Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9966 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 05/05/2011), n.9966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENATO FUCINI
65, presso l’avvocato CARLA MONTANARO, rappresentata e difesa dagli
avvocati SAGLIOCCO LUCIO, GIUSEPPE MENTALE, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI BENEVENTO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;
– intimata –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO, depositato
il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 17 settembre 2008 il giudice di pace di Benevento ha respinto l’opposizione contro il provvedimento di espulsione della cittadina albanese M.Z. emesso dal prefetto di Benevento osservando che, a seguito della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari conseguente alla mancanza del requisito della convivenza con il coniuge italiano, legittimamente era stato messo il provvedimento espulsivo, non sussistendo motivi ostativi per essere stata respinta l’impugnazione avverso la predetta revoca da parte del tribunale. Inoltre il giudice di pace ha affermato che poichè nel caso concreto mancava un interprete della lingua madre della straniera bene il provvedimento era stato tradotto nelle lingue cosiddette veicolari. Infine il giudice di pace ha sottolineato come il provvedimento di espulsione sia vincolato.
Avverso il decreto del giudice di pace di Benevento la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta che il provvedimento di espulsione oggetto dell’opposizione:
a) sia difforme da quello notificato in quanto basato sulla revoca del permesso di soggiorno mentre il provvedimento notificato indica come ragione dell’espulsione la scadenza del permesso stesso;
b) non sia stato tradotto in lingua conosciuta da essa ricorrente;
c) sia stato messo in pendenza del reclamo avverso il provvedimento di primo grado di rigetto dell’impugnazione della revoca del permesso di soggiorno;
d) non abbia tenuto conto delle esigenze di tutela della famiglia, in quanto la convivenza col marito era cessata a causa del suo stato di detenzione.
Inoltre il provvedimento del giudice di pace erroneamente conterrebbe la convalida del decreto di espulsione invece della pronuncia sull’opposizione.
Il ricorso è inammissibile perchè, salva l’ultima critica che non prospetta alcun vizio rilevante della decisione impugnata, contiene esclusivamente censure dirette contro il provvedimento di espulsione.
Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011