Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9968 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30026/2019 R.G., proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Antonaci,

con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 13 marzo 2019 n. 1484/09/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.F. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 13 marzo 2019 n. 1484/09/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2008, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma col n. 26835/49/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, assumendo che gli accertamenti ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP non imponessero all’amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del contribuente e che il contribuente non avesse fornito la prova contraria circa la provenienza non reddituale dei versamenti operati sul conto corrente. L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denunciano “errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove a supporto del ricorso”, nonchè “vizi nella formazione del giudizio, errato esame e valutazione delle prove”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso “una ponderata valutazione delle prove raccolte, la cui retta interpretazione avrebbe dovuto condurre all’accoglimento delle domande (…)”, trascurando di tener conto che “il contribuente avrebbe prodotto in atti dettagliatamente sia i documenti, sia la ricostruzione dei movimenti contabili cui gli stessi facevano riferimento (…)”.

2. Con il secondo motivo, si denuncia “infondatezza delle motivazioni della sentenza oggetto di cassazione”, in relazione (verosimilmente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che “appare immune da censure l’orientamento espresso dalla sentenza gravata in ordine alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 12, posto che la disposizione da ultimo citata nell’assolvere alla funzione di stimolare un’esplicita chiarezza sia nella forma che nella sostanza degli atti dell’Amministrazione finanziaria garantisca il contribuente none sponendo a gravami che lo stesso possa subire senza porvi eccezione, ovvero che la sentenza emessa non può essere interpretata nel senso che null’altro il contribuente poteva porre in essere salvo quanto prodotto e non analizzato da parte (…)” del giudice di merito.

RITENUTO CHE:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono inammissibili.

1.1 Come è noto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le altre: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6″-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2″, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764). Peraltro, si deve trattare di un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche di un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., Sez. 6, 4 ottobre 2017, n. 23238; Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415).

1.2 E’, invece, inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai questa Corte procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sè degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415.

1.3 Nella specie, oltre ad essere assolutamente carente di autosufficienza, il ricorso (con riguardo ad ambedue i motivi) si risolve in una contestazione vaga e generica della sentenza impugnata, senza alcuna formulazione di pertinenti censure, sostanziandosi nella pretesa di un riesame delle risultanze probatorie e di una revisione dell’accertamento in punto di fatto.

2. Pertanto, alla stregua delle precedenti argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in relazione al tenore della pronunzia adottata, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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