Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9969 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9969 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 15231-2008 proposto da:
ABF FACTORING SPA 08537250154 , in persona del
Direttore Generale e proc.re gen.le ad lites Dott.
ETTORE SINNONA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato

I.

2014
414

PANARITI BENITO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUPI MASSIMO giusta procura
speciale in calce;
– ricorrente
contro

CVP VIGILANZA PRIVATA SCARL IN LCA 01545860270 ;

1

Data pubblicazione: 08/05/2014

- intimata –

sul ricorso 19995-2008 proposto da:
VIGILANZA PRIVATA CVP SCARL IN LCA 01545860270, in
persona del liquidatore avv. FRANCO MERLIN,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

rappresentata e difesa dall’avvocato MOLIN GIOVANNI
giusta mandato a margine;
– ricorrente contro

ABF FACTORING SPA 08537250154 , in persona del
Direttore Generale e proc.re gen.le ad lites dott.
ETTORE SINNONA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI BENITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MASSIMO LUPI giusta procura speciale in calce;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 3312/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata 1’11/12/2007, R.G.N.
2295/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato PAOLO PANARITI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

2

32, presso lo studio dell’avvocato CURTI MARA,

l’accoglimento

p.q.r.

del

ricorso

principale

inammissibilità del ricorso incidentale;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente causa trova origine da un contratto di
factoring, intercorso tra ABF Factoring s.p.a. (brevemente, di
seguito, ABF) e CVP Vigilanza Privata s.c.a.r.1., ora in
liquidazione coatta amministrativa (brevemente, di seguito,

giudizi, riuniti uno promosso da ABF nei confronti
dell’ENEL, debitrice ceduta, in cui era stata chiamata in
causa CVP in 1.c.a. e. l’altro promosso dalla liquidazione
coatta nei confronti dell’ENEL, in cui era stata chiamata in
causa ABF – e definiti con sentenza del Tribunale di Venezia
n. 510 del 2001 con la quale venne accertata l’opponibilità
alla procedura delle cessioni notificate o accettate dal
debitore ceduto in data antecedente alla liquidazione, con
conseguente condanna dell’ENEL a pagare la somma di £
346.025.790 a favore di ABF e quella di £ 72.674.491 in favore
di CVP in 1.c.a.. Con la stessa sentenza vennero interamente
compensate le spese tra le parti.
In esecuzione di tale decisione ABF riscuoteva da ENEL le
somme di sua pertinenza, pretendendo di trattenere, in forza
delle disposizioni contrattuali in tema di spese di recupero
credito, oltre alle proprie competenze pari a £ 10.919.386, le
somme di £ 60.782.299 e di £ 13.532.013 corrisposte
rispettivamente al difensore di Milano e a quello di Venezia
per l’attività svolta nelle due cause riunite innanzi al
Tribunale di Venezia; e poiché tale pretesa era contestata da
CVP in 1.c.a., la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale
di Milano per accertare la legittimità delle trattenute

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(94iLi

CVP in 1.c.a.) e, in particolare, si riconnette ad altri

operate; dal canto suo CVP in 1.c.a. contestava la fondatezza
e, comunque, procedibilità della domanda in pendenza della
procedura concorsuale e chiedeva, in via riconvenzionale, la
restituzione delle somme trattenute.
Con sentenza in data 23.09.2004 il Tribunale di Milano

circostanza che la sentenza del Tribunale di Venezia, passata
in giudicato, conteneva statuizione di compensazione delle
spese tra le parti; accoglieva, invece, la domanda
riconvenzionale e, per l’effetto, condannava ABF alla
restituzione in favore di CVP in 1.c.a. della somma di
38.380,14 corrispondente alle note dei due difensori.
La decisione, gravata da impugnazione da parte di ABF, era
confermata dalla Corte di appello di Milano, la quale con
sentenza in data 11.12.2007 rigettava l’appello, condannando
l’appellante al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
ABF, svolgendo tre motivi.
Altro autonomo ricorso è stato proposto da CVP in 1.c.a.
articolando un unico motivo.
Ha resistito ABF depositando controricorso e deducendo
l’inammissibilità del ricorso di CVP per tardività e difetto
di interesse, nonché la sua infondatezza.
E’ stata depositata memoria da parte di Emilia Romagna
Factor s.p.a. (Emil-Ro Factor s.p.a.) quale società
incorporante per fusione di ABF.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre procedere ai sensi dell’art. 335

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rigettava la domanda principale, in considerazione della

cod. proc. civ. alla riunione dei ricorsi autonomamente
promossi avverso la stessa sentenza da ABF (ora Emil-Ro
Factor) e da CVP in 1.c.a. da qualificarsi il primo, come
principale e il secondo, come incidentale.
1.1. Il ricorso incidentale, il quale pone una questione

inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di Corte, cui occorre
dare continuità in questa sede, in forza del principio di
unità dell’impugnazione – in base al quale l’impugnazione
proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo
nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza,
per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali
impugnazioni successive della stessa sentenza una volta
avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le
altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso
processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con
l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima
modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso
successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma
assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso
incidentale, la cui ammissibilità è, peraltro, condizionata al
rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti)
risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod.
proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e
l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. 16
novembre 2010, n. 23095; Cass. ord. 06 dicembre 2005, n.
26622).

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che sarebbe logicamente prioritaria, va dichiarato

Nella specie, mentre il ricorso principale di ABF risulta
notificato in data 29.05.2008 alla CVP in 1.c.a., il ricorso formalmente autonomo, ma nella sostanza incidentale – di
questa ultima risulta inoltrato per la notifica il 22.07.2008
(e notificato il 24.07.2008) ed è, quindi, tardivo rispetto al

per quanto sopra evidenziato, inammissibile.
Di seguito si esaminerà,

quindi,

il

solo ricorso

principale, previa sintesi della sentenza impugnata.
2. Con la sentenza impugnata – per quanto ancora interessa
in questa sede la Corte di appello ha confermato le
argomentazioni e valutazioni svolte dal primo Giudice in
ordine all’insussistenza del diritto dell’odierna ricorrente
di trattenere (a titolo di spese di gestione) l’importo
corrisposto ai due legali che l’avevano assistita nei giudizi
riuniti innanzi al Tribunale di Venezia, intercorsi tra le
stesse parti e il debitore ceduto ENEL, evidenziando che,
nelle cause riunite, ABF e CVP in 1.c.a. avevano assunto
posizioni contrapposte, dal momento che entrambe pretendevano
di riscuotere dall’ENEL i crediti oggetto delle cessioni; di
conseguenza, ha ritenuto che la regolazione degli esborsi di
cui si controverte dovesse rinvenirsi nella sentenza passata
in giudicato del Tribunale di Venezia che aveva compensato
tali spese tra le parti.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi
dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa
applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in tema di limiti del
giudicato in relazione agli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e

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termine fissato dall’art. 371 del codice di rito, risultando,

agli artt. 1218 e 1371 cod. civ. A conclusione del motivo si
chiede a questa Corte ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc.
civ.

«alla luce del principio secondo cui il giudicato fa

stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dal suoi

l’identificazione dell’azione giudiziaria sulla quale il
giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione
(causa petendi), dal bene della vita che ne forma oggetto
(petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato
(petitum immediato); è resa in violazione dell’art. 2909 c.c.,
con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. e 1372 e 1218 c.c.,
una pronuncia che estende gli effetti della statuizione,
contenuta in diversa sentenza, relativa al governo delle spese
processuali, ai rapporti civilistici fra le stesse parti che,
per contratto, avevano stabilito che la prima dovesse
rimborsare alla seconda le spese legali effettivamente
sostenute per la tutela del proprio diritto (fattispecie
relativa a contratto di factoring, ove il fornitore si era
obbligato a garantire nei confronti del factor la restituzione
di somme anticipate maggiorate di interessi e spese sostenute
per il recupero del credito, ed il giudizio di recupero del
credito si era svolto in contraddittorio tra cedente, ceduto e
cessionario con accoglimento della domanda del factor e
compensazione fra tutte le parti delle spese di lite?»
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi
dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e

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elementi costitutivi, come tali rilevanti per

decisivo per il giudizio . A conclusione del motivo si
individua ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. «il fatto
controverso che dà luogo al presente motivo di impugnazione,
non considerato dal giudice a quo, e per il quale la
motivazione della sentenza impugnata appare omessa o

della clausola n. 9 del contratto di factoring al fini della
ripetizione verso 11 fornitore delle spese sostenute per 11
giudizio da factor (ai fini del decidere circa la legittimità
della trattenuta operata da ABF di C 43.149,46 sul crediti
riscossi dalla ceduta ENEL) nella parte in cui dispone che
“ogni spesa sostenuta dal Factor sarà a carico del Fornitore

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi
dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. omessa corrispondenza tra
chiesto e pronunciato per avere la Corte di appello statuito
solamente sul motivo di gravame relativo alla mancanza di
domande contrapposte fra ABF e CVP nel processo veneziano e
non sull’altra doglianza relativa alla diversa natura delle
spese ex art. 91 e 92 cod. proc. civ. e delle spese previste
factoring.

dall’art. 9 del contratto di

A conclusione del

motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell’art. 366

bis

cod. proc. civ.: «è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c.,
la sentenza del giudice di appello che omette di pronunciarsi
circa uno dei due autonomi motivi di impugnazione di una
sentenza di primo grado (in particolare in ordine alle
conseguenze scaturenti dalla natura processuale o contrattuale
delle spese sostenute dal factor per la gestione ed il

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insufficiente, è la rilevanza autonoma e la portata cogente

recupero di crediti oggetto di cessione), allorchè il Giudice
di appello si sia limitato al vaglio di altro motivo
riguardante la sussistenza o meno del contrapposte domande fra
factor e fornitore nel procedimento promosso dal primo per
l’escussione del debitore ceduto, con la chiamata in causa del

3.

I tre motivi, per la stretta connessione delle censure,

si prestano ad un esame unitario.
Valga considerare che, in punto di fatto, non è mai stato
posto in discussione che le spese di cui si controverte
corrispondano alle competenze richieste ad ABF dai due legali
che l’avevano assistita nei giudizi riuniti innanzi al
Tribunale di Venezia; ciò di cui si controverte è se tali
somme debbano far carico al fornitore, quali
gestione» ex

art. 9 del contratto quadro di

«spese di
factoring

correlativamente, se sia legittima la pretesa del

e,

factor di

ottenere il rimborso di tali spese, trattenendole in
compensazione sulle somme riscosse in forza di cessioni di
credito opponibili alla liquidazione o, piuttosto, se la loro
regolazione debba essere quella contenuta nella sentenza che
ha definito le cause riunite, che prevedeva, con statuizione
ormai passata in giudicato, che le spese processuali fossero
interamente compensate tra le parti;

ergo

che tali spese

rimanessero definitivamente a carico della parte che le aveva
anticipate.
Orbene il nucleo centrale della decisione impugnata si
rinviene nel rilievo accordato alla posizione assunta dalle
odierne contendenti nei due giudizi delle cui spese qui si

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secondo?»

controverte, laddove si evidenzia che, in quella sede, le
stesse parti avevano sottoposto al Tribunale una serie di
questioni in punto di efficacia e opponibilità delle cessioni
di credito verso ENEL, venendosi a trovare in una situazione
conflittuale in ordine alla legittimazione a riscuotere detti

«Le parti, dunque, avevano chiesto al Giudice di pronunciarsi
su tali aspetti. Inoltre, è evidente che CVP e ABF avevano
formulato domande contrapposte; ossia vi era una controversia
su cui decidere».
Si tratta di una motivazione indubbiamente succinta, ma che
ratio decidendi,

dà, comunque, contezza della

la quale si

sostanzia nel rilievo che la natura delle spese di cui
trattasi, siccome afferenti ad una controversia giudiziale tra
le parti, è altra e diversa rispetto a quella delle «spese di
gestione»,

anticipate dal factor nell’interesse del fornitore

per il recupero credito, in cui l’odierna ricorrente
pretenderebbe di sussumerle.
Ne consegue l’inconferenza delle deduzioni svolte in
ricorso in ordine all’opponibilità alla liquidazione coatta di
CVP della regolamentazione sub art. 9 che onerava il fornitore
del pagamento delle «spese di gestione».

Così come si rivela

manifestamente infondata la censura di omesso esame del motivo
di appello concernente la natura “contrattuale” delle spese in
questione, atteso che il Giudice di appello – individuando
l’effettivo oggetto del contendere nelle precedenti cause
riunite innanzi al Tribunale di Venezia ed evidenziando la
posizione antitetica di conflitto delle odierne parti

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crediti. Si legge in particolare nella decisione impugnata:

contendenti in ordine alla titolarità del diritto alla
riscossione dei crediti ha implicitamente, ma
inequivocamente escluso che le spese di cui trattasi, siccome
riguardanti l’attività dei legali che avevano assistito ABF in
quella sede, fossero sussumibili tra le “spese di gestione” e

factor per il recupero crediti nell’interesse del fornitore;

inferendone, di conseguenza, l’operatività della
regolamentazione processuale in punto di compensazione delle
spese di cui trattasi.
3.1. Non appare superfluo aggiungere che la genericità e,
in definitiva, l’eccentricità dei motivi di ricorso rispetto
alla ratio decidendi trovano riscontro nell’inadeguatezza dei
quesiti di diritto, i quali, nel sostanziarsi in espressioni
evocanti la tesi difensiva non accolta (primo motivo) e,
comunque, muovendo da premesse assertive (terzo motivo) si
rivelano all’evidenza privi di decisività.
Ne risente anche il momento di sintesi (la
indicazione»

richiesta dall’art. 366

«chiara

bis cod. proc. civ. in

relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) a corredo del
secondo motivo, che è incompleto, essendo privo
dell’indicazione delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a
giustificare la decisione (cfr. Cass., ord. 18 luglio 2007, n.
16002).
In conclusione il ricorso principale va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di
legittimità, atteso che il ricorso, formalmente autonomo di

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cioè, tra quelle spese che vengono sostenute e anticipate dal

CVP, per le medesime ragioni che ne hanno determinato
l’inammissibilità come ricorso incidentale, neppure è
valutabile come attività difensiva e avrebbe, al più,
abilitato il difensore a partecipare alla discussione orale
(art. 370 co.l. cod. proc. civ.); il che non è avvenuto.

La Corte, riuniti i ricorsi principale e incidentale,
rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello
incidentale.
Roma 18 febbraio 2014

P.Q.M.

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