Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 997 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 17/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15067-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 865/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2011 R.G.N. 6549/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 7.2.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava che T.S. aveva diritto a percepire la pensione D.Lgs. n. 562 del 1996, ex art. 3, comma 2, nei limiti dell’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria e condannava l’INPS a corrispondergli le consequenziali differenze sulla pensione in godimento, maggiorate degli accessori di legge.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che il calcolo della retribuzione pensionabile andasse effettuato secondo le disposizioni proprie dell’assicurazione generale obbligatoria, ancorchè queste ultime contemplassero voci non assoggettate a contribuzione secondo la previgente disciplina del Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche.

Ricorre contro questa pronuncia l’INPS, affidandosi ad un unico motivo. Resiste T.S. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2 e L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, per avere la Corte territoriale ritenuto che il calcolo della retribuzione pensionabile per i lavoratori già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche andasse effettuato secondo le disposizioni valevoli per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonostante queste ultime considerino ai fini del calcolo istituti retributivi che non erano assoggettati a contribuzione secondo le previgenti disposizioni del Fondo.

Il motivo è infondato, avendo questa Corte ribadito più volte il principio secondo cui, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori (AGO) dipendenti, stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, lett. a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione onnicomprensiva considerata dalla disciplina generale dell’AGO, in ragione del tenore letterale della disposizione (Cass. nn. 1444 e 28996 del 2008, 12624 del 2014).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dell’Avv. Paolo Boer, antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, distratte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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