Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9970 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/04/2017), n. 9970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia Centro spa, domiciliata in Roma, via Camozzi 1, presso gli
avv. Adriano Giuffrè e Francesca Giuffrè, che la rappresentano e
difendono, come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
La Malfa Natale;
– intimato –
contro
Agenzia delle entrate;
– intimato –
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
– intimato –
contro
(OMISSIS) snc;
– intimato –
avverso il Decreto n. 499 del 2011, della Corte d’appello di Bologna,
depositato il 19 aprile 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto la cassazione con rinvio
del provvedimento impugnato, per violazione del contraddittorio nei
confronti dei creditori non soddisfatti, litisconsorti necessari sia
nel giudizio di merito sia nel giudizio di legittimità.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Equitalia Centro spa impugna per cassazione il decreto della Corte d’appello di Bologna che ne ha respinto il reclamo contro la decisione di accoglimento della richiesta di esdebitazione proposta da Natale La Malfa, dichiarato quale socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS) snc.
Propone quattro motivi d’impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondata l’eccezione di nullità del decreto impugnato proposta dal Procuratore generale, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori non soddisfatti.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell’udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti i quali, in quanto litisconsorti necessari, non possono essere pretermessi neppure nella fase di reclamo, dovendosi escludere, a pena di nullità rilevabile d’ufficio della decisione assunta, che il contraddittorio possa essere circoscritto a coloro che si siano costituiti innanzi al primo giudice, sicchè, in tal caso, la decisione va cassata con rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio” (Cass., sez. 1^, 13 novembre 2015, n. 23303, m. 637717, Cass., sez. 1^, 8 agosto 2016, n. 16620, m. 641036).
L’accoglimento di questa eccezione assorbe i motivi di ricorso proposti dalla Equitalia Centro spa.
PQM
Cassa il decreto impugnato; rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017