Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9969 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. un., 27/04/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 27/04/2010), n.9969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORETE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Torino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama 12,

presso lo studio dell’avv. COLARIZI Massimo, che lo rappresenta e

difende per mandato in atti unitamente all’avv. Maria Lacognata;

– ricorrente –

contro

INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti

dell’Amministrazione Pubblica, elettivamente domiciliato in Roma, Via

di Santa Croce di Gerusalemme 55, presso gli uffici della propria

Avvocatura, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.

ASSUMA Maria e Giorgio Ruta;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione creatosi

fra la sentenza n. 5377/08, depositata dal Tribunale di Torino il

18/7/2008 e la sentenza n. 86/09, depositata il 20/4/2009 dalla

Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei

Conti.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Mazzarelli e Marinuzzi per delega;

Udita la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per la dichiarazione

della giurisdizione della Corte dei Conti.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’operatore scolastico C.F., in servizio presso il Comune di Torino fin dal 13/7/1981, ha presentato domanda di pensionamento con decorrenza dal 15/4/1991;

che il Comune di Torino ha provveduto ai conseguenti calcoli, comunicando per errore all’INPDAP un’anzianità di servizio superiore a quella effettiva;

che in conseguenza di ciò, l’INPDAP ha dato corso alla domanda di pensionamento, erogando al Ciotola il conseguente trattamento di quiescenza;

che successivamente, l’INPDAP si è però accorto dell’errore ed ha emesso nei confronti del Comune ordinanza di pagamento dei ratei indebitamente corrisposti;

che l’ingiunto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Torino, che ha tuttavia declinato la propria giurisdizione, fissando termine di giorni 90 per la riassunzione della causa davanti alla Corte dei Conti;

che il Comune di Torino ha dato corso all’incombente, ma con sentenza n. 86/2009 anche la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, compensando per intero le spese di lite fra le parti;

che il Comune di Torino ha proposto allora ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, chiedendo alla Suprema Corte di voler indicare il giudice davanti al quale discutere la causa;

che l’INPDAP ha depositato controricorso, con il quale ha concluso per la devoluzione della controversia alla Corte dei Conti;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che in fattispecie analoghe alla presente, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato la giurisdizione della Corte dei Conti sulle domande di risarcimento proposte nei confronti di un ente locale che nel comunicare, in qualità di datore di lavoro, dei dati sbagliati alla Cassa competente per la pensione dei suoi dipendenti, l’aveva indotta ad erogaci re loro un trattamento non dovuto (C. Cass. 2007/23731, 2008/2289 e 2008/16530);

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sulla opposizione proposta dal Comune di Torino contro l’ordinanza di pagamento notificatagli dall’INPDAP;

che ne consegue la rimessione delle parti davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte e la cassazione della sentenza n. 86/2009 da quest’ultima depositata il 20/4/2009;

che in considerazione del comportamento processuale delle parti, stimasi congruo compensare per intero fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di CASSAZIONE, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, cassa la sentenza depositata il 20/4/2009 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, rimette le parti davanti ad essa e compensa fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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