della
controversia, in quanto, comunque, il documento può essere

dell’art. 58, comma 2, proc. trib.. (Sez. 5, Sentenza n. 6914 del
25/03/2011, Rv. 617326; Sez. 5, Sentenze n. 18907 del 16/09/2011,
Rv. 618893, e n. 23616 del 11/11/2011, Rv. 619976). Si tratta di
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e a esso si ritiene
di dover dare ulteriore continuità non essendo necessario neppure che la
irrituale produzione in primo grado, sia formalmente reiterata in appello.
Infatti, per le impugnazioni contro le sentenze delle commissioni
tributarie, vige il principio dell’indisponibilità dei fascicoli delle parti, che,
ai sensi dell’art. 25, comma 2, proc. trib., restano acquisiti al fascicolo
d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo (Sez. Il, Sentenza
n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619318).
2. Con il secondo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) e relativo quesito di
diritto, la ricorrente censura la sentenza d’appello laddove, a suo dire,
avrebbe deciso “violando i principi sanciti in tema di onere della prova

(art. 2697 cod. civ.)” e interroga la Corte chiedendo “se alla stregua di
quanto disposto dall’art. 26, d.p.r. n. 602/1973, nella parte in cui
prevede che la cartel/ et di pagamento – ove effettuata a mezzo del
servizio postale – comprovata esclusivamente dall’avviso di ricevimento
opportunamente datato e sottoscritto, considerato che, una volta
eccepita la mancata notificazione, grava sull’autore dell’atto darne prova
in giudizio mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento, non
sia illegittima la sentenza impugnata nelle parte in cui ritiene
documentalmente fornita la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle
esattoriali sulla base dei soli referti di notifica, facendone conseguire la
tardività dei ricorsi”. Il motivo non è fondato.
2-bis. Va premesso che la sentenza d’appello non è affetto discostata dai
normali principi sul riparto dell’onere della prova della notificazione degli
atti tributari, ma ha riscontrato, con insindacabile accertamento in punto
di fatto, sussistere

“la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle

esattoriali in data 15/4/1999 a mani di persona idonea a riceverla

201006023_5def.doc

2

legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto

~W

(dipendente della appellante prima e legale rappresentante
successivamente), il tutto presso la sede della società”.

Orbene, il

quesito di diritto appare non conferente alla fattispecie, atteso che
accenna alla procedura notificatoria

“a mezzo del servizio postale”

mentre nella sentenza d’appello e nella parte narrativa del ricorso non
v’è alcun accenno in tal senso. Invece a pag 3 del ricorso sono trascritti i
cd. “referti di notifica” dove si legge “la presenta cartella di pagamento è

Pistore Marcello v.le Mantener° 35 qualificatosi come dipendente 115/4/99 – Il consegnatario – Il notificatore (tratto a penna
indecifrabile) 7100.1 Zani S. (stampigliato con timbro)”. Dunque, é
evidente che le notifiche delle cartelle sono avvenute in forza dell’art.
26, 1° comma – 1° periodo, del d.p.r. 602/73, cioè mediante agente
notificatore e non mediante raccomandata a.r., e che il quesito di diritto,
per come materialmente confezionato non è pertinente.

2-ter. Anche se ciò esorbita dallo stretto perimetro impugnatorio
inderogabilmente tracciato dal quesito di diritto, si osserva che “quando

la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna
nelle mani … di persone … addette … all’azienda, non è richiesta dalla
sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario” (3 0 comma) e
che la relazione di notificazione deve essere datata e sottoscritta. Il fatto
che possa essere illeggibile la firma dell’agente notificatore non
comporta affatto la nullità della notificazione stessa poiché
l’identificazione delle sue generalità è possibile attraverso il timbro (Sez.
3, Sentenza n. 4100 del 11/09/1978, Rv. 393716), il cui utilizzo nella
documentazione delle operazioni di notifica è ampiamente riconosciuto
(Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 12/05/1998, Rv. 515335). Si aggiunga
che la relazione di notificazione è assistita da efficacia probatoria
privilegiata sino a querela di falso riguardo alle attività svolte e a quanto
riscontrato dall’agente notificatore (Sez. 1, Sentenza n. 1856 del
09/02/2001, Rv. 543754), ivi comprese le dichiarazioni ricevute, ferma
restando la presunzione di veridicità delle stesse (Sez. 2, Sentenza n.
9658 del 24/07/2000, Rv. 538689). Il che nella specie non è in
contestazione, atteso che il giudice di appello ha accertato in punto di
fatto, che le notifiche sono avvenute “a mani di persona idonea a

riceverla”,

in quanto

“dipendente della appellante prima e legale
della società contribuente, che,

rappresentante successivamente’

invece, non ha impugnato tale accertamento in punto di vizio

201006023_5def.doc

3

stata notificata dal sottoscritto mediante consegna al sig.

motivazionale. Si aggiunga che la prova dell’avvenuto perfezionamento
del procedimento notificatorio può avvenire anche mediante l’allegazione
di fotocopie non autenticate, ove manchi una tempestiva contestazione
in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. trova
applicazione generalizzata per tutti i documenti. (Sez. 5, Ordinanza n.
13439 del 27/07/2012, Rv. 623498); inoltre, la ricorrente non ha affatto
denunciato la violazione dell’art. 2719 da parte del giudice d’appello in

3.

Con il terzo motivo e relativo quesito di diritto, la ricorrente

inutilmente censura la sentenza d’appello laddove omette di pronunciare
(a) sull’intervenuta definizione condonistica dei carichi di ruolo, ai sensi
dell’art. 12 della legge 289/02, (b) sull’invocata scusabilità dell’errore
commesso nei tempi di versamento di una rata e (c) sull’assenza di un
formale provvedimento di diniego. Infatti, riguardo ai crediti erariali per
IVA, il citato art. 12, nella parte in cui consente di definire ruoli e
cartelle con il pagamento di modesta percentuale dell’importo iscritto,
comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di
un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato per
contrasto con la sesta direttiva, alla stregua di un’interpretazione
adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio
2008, in causa C-132106 (Sez. U, Sentenza n. 3674 del 17/02/2010, Rv.
611635).

relazione a un eventuale e tempestivo disconoscimento.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono IMITATO itte1i4CEU.StiA
liquidate in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio
di legittimità liquidate per l’Agenzia delle entrate in C 7000 per
compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e per la Soc. EquitaliaEsatri in C 7000 per compensi, oltre a C 200 per borsualí e agli oneri di
legge.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2015.

4 5 MA& 2D15

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