Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9966 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9966 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA
sul ricorso 23009-2010 proposto da:
DE IACOBIS CONCETTA, ZAFFIRI MAURO ZFENRA53H02A345T,
ZAFFIRI MARCO in qualita’ di eredi di ZAFFIRI
SPARTACO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato
VISCONTI LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato
2014

DIONISIO MAURIZIO giusta procura in calce;
– ricorrenti –

384

contro

NAVARRA EDMONDO SRL IN LIQUIDAZIONE 01208550564;
– intimata –

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Data pubblicazione: 08/05/2014

Nonché da:
NAVARRA EDMONDO SRL IN LIQUIDAZIONE 0120855054, in
persona del Liquidatore PAMELA NAVARRA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso lo
studio dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, che la

QUADRUCCIO PAOLO giusta procura a margine;
– ricorrente incidentale nonchè contro

ZAFFIRI MAURO ZFFNRA53H02A345T, ZAFFIRI, DE IACOBIS
CONCETTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 137/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 05/03/2009 R.G.N.
329/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato MAURIZIO DIONISIO;
udito l’Avvocato CARLO ALFREDO ROTILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e inammissibilita’
dell’incidentale.

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rappresenta e difende unitamente all’avvocato

R.G. 23009 \ 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1989 Spartaco Zaffiri acquistava dalla Edmondo Navarra s.r.l. un immobile sito a
L’Aquila da destinare a sede di un negozio di autoricambi e nel 1994 iniziava una causa

avendo riscontrato che nei locali si verificava un freddo pungente in inverno ed un caldo
insostenibile durante l’estate, ed avendo appurato, tramite una perizia di parte fatta
redigere nel 1994, che l’immobile aveva delle anomalie strutturali che comportavano una
esagerata dispersione termica.
Il Tribunale nel 2003 accoglieva la domanda dello Zaffiri, condannando la Edmondo
Navarra s.r.l. al risarcimento dei danni da liquidarsi in un separato giudizio e con
sentenza del 2005 quantificava l’importo dovuto dalla società allo Zaffiri a titolo di
risarcimento nella misura di euro 56.328,50.
L’appello proposto dalla società Navarra veniva accolto in parte dalla Corte d’Appello
dell’Aquila che, con sentenza n. 137 del 2009 rigettava la domanda dello Zaffiri
accogliendo le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell’azione, promossa ex art.
1669 c.c., sollevate dalla società appellante, non ritenendo che la prescrizione potesse
iniziare a decorrere dalla perizia di parte fatta eseguire, in quanto il difetto denunciato,
relativo al difettoso funzionamento dell’impianto di riscaldamento, doveva ritenersi di
immediata percezione da parte dell’acquirente che avesse fatto uso dell’ordinaria
diligenza.
Hanno proposto ricorso per cassazione Mauro Zaffiri, Marco Zaffiri e Concetta Iacobis
quali eredi di Spartaco Zaffiri con un motivo di ricorso.
Resiste la Edmondo Navarra s.r.l. in liquidazione con controricorso contenente anche
ricorso incidentale.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

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di risarcimento danni ex art. 1669 c.c. nei confronti della società costruttrice e venditrice

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, articolato in due punti, i ricorrenti fanno valere
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia nonché la violazione ed errata applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione
all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. dolendosi che il convincimento della corte d’appello

in causa, ovvero sul fatto che le problematiche termiche verificatesi nell’immobile
oggetto di compravendita fossero conseguenza del cattivo funzionamento (dovuto a
vizi di costruzione) dell’impianto di riscaldamento. Viceversa, evidenziano che l’impianto
aveva sempre funzionato perfettamente ed aveva permesso di attenuare i disagi derivanti
dalla cattiva coibentazione e dalla mancanza di un adeguato isolamento termico
dell’edificio. Sostengono che dal travisamento di tale circostanza di fatto è derivato il
rigetto della domanda, avendo la corte ritenuto che il vizio fosse di immediata
percezione e che quindi il termine annuale di cui all’art. 1669 c.c. fosse già decorso al
momento della proposizione della domanda.
Nel controricorso, contenente anche ricorso incidentale (formalmente articolato in
quattro motivi, di cui solo il primo ed il quarto in realtà sono volti ad ottenere la
cassazione della sentenza di appello), la Edmondo Navarra s.r.l. sottolinea che lo
Zaffiri ebbe a chiedere, a quasi cinque anni dall’acquisto dell’immobile, un ingente
risarcimento dei danni (382.000,00 euro) per aver riscontrato la non conformità
dell’immobile alle prescrizioni della legge n. 373 del 1976, come sostituita dalla legge n.
10 del 1991, dettate per il risparmio energetico, e quindi per il danno emergente ed il
lucro cessante conseguenti alle maggiori spese sostenute per il riscaldamento, per il
costo dei lavori necessari per eliminare le cause di dispersione dei lavori e per la chiusura
dei locali durante il periodo di esecuzione dei lavori. Evidenzia di aver eccepito fin dal
primo grado l’intervenuta decadenza dell’attore dal diritto al risarcimento dei danni ex
art. 20 della legge n. 373 del 1976, per omessa denuncia delle irregolarità nell’esecuzione
dell’impianto termico nei termini di sei mesi dalla constatazione di esse, oltre che la
prescrizione e la decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c. .
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si sia fondato su un punto di fatto non rispondente al vero e non affermato da nessuno

Con il primo motivo del ricorso incidentale

la società Navarra lamenta quindi che il

giudice di secondo grado non abbia accolto il suo motivo di appello relativo
all’intervenuta decadenza dello Zaffiri dal diritto a far valere l’esistenza di problemi
connessi alla cattiva esecuzione dell’impianto di riscaldamento nel termine fissato dall’art.
20 della legge n. 373 del 1976 avendo erroneamente ritenuto il giudice d’appello che
fosse l’impresa Navarra, nel momento in cui sollevava l’eccezione, onerata di precisare

aveva invece denunciato. Evidenzia che il motivo di ricorso incidentale viene sollevato
solo in quanto, sul presupposto del rigetto del primo motivo di appello, la corte de
L’Aquila ha compensato le spese di giudizio tra le parti e quindi in previsione di una
revisione della decisione sulle spese. Con il quarto motivo riprende la medesima
problematica, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. avendo la corte territoriale
compensato le spese dei primi due gradi di giudizio dai quali l’impresa sarebbe dovuta
invece uscire vincitrice.
La controricorrente sottolinea poi la correttezza della decisione impugnata laddove ha
accolto le sue eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., non
avendo l’attore denunciato i problemi termici entro l’anno della scoperta ( avvenuta
subito, in quanto nella richiesta di risarcimento danni è incluso il maggior costo del
riscaldamento per la prima stagione, 1989\90) né iniziato l’azione entro l’anno della
denuncia. Ritiene comunque che l’azione sia stata proposta in una fattispecie concreta
che esula dal campo di operatività dell’art. 1669 c.c. non essendo state denunciate
problematiche strutturali dell’edificio che coinvolgano la statica di esso o il
funzionamento degli impianti.
Sia il ricorso principale che l’incidentale sono infondati e vanno rigettati.
Per quanto concerne il ricorso principale, l’originario attore, Spartaco Zaffiri, ha agito nei
confronti del costruttore — venditore, facendo valere nei suoi confronti l’azione di
garanzia ex art. 1669 c.c., accordata per i gravi difetti dell’opera, che ne comportino il
rischio di perimento o che intacchino in modo significativo sia la funzionalità che la
normale utilizzazione dell’opera, sottoposta a termine annuale di decadenza e poi di
prescrizione.
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quali fossero le problematiche energetiche che l’attore avrebbe dovuto denunciare e non

E’ ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di garanzia per
gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia
non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e
tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la
gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti
tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione

generiche a carattere esplorativo (Cass. n. 1463 del 2008, tra le altre).
L’inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente
spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano
effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il
corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una
eventuale azione del danneggiato.
Non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all’esito
degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di
immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo
primo manifestarsi. Gli stessi ricorrenti, infatti, assumono che fin dal primo
insediamento nell’immobile da parte del loro dante causa, avvenuto subito dopo
l’acquisto, si percepirono problemi termici che ne resero disagevole l’utilizzo,
consistenti in un eccessivo freddo in inverno e in un surriscaldamento d’estate, al quale
lo Zaffiri cercò di ovviare fin dal primo inverno utilizzando appieno l’impianto di
riscaldamento, con un consumo più elevato rispetto alla media e spese anch’esse più
elevate, in relazione alle quali pure ebbe a chiedere il risarcimento.
Il fatto che la sentenza indichi più volte che il vizio lamentato fosse quello del
malfunzionamento — dovuto a difetti nella realizzazione — dell’impianto di riscaldamento
piuttosto che il difettoso isolamento termico non sposta i termini della questione. A
fronte di un vizio che si è manifestato da subito in tutta la sua gravità, l’attore avrebbe
avuto l’onere di compierne la denuncia entro l’anno, a pena di decadenza, e poi di
intraprendere l’azione nell’anno successivo. Avendo egli atteso cinque anni,

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delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni

correttamente la corte d’appello ha accolto le sollevate eccezioni di decadenza e
prescrizione.
Anche il motivo di ricorso incidentale va rigettato, in quanto esso è stato proposto dalla
parte pienamente vincitrice in appello ( la domanda proposta dallo Zaffiri è stata infatti
integralmente rigettata, anche se in accoglimento soltanto di uno dei due argomenti
proposti dalla Edmondo Navarra s.r.1.). Esso punta a sovvertire il capo della decisione

di interesse alla cassazione della sentenza , in quanto soggetto integralmente vincitore in
appello, ed in quanto la sentenza impugnata non ha violato l’art. 91 c.p.c. ponendo
erroneamente le spese di giudizio a carico del soggetto vincitore ma ha ritenuto di
compensare non solo sulla base del rigetto della prima pregiudiziale sollevata dalla
società, ma più in generale in considerazione delle ragioni della decisione. Il principio di
diritto da seguire, al quale la corte territoriale si è correttamente attenuta, è quindi quello
per cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad
accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra
nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (da ultimo, Cass. n. 15317 del
2013).
Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate, stante la reciproca
soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta sia il ricorso principale che l’incidentale. Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 13.2.2014

relativo alla compensazione delle spese, ma deve ritenersi che la controricorrente difetti

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