Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9970 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9970 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 22733-2009 proposto da:
MORIGGIA 2000 DI PAVIA MARIA & C. SAS IN LIQUIDAZIONE
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliatq in ROMA VIA BEETHOVEN 52, presso lo
studio dell’avvocato RITA IMBRIOSCIA, rappresentatcLe
difesq, dall’avvocato ANGELO CIAVARELLA giusta delega
2015

in calce;

– ricorrente –

1295

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatab in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 15/05/2015

STATO, che 1cx rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n_ 71/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 03/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIAVARELLA che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del
Generale Dott. SERGIO DEL CORE
l’accoglimento del ricorso.

Sostituto

Procuratore

che ha concluso per

udienza del 31/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO

t

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 29.1.2004, la Moriggia 2000 s.a.s. di Pavia
Maria & C. in liquidazione chiedeva il rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 1999, riportato nella dichiarazione IVA
annuale, presentata in data 31.7.2000.
2. Nei confronti del provvedimento di diniego, emesso, in data

so, il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Milano, che lo rigettava.
3. L’appello proposto dalla contribuente veniva, altresì, rigettato
dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 71/20/2008, depositata il
3.10.2008, con la quale il giudice di secondo grado – confermando
la decisione di prime cure – riteneva che il diritto al rimborso dei
credito IVA, per l’anno in questione, si fosse estinto per decadenza,
non essendo stato presentata l’istanza di rimborso entro il termine
biennale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, mediante
l’allegazione del relativo modello VR.
4. Per la cassazione della sentenza n. 71/20/2008 ha proposto,
quindi, ricorso la Moriggia 2000 s.a.s. di Pavia Maria & C. in liquidazione nei confrontigggenzia delle Entrate, affidato a tre motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, Con il primo motivo di ricorso, la Moriggia 2000 s.a.s. di Pavia
Maria & C. in liquidazione denuncia la violazione dell’art. 30, co. 2,
del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
.1.1. Avrebbe, invero errato la CTR nei ritenere la contribuente decaduta dal diritto al rimborso in questione, per decorso del termine
biennale di cui all’art. 21 d.lgs. 546/92, ancorchè il credito IVA 1999
fosse stato regolarmente inserito nella dichiarazione presentata in
data 31.7.2000. E ciò sulla base dell’erroneo presupposto della necessarietà dell’allegazione del modello VR, costituente, invece, un
mero adempimento formale, la cui mancanza non avrebbe potuto –

21.10.2006, dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimbor-

_ 2

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ad avviso della ricorrente – influire sulla spettanza del diritto al rimborso.
1.2. Il motivo è fondato.
1.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione,

mente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea
con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA
versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per
effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la
presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente
presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso. Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso,
pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art.
21, co. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di
prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 20039/2011;
7684/2012; 15229/2012; 20678/2014).
1.2.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più volte di
chiarire, in tema di rimborso dell’IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione
nella dichiarazione annuale del relativo quadro, che – come dianzi
detto – configura formale esercizio del diritto, rispetto alla ulteriore
presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38bis, co. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto per l’esigibilità
del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dare inizio al
procedimento di esecuzione del rimborso. Ne discende che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione i! diritto al rimborso,
la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggetta-

nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analoga-

-3

ta al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso laddove, come nella specie, non rientri tra quelle specifiche
previste dall’art. 30 dei d.P.R. 633 del 1972 – o alla equipollente di-

annuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui alla norma
succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia stata evitata con
l’avvenuta presentazione dell’istanza nel biennio, anche mediante
inserimento del credito in dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia maturato il silenzio rifiuto, o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato l’ordinario termine
decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c., decorso il quale il
diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (cfr. Cass.
16477/2004; 20039/2011, 7684/2012, 8813/2013; 20678/2014).
1.2.3. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per l’anno 1999 era
stato esposto dalla contribuente nell’apposito quadro della dichiarazione presentata il 31.7.2000, esposizione equivalente – come dianzi detto – ad una domanda di rimborso o di restituzione del credito
di imposta; di guisa che il termine decadenziaie di due anni, ex art.
21 del cligs. n. 546 del 1992, risulta, in concreto, rispettato.
Di conseguenza, essendo stata la successiva formale istanza di rimborso proposta – com’è incontroverso nel giudizio e risulta dalla
stessa impugnata sentenza – in data 29.1.2004, per un credito
dell’anno 1999, il diritto in parola non può ritenersi neppure estinto
per intervenuta prescrizione.
1.3. La censura suesposta va, di conseguenza, accolta.

guly+r,

2. Resta assorbito secon o i corso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6, co. 2, della 1. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c., per avere l’Ufficio, in violazione
del principio di trasparenza espresso dalla norma succitata, omesso
di invitare la contribuente a presentare il modello VR.

chiarazione del credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione

- 4

3. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’insufficiente
motivazione sulla sussistenza del diritto ai rimborso, è da ritenersi
inammissibile.
3.1. La Moriggia 2000 s.a.s. ha, invero, del tutto omesso di formulare – a corredo dei motivo di ricorso – un’indicazione riassuntiva e
sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in

ciente, ai sensi dell’art. 366 bis, co. 2, c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), a tenore del quale la formulazione della
censura ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. deve contenere un “momento di sintesi” omologo del quesito di diritto, che costituisca un
quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte

ricorrente (Cass. 2652/2008, Cass.S.U. 11652/2008, 16528/2008,
24255/2011).
3.2. La censura non può, pertanto essere accolta.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi di una questione di puro diritto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384,
co. 1 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico
della resistente soccombente, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le
parti le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie li ricorso introduttivo della contribuente; condanna la
resistente alle spese dei presente giudizio che liquida in C 4.500,00,
oltre ad C 200,00 per esborsi; dichiara compensate tra le parti le
spese dei gradi di merito.

4

relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria o insuffi-

r

5

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributari

il 31.3.2015.

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