Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9968 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 05/05/2011), n.9968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.J. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PRENESTINA 369/D, presso l’avvocato SACCO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRILLI DARIA, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PERUGIA, depositato il

30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ENZO GIARDIELLO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 31 marzo 2009 il giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino kosovaro J. K. avverso il decreto di espulsione del prefetto di Perugia affermando che il provvedimento espulsivo impugnato è correttamente motivato con il richiamo alla circostanza che il cittadino straniero era privo di regolare titolo di soggiorno, in quanto pur avendo in precedenza goduto di permesso di soggiorno e avendone ottenuto la proroga, non aveva proceduta alla richiesta di rinnovo, essendosi il datore di lavoro limitato a chiedere il nulla osta al lavoro. A fronte di tale circostanza l’espulsione era provvedimento automatico e dovuto.

Avverso il decreto del giudice di pace di Perugia il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo. Infatti il decreto impugnato è stato notificato il 24 aprile 2009 mentre la notifica del ricorso è stata richiesta il 24 giugno successivo, al sessantunesimo giorno dalla data della notifica del provvedimento impugnato.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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