Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9967 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 05/05/2011), n.9967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39,
presso l’avvocato PRECENZANO FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato VETERE VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO, in persona del Prefetto
pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 62/2008 del GIUDICE DI PACE di PESARO,
depositata il 29/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 29 luglio 2008 il giudice di pace di Pesaro ha respinto l’opposizione contro il provvedimento di espulsione del cittadino della Costa d’Avorio B.S. emesso dal prefetto di Pesaro-Urbino osservando che, al momento della scarcerazione per avvenuta esecuzione di pena detentiva irrogata per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, lo straniero non era in possesso di regolare titolo di soggiorno e che la condanna per un delitto previsto dagli artt. 380-381 c.p.p. era ostativa al rinnovo o al rilascio di permesso o di carta di soggiorno e anzi comportava, una volta eseguita la pena, l’automatica espulsione.
Avverso il decreto del giudice di pace di Benevento il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo. L’amministrazione resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deducendo l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 4 e vizio di motivazione il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia omesso di valutare la circostanza pacifica che al momento dell’emissione del provvedimento impugnato era ancora in corso il procedimento per il rinnovo della carta di soggiorno.
Il ricorso è fondato.
Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. n. 19447/2007) l’espulsione che tragga ragione dalla presenza irregolare dello straniero nello stato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), determinata dalla revoca del permesso di soggiorno o dal rigetto dell’istanza di rinnovo di esso, fermi restando sia l’azionabilità innanzi al giudice amministrativo dei vizi propri dell’atto di revoca o di rigetto, sia l’assenza di alcuna pregiudizialità dell’impugnazione di tali atti rispetto alla opposizione alla espulsione, deve, nel rispetto dell’obbligo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, indicare specificamente a pena di nullità l’atto di revoca o di rigetto, che costituisce non già il necessario antecedente logico-giuridico della condizione di soggiornante illegale dello straniero stesso, bensì la condizione fattuale e giuridica per il valido esercizio della potestà espulsiva.
Ne deriva che, a maggior ragione, il potere di espulsione non è validamente esercitabile in pendenza del procedimento di valutazione dell’istanza di rinnovo.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito accogliendo l’opposizione e annullando il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 600,00 (Euro 100,00 per esborsi, Euro 300,00 per onorari ed Euro 200,00 per diritti) per il giudizio di merito ed Euro 1.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di cassazione, per entrambi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011