Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9970 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9970 Anno 2014
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 15892-2008 proposto da:
MENICHINI MARCELLA MNCMCL60A60I981U, elettivamente
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CAVALLARI MARCO in 05100 TERNI, C.SO
TACITO 8 giusta procura a margine;
– ricorrente –

2014
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contro

FUSACCHIA MAURO , GRIMANI PATRIZIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio
dell’avvocato PATRIZI GIOVANNI,

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rappresentati e

Data pubblicazione: 08/05/2014

difesi dall’avvocato LEONELLI MAURIZIO giusta procura
a margine;
PERRETTA MARIA PRRMRA59R6OH501B

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso lo
studio dell’avvocato CIRILLO MARGHERITA, che la

PAOLINI ARREDAMENTI DI PAOLINI LEO & C SAS
00449260553, in persona del legale rappresentante pro
tempore, LEO PAOLINI, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato
GRAZIANI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato
COLUCCI ANGELO giusta delega a margine;
BONOLI

ARNALDO

BNLRLD52T15L117J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso lo
studio dell’avvocato CIRILLO MARGHERITA, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
controricorrenti nonchè contro

GRIMANI LUCIANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 26/04/2007 R.G.N. 691/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MARCO CAVALLARI anche per delega

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rappresenta e difende giusta delega in calce;

dell’Avvocato MAURIZIO LEONELLI;
udito l’Avvocato EMILIANO NAPOLETTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
,

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

A

il

rigetto

inammissibilita’

del

ricorso

principale,

del ricorso incidentale e del

per

controricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Il Tribunale di Terni veniva adito dalla società Paolini

Arredamenti di Paolini Leo & C. s.a.s. per ottenere la condanna
di Luciano Grimani al risarcimento dei danni provocati
dall’allagamento di capannoni di sua proprietà, dovuto, secondo

la società attrice, ai lavori di restrizione (mediante
l’introduzione di un tubo in PVC) del canale di scolo posto a
lato della strada interpoderale a monte dei capannoni e di
allargamento della carreggiata, sulla quale il Grimani
esercitava una servitù di passaggio.
Luciano Grimani si era costituito in giudizio e, nel resistere
alla domanda, aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa
Mauro Fusacchia, Patrizia Grimani, Arnaldo Bonoli e Maria
Perretta, contitolari della servitù di passaggio e compartecipi,
a suo dire, dei lavori di posa in opera del tubo.
Questi ultimi si erano costituiti, chiedendo, per diverse
ragioni, il rigetto della domanda dell’attrice. Bonoli e
Perretta avevano chiesto ed ottenuto di chiamare in causa
Marcella Menichini, proprietaria della strada, sulla quale tutti
esercitavano la servitù di passaggio.
La Menichini si era, a sua volta, costituita in giudizio,
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda
dell’attrice ed, in subordine, che fossero ritenuti responsabili
dei lavori soltanto i soggetti che li avevano eseguiti; in via

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ulteriormente subordinata, che fosse ritenuta responsabile in

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solido con questi ultimi, con conseguente ripartizione del
relativo onere.
1.1.- Con sentenza del 17 agosto 2004 il Tribunale aveva
rigettato la domanda della società attrice, condannando
quest’ultima alla refusione delle spese processuali sostenute

2.- Proposto appello da parte della Paolini Arredamenti soltanto
per censurare la condanna alle spese nei confronti dei chiamati,
si costituivano in secondo grado tutte le altre parti, chiedendo
la conferma della sentenza appellata.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 26
aprile 2007, ha accolto l’appello ed, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Terni, ha revocato la condanna della
Paolini Arredamenti al pagamento delle spese processuali
sostenute nel primo grado di giudizio da Bonoli Arnaldo,
Perretta Maria, Grimani Patrizia, Fusacchia Mauro, Menichini
Marcella, dichiarando totalmente compensate le spese processuali
sostenute da costoro nel primo grado di giudizio; ha altresì
integralmente compensato tra tutte le parti le spese del secondo
grado di giudizio.
3.-

Avverso la sentenza Marcella Menichini propone ricorso

affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Non si difende Luciano Grimani.
Gli altri intimati propongono controricorsi con ricorsi
incidentali, distinti per Perretta e Bonoli ed unico per

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sia dal convenuto che da tutte le parti chiamate in causa.

Patrizia Grimani e Fusacchia, tutti illustrati da memorie ex
art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.- Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, per la

parte in cui si riferiscono alla violazione dell’art. 91 cod.

le ragioni in diritto del rigetto dell’uno e dell’altro.
Con entrambi è dedotta nullità della sentenza o del procedimento
ovvero violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc.
civ. relativamente alla compensazione delle spese del giudizio
di primo grado nonostante la totale soccombenza della Paolini
Arredamenti, sia nei rapporti tra la Menichini e quest’ultima
(primo motivo) sia nei rapporti tra la Menichini e Luciano
Grimani e/o tra la stessa e i chiamanti-chiamati in causa Bonoli
e Perretta (secondo motivo).
La ricorrente si duole del fatto che le spese del giudizio di
primo grado non siano state poste a carico, in primo luogo,
della Paolini Arredamenti, in quanto parte rimasta soccombente.
Secondo la ricorrente, quest’ultima, in ragione del principio di
causalità, di cui la soccombenza è solo un elemento rilieeetore,
avrebbe dovuto essere condannata al rimborso delle spese anche
in favore del terzo chiamato in causa, pure se contro
quest’ultimo non avesse proposto alcuna domanda, come da
giurisprudenza richiamata in ricorso.

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proc. civ., vanno esaminati congiuntamente, poiché sono comuni

Si duole altresì del fatto che ella, pur essendo proprietaria
del fondo servente, ha sempre negato qualsiasi responsabilità
nell’accaduto sinistro, anche relativamente alle altre domande
svolte nei suoi confronti dai chiamanti in giudizio: pertanto,
pur a voler escludere l’onere del rimborso delle spese

Menichini da parte della società originaria attrice, poi
appellante, comunque la ricorrente avrebbe dovuto, a suo dire,
essere rimborsata quanto meno dal primo chiamante, Luciano
Grimani, ovvero dai successivi, Bonoli e Perretta, se, esclusa
la dipendenza dalla domanda originaria, si fosse dovuta perciò
reputare arbitraria l’iniziativa della chiamata “a cascata” o “a
catena”.
1.1.- I motivi sono infondati per la parte in cui richiamano
l’art. 91 cod. proc. civ., poiché la violazione di questa norma
si configura soltanto se la parte totalmente vittoriosa sia
stata gravata, in tutto o in parte, delle spese di causa.
Nel caso di specie, le parti vittoriose -ed in specie, per
quanto qui rileva, la ricorrente Marcella Menichini- non hanno
dovuto sopportare, in conseguenza della sentenza impugnata,
alcun onere relativo alle spese di causa, se non quello, dovuto
alla decisione di compensazione, di non vedersi rimborsate le
proprie spese giudiziali.
Dovendosi escludere la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,
i primi due motivi del ricorso principale vanno rigettati per la
parte in cui richiamano tale norma.

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sostenute, sia in primo che in secondo grado, dall’esponente

2.- I detti motivi non meritano di essere accolti nemmeno per la

parte in cui richiamano l’art. 92 cod. proc. civ.
Poiché le relative censure si risolvono nella contestazione
della sussistenza dei presupposti di compensazione delle spese
ex art. 92 cod. proc. civ., esse vanno esaminate, per evidenti

nel quarto mezzo.
Con questi ultimi due motivi si lamenta il vizio di omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la
compensazione delle spese del primo grado da parte della Corte
d’Appello sia nei rapporti tra la Menichini e la società Paolini
Arredamenti (terzo motivo) sia nei rapporti tra la stessa
ricorrente ed i chiamanti Bonoli e Perretta (quarto motivo).
La ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità per la
quale qualora la indicazione dei giusti motivi che hanno
condotto ad una declaratoria di compensazione totale o parziale
delle spese processuali risulti illogica od erronea, tali giusti
motivi possono essere oggetto di vaglio, ai sensi dell’art. 360
n. 5 cod. proc. civ.
2.1.-

Secondo la ricorrente, la motivazione sarebbe, in primo

luogo, contraddittoria perché, per un verso, la Corte perugina
avrebbe ritenuto ingiustificata la chiamata in causa della
Menichini, in quanto non vi sarebbe stata la prova che costei
avesse «partecipato direttamente o indirettamente alla
esecuzione dei lavori»; per altro verso, la stessa Corte ha
ritenuto giustificata la compensazione delle spese tra

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ragioni di connessione, con le censure sviluppate nel terzo e

convenuto, chiamanti (in specie, Bonoli e Perretta) e chiamata
in causa (in specie, Menichini), per la circostanza che tutti
sarebbero stati <>. Le due affermazioni, secondo la
ricorrente, sarebbero contraddittorie, e perciò la motivazione

Inoltre, le ragioni addotte a sostegno della decisione di
compensazione delle spese del primo grado di giudizio sarebbero
palesemente illogiche ed erronee, in particolare laddove il
giudice di merito ha affermato che la Paolini Arredamenti non
avrebbe «mai proposto alcuna domanda di risarcimento nei
confronti dei chiamati in causa ma solo di Grimani Luciano>>.
Questa affermazione non terrebbe conto del fatto che la domanda
originaria era stata proposta contro quest’ultimo ai sensi
dell’art. 2051 cod. civ. e del fatto che il Grimani aveva
chiamato, a sua volta, in causa gli altri soggetti, in quanto
astrattamente tenuti a rispondere degli ipotetici danni ai sensi
di quest’ultima norma.
2.2.-

Quanto alla compensazione delle spese tra i chiamanti

Bonoli e Perretta e la Menichini, questa sostiene che la
pronuncia sarebbe immotivata o insufficientemente motivata
ovvero comunque la motivazione sarebbe illogica e
contraddittoria per ragioni analoghe a quelle esposte a sostegno
della censura di contraddittorietà ed incongruità di cui al
punto che precede.
3.- I motivi non sono fondati.

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sarebbe viziata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Nel caso di specie, non si applica la norma dell’art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ. nella sua formulazione attuale
(sostituita dall’art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009
ed applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 ex
art. 58, comma l, della stessa legge n. 69 del 2009), né trova

2, comma l, lett. a) della legge n. 263 del 2005, entrata in
vigore con decorrenza 1 0 marzo 2006.
Infatti,

trattandosi di giudizio iniziato con citazione

notificata il 5 giugno 1999, il testo dell’art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ. applicabile è quello originario del
codice di rito.
Con riguardo al testo originario dell’art. 92 cod. proc. civ.,
in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità sulle
pronunce dei giudici del merito con le quali sia stata disposta
la compensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali è
limitato – fermo rimanendo il divieto di condanna alle spese
della parte totalmente vittoriosa – all’accertamento
dell’avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti
motivi richiesti dall’art. 92 cod. proc. civ. o di analoghe
ragioni, non necessitando il provvedimento di compensazione di
specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa venga
fatto esplicito riferimento. Qualora, invece, i giusti motivi,
oltre che enunciati, siano stati anche sviluppati formando
oggetto di specifiche argomentazioni, il sindacato di
legittimità deve estendersi alla verifica dell’idoneità in

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applicazione la modifica apportata al testo originario dall’art.

astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e
dell’adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo (così
Cass. n. 633/03), essendo inidonee allo scopo ragioni
palesemente illogiche ed inconsistenti, sì da inficiare il
processo formativo della volontà espressa sul punto (cfr. Cass.

3.1.-

La Corte d’Appello ha richiamato i giusti motivi di

compensazione, come sarebbe stato sufficiente in forza della
norma all’epoca applicabile, e ne ha motivato la sussistenza,
osservando, dopo aver rilevato che la chiamata in causa dei
terzi non si sarebbe potuta imputare all’azione promossa dalla
Paolini Arredamenti (in assenza di domanda proposta da
quest’ultima nei loro confronti), che «…/e

spese processuali

del chiamati avrebbero potuto in astratto essere poste a carico
dei chiamanti, ma, a ben vedere, essendo comunque i chiamati
interessati alla esecuzione dei lavori effettuati dal Grimani,
ragioni equitative avrebbero dovuto suggerire di compensare
totalmente le spese processuali tra costoro. Ed in questo senso,
dunque, viene riformata la sentenza appellata».
Trattasi di motivazione idonea a dare atto della ragione della
compensazione ed, in sé, congrua e logica, tale cioè da
esplicitare con chiarezza il processo formativo della volontà di
compensazione.
Si deve escludere che sussistano la contraddittorietà e
l’illogicità della motivazione sotto i due specifici profili
dedotti dalla ricorrente.

11

n. 11774/03, n. 17450/06, n. 22541/06, n. 14964/07).

Quanto alla contraddittorietà, va premesso che il sindacato di
legittimità non è ammissibile nella stessa ampiezza in cui tale
difetto si atteggia per ogni altro capo della sentenza
impugnata, bensì solo nei limiti in cui non sia dato comprendere
la ragione della statuizione per rapportarla alla volontà della

14964/07 cit.).
Nel caso di specie, non risulta alcuna contraddizione tra
l’affermazione della Corte territoriale secondo cui non vi è la
prova che la Menichini (tra gli altri) abbia partecipato
“direttamente o indirettamente all’esecuzione dei lavori” di
restrizione del canale di scolo e di ampliamento della
carreggiata e quella secondo cui era comunque interessata
all’esecuzione di questi lavori: la prima proposizione sta ad
identificare gli esecutori materiali delle opere o coloro che ne
condivisero l’iniziativa; la seconda, coloro che ne trassero
comunque una qualche utilità, come quelle che derivano, al
proprietario della strada ed ai titolari del diritto di servitù
di passaggio, dall’ampliamento della sede stradale, pur se posto
in essere da uno soltanto di costoro.
Questo presupposto fattuale rende peraltro la motivazione non
solo non contraddittoria, ma altresì idonea a chiarire il
processo di formazione della volontà della Corte d’Appello.
3.2.- Né la motivazione può reputarsi illogica o erronea laddove

il giudice di merito ha rilevato che nei confronti dei chiamati
la Paolini Arredamenti non svolse domanda alcuna.

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legge e accertare se questa sia stata o no violata (Cass. n.

Poiché si tratta di valutare la considerazione che la Corte
territoriale ha fatto della condotta processuale della società
attrice per pervenire alla decisione di compensazione (in
alternativa a quella di condanna, sì che non è più in gioco né
il principio di soccombenza né quello di causalità), non

richiamando l’art. 2051 cod. civ. ovvero l’art. 2043 cod. civ.
E’ sufficiente osservare che il giudice di merito ha basato la
valutazione di equità sul tenore dell’atto introduttivo della
lite e delle ragioni poste a fondamento della domanda
risarcitoria, constatando che, a prescindere dalla
qualificazione in diritto di questa domanda, la stessa era
diretta esclusivamente nei confronti di Luciano Grimani, quale
esecutore materiale delle opere ritenute dannose e già
destinatario delle richieste di ripristino dei luoghi da parte
della società attrice; quindi, individuato da quest’ultima quale
unico responsabile dei danni lamentati e perciò unico convenuto.
Essendo incontestato tale dato di fatto, l’argomentazione che su
di esso si basa onde pervenire alla decisione ex art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ. è idonea a giustificare la decisione di
compensazione, alla stregua del principio di diritto sopra
richiamato.
4.-

Passando a trattare dei ricorsi incidentali, va in primo

luogo dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale
proposto da Patrizia Grimani e Mauro Fusacchia, poiché tardivo.

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necessario indagare se la domanda fosse stata proposta

Il ricorso è stato notificato il 5 giugno 2008 ed il
controricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato
consegnato per le notificazioni in data 17 luglio 2008, quindi
oltre il termine di cui all’art. 371, comma secondo, cod. proc.
civ., venuto a scadere il 15 luglio 2008 (martedì, non festivo).

distinguere le ragioni per le quali i ricorrenti incidentali
dichiarano di aderire ai motivi primo e terzo del ricorso
principale.
Nella parte in cui l’adesione alle ragioni della ricorrente
principale è volta ad ottenere la cassazione della sentenza
d’appello quanto alla compensazione delle spese anche nei
rapporti tra la società attrice Paolini Arredamenti o il
chiamante Luciano Grimani ed i ricorrenti incidentali, Bonoli e
Perretta, onde condannare la prima o il secondo al rimborso
delle spese sopportate da costoro, i ricorsi incidentali vanno
reputati entrambi inammissibili.
In proposito, va fatta applicazione del principio, che qui si
ribadisce, per il quale qualora un atto, anche se denominato
controricorso, non contesti il ricorso ma aderisca ad esso, deve
qualificarsi ricorso incidentale di tipo adesivo, con
conseguente non applicabilità dell’art. 334 cod. proc. civ., in
tema di impugnazione incidentale tardiva (applicabile solo
all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella
proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta
l’impugnazione principale o chiamata ad integrare il

14

5.- Quanto ai ricorsi incidentali di Bonoli e Perretta, occorre

contraddittorio ex art 331 cod. proc. civ.) e soggezione ai
termini ordinari (Cass. n. 12764/03, n. 7049/07), qualora non si
tratti di caso in cui l’impugnazione principale metta in
discussione l’assetto di interessi al quale gli altri obbligati
hanno prestato acquiescenza (cfr. Cass. S.U. n. 24617/07).

incidentali mirano a modificare il regolamento delle spese nei
rapporti tra la società attrice ovvero il chiamante Luciano
Grimani e ciascuno dei ricorrenti incidentali: per ottenere il
rimborso delle spese processuali sostenute in proprio nel primo
e nel secondo grado, Bonoli e Perretta avrebbero dovuto proporre
un’impugnazione tempestiva.
I

ricorsi incidentali adesivi sono stati consegnati per la

notificazione il 14 luglio 2008, quindi oltre il termine annuale
dalla pubblicazione della sentenza (in data 26 aprile 2007), di
cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo applicabile

ratione

temporis.
5.1.-

Invece, nella parte in cui l’adesione prestata alle

ragioni della Muichini serve ai ricorrenti incidentali a

Quest’ultima eventualità è esclusa per la parte in cui i ricorsi

condividere gli argomenti in forza dei quali la ricorrente
principale ha sostenuto che le spese di lite da lei stessa
sopportate si sarebbero dovute porre a carico della società
attrice o del Grimani, e perciò serve ai ricorrenti incidentali
-in collegamento con quanto controdedotto rispetto ai motivi
secondo e quarto del ricorso principale- ad escludere ogni onere
di spesa a carico di Bonoli e Perretta ed in favore della li!7

15

Menichini, i ricorsi incidentali tardivi sono ammissibili,
proprio in forza del principio sopra richiamato.
Essi sono tuttavia infondati per le stesse ragioni per le quali
si sono ritenuti infondati i motivi primo e terzo del ricorso
principale.

Perretta vanno rigettati.
6.

La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione segue

il principio della soccombenza nei rapporti tra la ricorrente
principale e la resistente Paolini Arredamenti di Paolini Leo &
C. s.a.s.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese nei
rapporti tra le altre parti.
Per questi motivi

La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Patrizia
Grimani e Mauro Fusacchia; rigetta i ricorsi incidentali di
Arnaldo Bonoli e Maria Perretta.
Condanna la ricorrente Marcella Menichini al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione in favore di Paolini
Arredamenti di Paolini Leo & C. s.n.c., liquidate
complessivamente nell’importo di € 2.000,00, di cui E 200,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge. Compensa le spese del
giudizio di cassazione tra tutte le altre parti.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.

In conclusione i ricorsi incidentali proposti da Bonoli e

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