Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9969 del 15/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9969
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30090/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per
legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “BEE CONSULTING S.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in persona
dell’amministratore unico pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Liguria il 9 luglio 2018 n. 954/04/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 marzo 2021 dal
Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 9 luglio 2018 n. 954/04/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relative all’anno 2010, ha accolto l’appello proposto dalla “BEE CONSULTING S.r.l.” nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 25 gennaio 2017 n. 224/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, ritenendo che la sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti del legale rappresentante facesse stato nel giudizio tributario in ordine all’accertamento delle violazioni contestate a carico della società rappresentata. La “BEE CONSULTING S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, art. 654 c.p.p., e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 o 4, per aver erroneamente ritenuto che la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante (per insussistenza del fatto) dall’imputazione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, vincolasse il giudice tributario in ordine all’accertamento delle infrazioni addebitate alla società contribuente.
RITENUTO CHE:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (tra le altre: Cass., Sez. 5, 22 maggio 2015, n. 10578; Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17258).
1.2 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, limitandosi a richiamare alcuni passi della sentenza penale di assoluzione (con l’indicazione delle fonti probatorie) e a recepirne in modo acritico le conclusioni, senza alcuna valutazione degli elementi dedotti nel processo tributario in relazione alle infrazioni contestate alla società contribuente.
2. Pertanto, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021