Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9968 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. un., 27/04/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 27/04/2010), n.9968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. FORETE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.D.S. e L.D.I., elettivamente domiciliati in
Roma, Via Crescenzio 16, presso lo studio dell’avv. CERUTTI Gilberto,
che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
contro
INPDAP, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle
Entrate;
– intimati –
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione creatosi
fra la sentenza n. 2629/07, pronunciata il 15/3/2007 dal TAR del
Lazio e la sentenza n. 20443/08 pronunciata il 16/12/2008 dal
Tribunale di Roma.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
20/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udita la requisitoria del P.G., nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per la
dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che con ricorso depositato il 12/7/2001, L.D.S. e L.D.I. hanno esposto, nella loro qualità di eredi di C.R., che in data 13/4/1984 quest’ultima aveva presentato le proprie dimissioni dall’impiego presso l’Ufficio IVA di Roma, domandando poi, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale, la riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante il computo dell’indennità integrativa speciale;
che il 20/11/1993 l’Intendenza di Finanza aveva fatto sapere che la richiesta non avrebbe potuto essere accolta fino a che non fossero stati “adottati adeguati provvedimenti legislativi in merito”;
che il successivo 8/6/2001, l’INPDAP aveva opposto l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla C. (nel frattempo deceduta);
che si erano allora rivolti al TAR del Lazio, per ottenere l’annnullamento del predetto provvedimento e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita spettante alla loro dante causa o, in subordine, il risarcimento dell’intero danno patito;
che il giudice amministrativo aveva però declinato la propria giurisdizione ed analoga pronuncia era stata emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma successivamente adito;
che era pertanto loro interesse fare accertare in maniera definitiva “se la decisione relativa alla controversia sopra meglio descritta spett(ava) ex lege alla Giurisdizione Ordinaria ovvero a quella Amministrativa”;
che tanto premesso e ricordato, altresì, che l’INPDAP, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensiva, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno da tempo stabilito che “qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa la imprescindibile relazione che il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la suddetta data” (C. Cass. 2003/17633);
che l’affermazione è stata in seguito ribadita (C. Cass. 2009/6946, 2009/17351, 2009/17353 e 2010/8316), con la precisazione che il termine di decadenza del 15 settembre 2000, fissato per la proponibilità dell’azione giudiziale dai citati artt. 45 e 69, non si applica alle controversie su rapporti di lavoro cessati prima del 30/6/1998 (C. Cass. 2008/29354);
che sempre queste Sezioni Unite hanno poi stabilito, con sentenza n. 14805 del 24/6/2009, che “allorchè in base ad un unico titolo e ad altre circostanze di fatto da accertare dal giudice adito, sia chiesta in via alternativa la tutela di interessi legittimi e/o di diritti soggettivi in rapporto a comportamenti della P.A. in una materia nella quale la legge prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poichè a quest’ultimo competono maggiori poteri che al giudice ordinario, deve dichiararsi il potere dello stesso di conoscere su tutta la domanda” proposta dalla parte;
che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va dichiarato che trattandosi di a dipendente andata in quiescenza nell’anno 1984, dovrà essere il giudice amministrativo a pronunciarsi non soltanto sulla domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita, ma pure su quella di risarcimento dei danni;
che le parti vanno di conseguenza rimesse davanti al TAR del Lazio, previa cassazione della sentenza n. 2629/07, dal medesimo pronunciata il 15/3/2007; che stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa la sentenza n. 2629/07 depositata il 15/3/2007 dal TAR del Lazio, rimette le parti davanti ad esso e compensa fra di loro le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010